Art. 3.
Retribuzione
1. Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento
economico di cui all'art. 41 e' corrisposto un compenso forfettario
omnicomprensivo per ciascun accesso di L. 30.000.
2. Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere
effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite.
3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura
sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche
inizialmente valutate.