Art. 4.
Modalita' di pagamento
1. Al fine della corresponsione del compenso il medico segnala al
distretto, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione
delle prestazioni tramite apposito riepilogo il cognome e nome
dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti
sulla base di quanto concordato.
2. Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli
accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente
servizio della U.S.L. per la liquidazione.
3. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare
riscontro nella quantita' degli accessi annotati dal medico sulla
scheda degli accessi presso il domicilio degli assistiti.
4. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli
accessi.
5. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla
effettuazione della prestazione che deve sempre essere documentata
alla U.S.L. nei tempi previsti.