(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 4)
                               Art. 4. 
                        Modalita' di pagamento 
  1. Al fine della corresponsione del compenso il medico  segnala  al
distretto, entro il giorno 10 del mese  successivo  all'effettuazione
delle prestazioni  tramite  apposito  riepilogo  il  cognome  e  nome
dell'assistito e il  numero  degli  accessi  effettivamente  avvenuti
sulla base di quanto concordato. 
  2. Effettuato il  riscontro  tra  il  programma  concordato  e  gli
accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente
servizio della U.S.L. per la liquidazione. 
  3. Il numero  degli  accessi  segnalati  dal  medico  deve  trovare
riscontro nella quantita' degli accessi  annotati  dal  medico  sulla
scheda degli accessi presso il domicilio degli assistiti. 
  4. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli
accessi. 
  5. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese  successivo  alla
effettuazione della prestazione che deve  sempre  essere  documentata
alla U.S.L. nei tempi previsti.