Art. 6.
Riunioni periodiche
1. Il dirigente medico responsabile del servizio promuove una
riunione trimestrale, con i responsabili dell'attivita' sanitaria
distrettuale al fine di assicurare l'uniformita' dei criteri di
ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento
del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed
efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali
problemi connessi alla gestione dell'accordo.
2. Alla riunione possono essere invitati medici convenzionati di
medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in
discussione; in questo caso possono altresi' essere invitati alla
riunione i membri di parte medica del Comitato Consultivo di U.S.L.
di cui all'art. 36.
3. Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito e'
tenuto a partecipare, concordando modalita' e tempi.