(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 6)
                               Art. 6. 
                         Riunioni periodiche 
  1. Il dirigente  medico  responsabile  del  servizio  promuove  una
riunione trimestrale, con  i  responsabili  dell'attivita'  sanitaria
distrettuale al fine  di  assicurare  l'uniformita'  dei  criteri  di
ammissione ai trattamenti, di verificare  congiuntamente  l'andamento
del  processo  erogativo  agli  effetti  della  sua   efficienza   ed
efficacia, di esaminare  per  le  relative  soluzioni  gli  eventuali
problemi connessi alla gestione dell'accordo. 
  2. Alla riunione possono essere invitati  medici  convenzionati  di
medicina generale in relazione ai singoli problemi  assistenziali  in
discussione; in questo caso possono  altresi'  essere  invitati  alla
riunione i membri di parte medica del Comitato Consultivo  di  U.S.L.
di cui all'art. 36. 
  3. Il medico di  medicina  generale  tempestivamente  avvertito  e'
tenuto a partecipare, concordando modalita' e tempi.