Art. 7.
Verifiche
1. Il dirigente medico responsabile del servizio ed i responsabili
distrettuali delle attivita' sanitarie possono in ogni momento
verificare presso il domicilio la necessita', l'efficienza e
l'efficacia degli interventi attivati.
2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in
accordo col medico di medicina generale.