Art. 9. Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente art. 6, l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalita' previste dallo stesso art. 6. Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualita' di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 il contratto viene annullato per la quantita' difettosa. In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento e' obbligato a ritirare la quantita' stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonche', per ogni tonnellata di prodotto: a) ECU 28,00 per spese fisse; b) ECU 0,45 per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero; c) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso di interesse del 9,5% annuo. Tali valori sono suscettibili di variazione, per espressa norma CEE. Per il calcolo delle spese di cui alle lettere b) e c) il numero dei giorni e' calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita. Per la quantita' di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.