(all. 9 - art. 1)
                               Art. 9.
   Alla  scadenza  di un periodo probativo di immagazzinamento di due
mesi, calcolato dal giorno della  presa  in  consegna  del  prodotto,
l'assuntore  fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori
indicati  al  comma  secondo   del   precedente   art.   6,   l'esame
organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei
campioni di ciascuna partita, delle modalita' previste  dallo  stesso
art. 6.
   Qualora  alla  scadenza  del  periodo  probativo,  in  conseguenza
dell'esito dell'esame  organolettico  del  prodotto,  si  rilevi  una
diminuzione  della  qualita'  di burro superiore a quella normalmente
risultante dalla conservazione di un burro rispondente  ai  requisiti
di  cui  all'art.  2  il  contratto  viene annullato per la quantita'
difettosa.
   In  tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di annullamento e' obbligato a  ritirare  la  quantita'
stessa  ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonche', per
ogni tonnellata di prodotto:
     a) ECU 28,00 per spese fisse;
     b)  ECU  0,45  per  giorno  di  ammasso per le spese di deposito
frigorifero;
     c)  un  importo  per giorno di ammasso calcolato in funzione del
prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso  di  interesse
del 9,5% annuo.
   Tali  valori  sono  suscettibili di variazione, per espressa norma
CEE.
   Per  il  calcolo delle spese di cui alle lettere b) e c) il numero
dei giorni e'  calcolato  a  decorrere  dal  giorno  dell'entrata  in
ammasso fino al giorno di uscita.
   Per   la  quantita'  di  prodotto  restituita  l'assuntore  emette
apposita bolletta di uscita.