(all. 9 - art. 1)
                               Art. 9.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per  il consumo con la denominazione di origine controllata "Cannonau
di Sardegna", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli  articoli
28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                               FONTANA