(all. 9 - art. 1)
                                                         ALLEGATO G/2
                Legge n. 752/1986 - STANZIAMENTO 1993
FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO
   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E RELATIVE DETERMINAZIONI  APPLI-
   CATIVE. (Legge n. 752/1986, art. 4, comma 3).
                             LETTERA a)
Promozione della proprieta' coltivatrice e dell'accorpamento
   aziendale  attraverso  l'intervento  della Cassa per la formazione
   della proprieta' contadina.
   Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 17,981
miliardi.
   Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
    1) sviluppo della proprieta' coltivatrice a struttura familiare e
cooperativa; ampliamento ed accorpamento aziendale con  finalita'  di
ricomposizione  e riordino fondiario, finanziamenti, per le finalita'
anzidette, alla Cassa per la formazione della  proprieta'  contadina,
che  operera'  anche  per mezzo degli enti di sviluppo agricolo o, in
mancanza di questi, per mezzo di organismi regionali  indicati  dalle
regioni interessate;
    2)  realizzazione,  anche  in  cofinanziamento con le regioni, di
progetti territoriali, dimostrativi e  pilota,  di  ricomposizione  e
riordino fondiario e agrario.
                             LETTERA b)
         Sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute
        di produttori agricoli e relative unioni riconosciute
   Per  le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 5,137
miliardi.
   Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
    1) realizzazione di interventi diretti a favorire la costituzione
ed  il  funzionamento  delle  unioni  nazionali  delle   associazioni
riconosciute  dei  produttori agricoli, anche in relazione all'art. 8
della legge n. 752/1986;
    2) iniziative a  sostegno  delle  associazioni  riconosciute  dei
produttori   agricoli,  attraverso  l'acquisizione,  realizzazione  e
potenziamento  di  strutture  di  concentrazione   e   valorizzazione
dell'offerta  di  prodotti  agricoli,  con  priorita' alle iniziative
rivolte a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto;
    3) realizzazione da parte  delle  unioni  nazionali  riconosciute
delle  associazioni  dei  produttori  agricoli  di  servizi  reali  a
vantaggio degli associati;
    4) programmi a cura delle unioni riconosciute di  rilevazione  ed
elaborazione   di   dati   ivi  compreso  l'acquisto  delle  relative
attrezzature nonche' elementi informativi riguardanti le associazioni
di produttori agricoli per il  controllo  e  l'esatta  individuazione
delle basi sociali e delle relative produzioni;
    5) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento
di   quadri  e  di  managers  di  elevata  professionalita',  nonche'
programmi di informazione associazionistica.
                             LETTERA c)
           Sostegno e sviluppo della cooperazione agricola
                       di rilevanza nazionale
   Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 48,125
miliardi.
   Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
    1) realizzazione, in parallelo ai processi di capitalizzazione da
parte  dei soci, di programmi diretti all'adeguamento della struttura
finanziaria  e  alla  realizzazione  di  investimenti   materiali   e
immateriali  esclusa l'attivita' promozionale, ai fini dello sviluppo
dell'attivita'  di  trasformazione  e  di   commercializzazione   dei
prodotti agricoli e zootecnici in relazione alle possibilita' offerte
dal mercato;
    2) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento
di   quadri  e  di  managers  di  elevata  professionalita',  nonche'
programmi di informazione cooperativa;
    3) attivita' di monitoraggio nel campo della cooperazione rivolta
alla conoscenza ed alla verifica dei risultati inerenti gli obiettivi
proposti ed i risultati conseguiti.
                              LETTERA e)
Interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuite
   alla competenza del Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste;
   prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e
   servizi aerei.
   Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 32,895
miliardi.
   Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
    1)  realizzazione  di interventi colturali per la conservazione e
ripristino   degli   equilibri    naturali,    nonche'    di    opere
infrastrutturali,  volti  alla  tutela  e  valorizzazione  dei parchi
nazionali e delle riserve naturali e delle altre  aree  di  rilevante
interesse  naturalistico  nazionale  ed  internazionale  affidate  in
gestione al Ministero;
    2) realizzazione e gestione di centri  visitatori  nei  parchi  e
nelle riserve naturali e connesse iniziative didattiche e culturali;
    3)  interventi  e  sperimentazione  zootecnica e faunistica nelle
aziende   pilota   sperimentali    per    la    valorizzazione,    la
rinaturalizzazione  e  lo  sviluppo agrituristico delle aree interne,
compreso il  ripristino  e  l'adeguamento  delle  infrastrutture,  il
rinnovo  degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla
valorizzazione della genetica forestale attraverso  il  miglioramento
di  boschi  di  seme,  la  moltiplicazione  per micropropagazione, la
selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le  necessarie
infrastrutture  e  gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno
delle attivita' destinate alla valorizzazione  delle  aree  forestali
collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;
    4)  iniziative  di  studio,  di  divulgazione  e di propaganda in
materia forestale, iniziative per la realizzazione della carta  fore-
stale nazionale;
    5)  interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione
e  la  lotta  contro  gli  incendi  boschivi;   acquisto,   noleggio,
manutenzione  e  gestione  di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed
attrezzature, ivi compreso  il  monitoraggio  ambientale  e  la  rete
informatica;
    6)  spese relative al potenziamento e ammodernamento tecnologico,
all'addestramento ed alla formazione professionale  del  Corpo  fore-
stale dello Stato, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di
istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni, ivi
comprese    la   costruzione   di   nuove   caserme   forestali,   la
ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti,  nonche'  per
le   attivita'   di   controllo   dell'attuazione  del  set  aside  e
dell'estensivizzazione della produzione, da parte del Corpo forestale
dello Stato.
                     Altre azioni di competenza
           del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
   Per le finalita' della legge 8 novembre 1986, n. 752, e sulla base
delle rispettive disposizioni normative da cui traggono origine, sono
inoltre ammesse a finanziamento le seguenti  azioni,  con  una  somma
complessiva di lire 2 miliardi:
    1)  realizzazione di impianti dimostrativi e pilota, di centri di
servizio anche ai fini della divulgazione agricola e  di  particolari
strutture   ad   alto  contenuto  tecnologico-innovativo,  diretti  a
diffondere pratiche in grado di  provocare  riduzione  dei  costi  di
produzione nei processi di valorizzazione della produzione agricola e
zootecnica  anche  con  particolare  riguardo  agli  impianti  o alle
strutture che rappresentano il naturale completamento di quelli  gia'
realizzati    negli    anni   precedenti   o   che   favoriscono   la
ristrutturazione  e/o  riconversione  di   impianti   esistenti   con
riferimento  a  nuovi  processi  o  nuovi  prodotti; realizzazione di
progetti a tecnologia avanzata la cui messa a punto metodologica  e/o
sperimentale  gia'  ne  consente  il trasferimento alla fase di piena
operativita';  le  predette  iniziative  potranno  essere  realizzate
utilizzando vari organismi di intervento, ivi compresa la RIBS.