(all. 9 - art. 1)
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
      "Valle Peligna" e del relativo disciplinare di produzione
 
                               Art. 1.
 
   La  indicazione  geografica tipica "Valle Peligna", accompagnata o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La indicazione geografica tipica "Valle Peligna" e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Valle Peligna" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia dell'Aquila.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Valle   Peligna",   con   la
specificazione  di  uno dei segienti vitigni: Cococciola, Falanghina,
Greco, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Malvasia bianca di  Candia,
Moscato   b.,   Pecorino,   Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Riesling,
Sauvignon, Sylvaner verde, Tocai, Traminer, Verdicchio, e'  riservata
ai  vini  ottenuti  da  uve  a  bacca  bianca  provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal  corrispondente
vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
dell'Aquila fino ad un massimo del 15%.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Valle   Peligna",   con   la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Aglianico, Cabernet
franc, Cabernet Sauvignon,  Ciliegiolo,  Pinot  nero,  Sangiovese  e'
riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  a  bacca rossa provenienti da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%   dal
corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
dell'Aquila fino ad un massimo del 15%.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Valle  Peligna"  comprende  l'intero  territorio  amministrativo dei
comuni di: Bugnara, Corfinio, Introdacqua,  Pacentro,  Pettorano  sul
Gizio,   Pratola   Peligna,  Prezza,  Raiano,  Roccacasale,  Sulmona,
Vittorito, in provincia dell'Aquila.
 
                               Art. 4.
 
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Valle Peligna" bianco, rosso e
rosato, con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Valle Peligna", devono assicurare ai  vini  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
 
                               Art. 5.
 
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e  al  50%
per la tipologia passito.
 
                               Art. 6.
 
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Valle Peligna" all'atto
dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Valle Peligna" bianco: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;
    "Valle Peligna" rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;
    "Valle Peligna" rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;
    "Valle Peligna" novello 11%;
    "Valle Peligna" passito secondo la vigente normativa.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Valle  Peligna" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica  tipica  "Valle  Peligna"  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.