Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Valle Peligna" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Valle Peligna", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Valle Peligna" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica "Valle Peligna" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia dell'Aquila. La indicazione geografica tipica "Valle Peligna", con la specificazione di uno dei segienti vitigni: Cococciola, Falanghina, Greco, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Malvasia bianca di Candia, Moscato b., Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Tocai, Traminer, Verdicchio, e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia dell'Aquila fino ad un massimo del 15%. La indicazione geografica tipica "Valle Peligna", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Pinot nero, Sangiovese e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia dell'Aquila fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Valle Peligna" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito, in provincia dell'Aquila. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Valle Peligna" bianco, rosso e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 18. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle Peligna", devono assicurare ai vini titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rossi; 10% per i rosati. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Valle Peligna" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Valle Peligna" bianco: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%; "Valle Peligna" rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%; "Valle Peligna" rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%; "Valle Peligna" novello 11%; "Valle Peligna" passito secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Valle Peligna" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Valle Peligna" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.