(all. 9 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 9
               DEFINIZIONE DI MACCHINARIO ED IMPIANTO
Per macchinario si intende  una  singola  unita'  di  trasformazione,
lavorazione,   montaggio,   confezionamento,  manipolazione,  misura,
collaudo e movimentazione (a conduzione manuale o automatica), con le
relative dotazioni indispensabili  allo  svolgimento  della  funzione
assegnata.
Per impianto si intende un insieme di due o piu' macchinari o sistemi
integrati  funzionalmente, che realizzino una o piu' delle operazioni
di cui sopra.
Sono comunque esclusi dalle agevolazioni gli impianti ed i macchinari
non direttamente inseriti nella trasformazione del prodotto, quali ad
esempio:
a) installazioni di tipica pertinenza  immobiliare  non  strettamente
   integrate    nel   ciclo   produttivo   (sistemi   di   aerazione,
   riscaldamento e condizionamento, illuminazione, telecomunicazione,
   di sicurezza, etc...);
b) macchinari per il sollevamento ed il  trasporto  non  direttamente
   partecipanti  al ciclo produttivo (carroponte, carrelli elevatori,
   etc...);
c)  macchine  operatrici  di  movimentazione  terra  (pale,   dumper,
   macchine  escavatrici  di vario genere, ecc..) che siano abilitate
   alla circolazione su strada e che  possano  essere  sostituite  da
   impianti fissi nel ciclo di lavorazione dell'impresa;
d) attrezzature per attivita' amministrative;
e)   sistemi  di  asservimento  (magazzini  porta  utensili,  ecc..),
   impianti  di  distribuzione  generale  dei   servizi   (idraulici,
   elettrici,  aria  compressa, ecc...), attrezzaggi ad esclusione di
   quelli di prima fornitura (attrezzaggi, utensili, stampi, ecc...),
   stazioni di progettazione e strumenti per la programmazione  della
   produzione.