(Allegato IX)
                             ALLEGATO IX 
 
                     CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 
 
                           I. DEFINIZIONI 
 
1. Definizioni riguardanti le regole di classificazione 
1.1. Durata 
     Temporanea 
     Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata  continua
     inferiore a 60 minuti. 
     Breve termine 
     Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata  continua
     inferiore a 30 giorni. 
     Lungo termine 
     Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata  continua
     superiore a 30 giorni. 
1.2. Dispositivi invasivi 
     Dispositivo invasivo 
     Dispositivo che penetra parzialmente  o  interamente  nel  corpo
     tramite un orifizio del corpo o una superficie corporea. 
     Orifizio del corpo 
     Qualsiasi apertura naturale del corpo,  compresa  la  superficie
     esterna del globo oculare, oppure qualsiasi apertura artificiale
     e permanente quale uno stoma. 
     Dispositivo invasivo di tipo chirurgico 
     Dispositivo  invasivo  che  penetra  nel  corpo  attraverso   la
     superficie corporea mediante o nel  contesto  di  un  intervento
     chirurgico. 
     Ai fini del presente decreto i  dispositivi  diversi  da  quelli
     contemplati nel precedente comma e che producono penetrazione ma
     non  attraverso  un  determinato  orifizio   del   corpo,   sono
     considerati come dispositivi invasivi di tipo chirurgico. 
     Dispositivo impiantabile 
     Qualsiasi dispositivo destinato a: 
     - essere impiantato totalmente nel corpo umano, oppure 
     - sostituire una superficie epiteliale o la superficie oculare, 
     mediante intervento chirurgico e a rimanere in  tale  sede  dopo
     l'intervento. 
     Dispositivo  impiantabile   e'   considerato   anche   qualsiasi
     dispositivo destinato  ad  essere  introdotto  parzialmente  nel
     corpo umano mediante intervento chirurgico e a rimanere in  tale
     sede dopo l'intervento per un periodo di almeno trenta giorni. 
1.3. Strumento chirurgico riutilizzabile 
     Strumento  destinato,  senza  essere  allacciato  ad  un   altro
     dispositivo medico attivo, ad un uso  chirurgico  per  tagliare,
     perforare,  segare,  grattare,  raschiare,  pinzare,   retrarre,
     graffare o per procedure analoghe e che puo' essere riutilizzato
     dopo l'effettuazione delle opportune procedure. 
1.4. Dispositivo medico attivo 
     Dispositivo medico dipendente, per il suo funzionamento, da  una
     fonte di energia elettrica o di altro tipo di  energia,  diversa
     da quella generata direttamente dal corpo umano o dalla gravita'
     e che agisce convertendo tale  energia.  Un  dispositivo  medico
     destinato  a  trasmettere,  senza  modificazioni   di   rilievo,
     l'energia, le sostanze  o  altri  elementi  tra  un  dispositivo
     medico attivo e il paziente non e'  considerato  un  dispositivo
     medico attivo. 
1.5. Dispositivo attivo terapeutico 
     Dispositivo medico attivo utilizzato da solo o  in  combinazione
     con altri dispositivi medici, destinato a sostenere, modificare,
     sostituire o ripristinare le funzioni o le strutture  biologiche
     nel contesto di un trattamento o per alleviare una malattia, una
     ferita o un handicap. 
1.6. Dispositivo attivo destinato alla diagnosi 
     Dispositivo medico attivo utilizzato da solo o  in  combinazione
     con altri dispositivi medici, destinato a  fornire  informazioni
     riguardanti la diagnosi, la diagnosi precoce, il controllo o  il
     trattamento  di  stati  fisiologici,  di  stati  di  salute,  di
     malattie o di malformazioni congenite. 
1.7. Sistema circolatorio centrale 
     Nel  contesto  del  presente  decreto  i  vasi   seguenti   sono
     considerati "sistema circolatorio centrale": 
     arteriae  pulmonales,  aorta  ascendens,  arteriae   coronariae,
     arteria  carotis  communis,  arteria  carotis  externa,  arteria
     carotis interna, arteriae cerebrales, truncus  brachicephalicus,
     venae cordis, venae pulmonales, vena cava  superior,  vena  cava
     inferior. 
1.8. Sistema nervoso centrale 
     Nel contesto  del  presente  decreto  si  intende  per  "sistema
     nervoso centrale" il cervello, le meningi e il midollo spinale. 
 
                       II. REGOLE DI APPLICAZIONE 
 
2. Regole di applicazione 
2.1. L'applicazione delle  regole  di  classificazione  deve  basarsi
     sulla destinazione dei dispositivi. 
2.2. Se  un  dispositivo  e'  destinato  ad  essere   utilizzato   in
     combinazione  con   un   altro   dispositivo,   le   regole   di
     classificazione  devono  applicarsi  separatamente   a   ciascun
     dispositivo. Gli accessori sono classificati  separatamente  dal
     dispositivo con cui sono impiegati. 
2.3. Il software destinato a  far  funzionare  un  dispositivo  o  ad
     influenzarne l'uso rientra automaticamente nella  stessa  classe
     del dispositivo. 
2.4. Se  un  dispositivo  non  e'  destinato  ad  essere   utilizzato
     esclusivamente o principalmente in  una  determinata  parte  del
     corpo, esso deve  essere  considerato  e  classificato  in  base
     all'utilizzazione piu' critica specificata. 
2.5. Se ad un dispositivo si  applicano  piu'  regole,  tenuto  conto
     delle prestazioni che gli sono  assegnate  dal  fabbricante,  si
     applicano   le   regole   piu'   rigorose   che   portano   alla
     classificazione piu' elevata. 
 
 
                        III. CLASSIFICAZIONE 
 
1. Dispositivi non invasivi 
1.1. Regola 1 
     Tutti i dispositivi non invasivi rientrano nella classe I, a 
     meno che non sia d'applicazione una delle regole seguenti. 
1.2. Regola 2 
     Tutti i dispositivi non invasivi destinati alla canalizzazione o
     alla  conservazione  di  sangue,  liquidi  o  tessuti  corporei,
     liquidi o gas destinati ad una trasfusione, somministrazione o 
     introduzione nel corpo, rientrano nella classe IIa, quando: 
     - possono essere collegati con un dispositivo medico attivo 
       appartenente alla classe IIa o ad una classe superiore; 
     - sono destinati ad essere utilizzati per la conservazione o la 
       canalizzazione di sangue o di altri liquidi o la conservazione
       di organi, di parti di organi o di tessuti corporei. 
     In tutti gli altri casi, essi rientrano nella classe I. 
1.3. Regola 3 
     Tutti  i  dispositivi  non  invasivi  intesi  a  modificare   la
     composizione biologica o chimica del sangue,  di  altri  liquidi
     corporei o di altri liquidi destinati a  trasfusione  nel  corpo
     rientrano nella classe  IIb,  a  meno  che  il  trattamento  non
     consista in filtraggio, centrifugazione  o  scambi  di  gas,  di
     calore, nel qual caso essi rientrano nella classe IIa. 
1.4. Regola 4 
     Tutti i dispositivi non invasivi in contatto con la pelle lesa: 
     - rientrano nella classe I se sono destinati ad essere 
       utilizzati come barriera meccanica per  la  compressione,  per
       l'assorbimento degli essudati; 
     - rientrano nella classe IIb se sono destinati ad essere 
       utilizzati principalmente con ferite che hanno leso il derma e
       che possono cicatrizzare solo per seconda intenzione; 
     - rientrano nella classe IIa in tutti gli altri casi, ivi 
       compresi i dispositivi destinati principalmente a tenere sotto
       controllo il microambiente di una ferita. 
2. Dispositivi invasivi 
2.1. Regola 5 
     Tutti i dispositivi invasivi in relazione con  gli  orifizi  del
     corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo chirurgico,  che
     non sono destinati ad essere allacciati ad un dispositivo medico
     attivo; 
     - rientrano nella classe I se sono destinati ad un uso 
       temporaneo; 
     - rientrano nella classe IIa se sono destinati ad un uso a breve 
       termine, a meno che non vengano utilizzati nella cavita' orale
       fino alla faringe, in un canale dell'orecchio fino al  timpano
       o in una cavita' nasale, nel qual caso  essi  rientrano  nella
       classe I; 
     - rientrano nella classe IIb se sono destinati ad un uso a lungo 
       termine, a meno che non vengano utilizzati nella cavita' orale
       fino alla faringe, in un canale dell'orecchio fino al  timpano
       o in una cavita' nasale e che non rischino di essere assorbiti
       dalla membrana mucosa, nel  qual  caso  essi  rientrano  nella
       classe IIa. 
     Tutti i dispositivi invasivi in relazione con  gli  orifizi  del
     corpo, diversi dai  dispositivi  invasivi  di  tipo  chirurgico,
     destinati ad essere connessi ad  un  dispositivo  medico  attivo
     appartenente  alla  classe  IIa  o  ad  una  classe   superiore,
     rientrano nella classe IIa. 
2.2. Regola 6 
     Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico destinati ad  un
     uso temporaneo rientrano nella classe IIa, a meno che  essi  non
     siano: 
     - destinati specificamente a diagnosticare, sorvegliare o 
       correggere  difetti  del  cuore  o  del  sistema  circolatorio
       centrale attraverso  contatto  diretto  con  dette  parti  del
       corpo, nel qual caso essi rientrano nella classe III; 
     - strumenti chirurgici riutilizzabili, nel qual caso essi 
       rientrano nella classe I; 
     - destinati a rilasciare energia sotto forma di radiazioni 
       ionizzanti, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb; 
     - destinati ad avere un effetto biologico o ad essere 
       interamente o principalmente assorbiti,  nel  qual  caso  essi
       rientrano nella classe IIb; 
     - destinati a somministrare specialita' medicinali mediante un 
       sistema  di   trasmissione,   se   cio'   avviene   in   forma
       potenzialmente   rischiosa   tenuto   conto   del   modo    di
       applicazione, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb. 
2.3. Regola 7 
     Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico destinati ad  un
     uso a breve termine rientrano nella classe IIa, a meno che  essi
     non siano destinati: 
     - specificamente a diagnosticare, sorvegliare o correggere un 
       difetto  del  cuore  o  del  sistema   circolatorio   centrale
       attraverso contatto diretto con dette  parti  del  corpo,  nel
       qual caso essi rientrano nella classe III; 
     - specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il 
       sistema nervoso centrale, nel quale caso essi rientrano  nella
       classe III; 
     - a rilasciare energia sotto forma di radiazioni ionizzanti, nel 
       qual caso essi rientrano nella classe IIb; 
     - ad avere un effetto biologico o ad essere interamente o 
       principalmente assorbiti, nel qual caso essi  rientrano  nella
       classe III; 
     - a subire una modifica chimica nel corpo, a meno che non siano 
       posti nei denti, o a somministrare specialita' medicinali, nel
       qual caso essi rientrano nella classe IIb. 
2.4. Regola 8 
     Tutti i dispositivi impiantabili  e  i  dispositivi  invasivi  a
     lungo termine di tipo chirurgico rientrano nella  classe  IIb  a
     meno che essi non siano destinati a: 
     - essere posti nei denti, nel qual caso rientrano  nella  classe
     IIa; 
     - essere utilizzati a contatto diretto con il cuore, il sistema 
       circolatorio centrale o il sistema nervoso centrale, nel  qual
       caso rientrano nella classe III; 
     - avere un effetto biologico o essere interamente o 
       principalmente assorbiti, nel qual caso rientrano nella classe
       III; 
     - subire una modifica chimica nel corpo, a meno che non siano 
       posti nei denti, o a somministrare specialita' medicinali, nel
       qual caso essi rientrano nella classe III. 
3. Regole aggiuntive applicabili ai dispositivi attivi 
3.1. Regola 9 
     Tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a rilasciare  o
     a scambiare energia rientrano nella classe IIa  a  meno  che  le
     loro caratteristiche siano tali da permettere loro di rilasciare
     energia al corpo umano o scambiare energia con il corpo umano in
     forma potenzialmente  pericolosa,  tenuto  conto  della  natura,
     della densita' e della parte in cui e' applicata l'energia,  nel
     qual caso essi rientrano nella classe IIb. 
     Tutti  i  dispositivi  attivi  destinati  a  controllare   o   a
     sorvegliare le prestazioni  di  dispositivi  attivi  terapeutici
     appartenenti  alla  classe  IIb,  o  destinati  ad   influenzare
     direttamente la prestazione di tali dispositivi, rientrano nella
     classe IIb. 
3.2. Regola 10 
     I dispositivi attivi destinati  alla  diagnosi  rientrano  nella
     classe IIa se: 
     - sono destinati a rilasciare energia che sara' assorbita dal 
       corpo umano, ad  esclusione  dei  dispositivi  utilizzati  per
       illuminare il corpo del paziente nello spettro visibile; 
     - sono destinati a visualizzare in vivo la distribuzione di 
       radiofarmaci in vivo; 
     - sono destinati a consentire una diagnosi diretta o un 
       controllo dei processi fisiologici vitali, a  meno  che  siano
       specificamente destinati a controllare i parametri fisiologici
       vitali, ove la natura delle variazioni e' tale da poter creare
       un  pericolo  immediato  per  il  paziente,  per  esempio   le
       variazioni delle  funzioni  cardiache,  della  respirazione  o
       dell'attivita' del sistema nervoso  centrale,  nel  qual  caso
       essi rientrano nella classe IIb. 
     I dispositivi attivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti
     e destinati alla diagnosi, alla radioterapia o  alla  radiologia
     d'intervento, compresi i dispositivi che li  controllano  o  che
     influenzano direttamente la loro  prestazione,  rientrano  nella
     classe IIb. 
     Regola 11 
     Tutti i dispositivi  attivi  destinati  a  somministrare  e/o  a
     sottrarre medicinali, liquidi  corporei  o  altre  sostanze  dal
     corpo rientrano nella classe IIa, a meno che cio' sia effettuato
     in una forma: 
     - potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura delle 
       sostanze in questione, della parte del corpo interessata e del
       modo di applicazione,  nel  qual  caso  essi  rientrano  nella
       classe IIb. 
3.3. Regola 12 
     Tutti gli altri dispositivi attivi rientrano nella classe I. 
4. Regole speciali 
4.1. Regola 13 
     Tutti i dispositivi che comprendono come  parte  integrante  una
     sostanza  la  quale,  qualora  utilizzata  separatamente,  possa
     essere considerata un medicinale ai sensi dell'articolo 1  della
     direttiva 65/65/CEE e che possa avere un effetto sul corpo umano
     con un'azione accessoria a  quella  del  dispositivo,  rientrano
     nella classe III. 
4.2. Regola 14 
     Tutti i  dispositivi  usati  per  la  contraccezione  o  per  la
     prevenzione della trasmissione  di  malattie  trasmissibili  per
     contatto sessuale rientrano nella classe IIb, a meno  che  siano
     dispositivi impiantabili o dispositivi invasivi a lungo termine,
     nel qual caso essi rientrano nella classe III. 
4.3. Regola 15 
     Tutti  i  dispositivi   destinati   specificamente   ad   essere
     utilizzati per disinfettare, pulire, sciacquare o se  necessario
     idratare le lenti a contatto rientrano nella classe IIb. 
     Tutti  i  dispositivi   destinati   specificamente   ad   essere
     utilizzati per disinfettare i dispositivi medici rientrano nella
     classe IIa. 
     Questa regola non si applica ai prodotti destinati  a  pulire  i
     dispositivi medici  diversi  dalle  lenti  a  contatto  mediante
     un'azione fisica. 
4.4. Regola 16 
     I dispositivi non attivi destinati specificamente  a  registrare
     le immagini diagnostiche ottenute con raggi  X  rientrano  nella
     classe IIa. 
4.5. Regola 17 
     Tutti i dispositivi fabbricati  utilizzando  tessuti  animali  o
     loro derivati resi non vitali appartengono  alla  classe  III  a
     meno che detti dispositivi non  siano  destinati  a  entrare  in
     contatto solo con pelle intatta. 
5. Regola 18 
     In deroga alle altre regole,  le  sacche  per  sangue  rientrano
     nella classe IIb.