(Allegato IX)
 
 
                                                          Allegato IX 
 
                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1) 
 
                    MODULO G: CONFORMITA' BASATA 
                     SULLA VERIFICA DELL'UNITA' 
 
    1.  La  conformita'  basata  sulla  verifica  dell'unita'  e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3  e  5  e  si  accerta  e
dichiara, sotto la sua esclusiva  responsabilita',  che  il  prodotto
interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui  al
punto 4, e' conforme  ai  requisiti  del  presente  decreto  ad  esso
applicabili. 
    2. Documentazione tecnica 
    2.1. Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la  mette
a disposizione dell'organismo  notificato  di  cui  al  punto  4.  La
documentazione  deve  permettere  di  valutare  la  conformita'   del
prodotto ai  requisiti  pertinenti  e  deve  comprendere  un'adeguata
analisi e valutazione  di  rischi.  La  documentazione  tecnica  deve
precisare i requisiti applicabili e includere, se necessario ai  fini
della valutazione, il progetto, la fabbricazione e  il  funzionamento
del prodotto. La documentazione tecnica  deve  contenere  almeno  gli
elementi seguenti: 
      a) una descrizione generale del prodotto; 
      b) i disegni  di  progettazione  e  fabbricazione  nonche'  gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.; 
      c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; 
      d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche   tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle  norme  armonizzate
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che   sono   state
applicate; 
      e) i risultati dei calcoli di progetto, degli esami  effettuati
ecc.; 
e 
      f) le relazioni sulle prove effettuate. 
    2.2. Il fabbricante  deve  tenere  la  documentazione  tecnica  a
disposizione delle pertinenti autorita' nazionali per un  periodo  di
dieci anni dalla data  in  cui  il  prodotto  e'  stato  immesso  sul
mercato. 
    3. Produzione 
    Il fabbricante deve  prendere  tutti  i  provvedimenti  necessari
affinche' il  processo  di  fabbricazione  e  il  relativo  controllo
garantiscano la conformita' del prodotto fabbricato ai requisiti  del
presente decreto a esso applicabili. 
    4. Verifica 
    L'organismo notificato  scelto  dal  fabbricante  effettua  o  fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle  pertinenti
norme armonizzate e/o prove equivalenti previste in altre  specifiche
tecniche,  per  verificare   la   conformita'   del   prodotto   alle
prescrizioni applicabili del presente decreto.  In  mancanza  di  una
norma armonizzata, l'organismo notificato  interessato  decide  quali
prove sono opportune. 
    L'organismo notificato rilascia  un  certificato  di  conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su
ogni prodotto approvato. 
    Il  fabbricante  deve  tenere  i  certificati  di  conformita'  a
disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di  dieci  anni
dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 
    5. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e  attestato  di
conformita' 
    5.1. A  ogni  singolo  prodotto,  diverso  da  un  componente,  e
conforme ai requisiti del presente decreto ad  esso  applicabili,  il
fabbricante appone  la  marcatura  CE  e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato   di   cui   al   punto   4,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo. 
    5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione  scritta  di
conformita' UE che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per
un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da  un
componente  e'  stato  immesso  sul  mercato.  La  dichiarazione   di
conformita' UE deve identificare tale modello di prodotto per cui  e'
stata compilata. 
    Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente. 
    5.3. Il  fabbricante  deve  compilare  un  attestato  scritto  di
conformita' che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un
periodo di dieci anni dalla  data  in  cui  il  componente  e'  stato
immesso sul mercato. L'attestato di conformita' deve identificare  il
componente per cui e' stato compilato. Una  copia  dell'attestato  di
conformita' deve accompagnare ogni componente. 
    6. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del fabbricante di cui ai  punti  2.2  e  5  possono
essere adempiuti dal  suo  rappresentante  autorizzato,  a  nome  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.