(Allegato IX)
 
                      Allegato IX (articolo 11) 
 
Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei 
reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare 
nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. 
 
Sezione A. Definizioni A1. 
 
Reagente chimico 
  sostanza organica o inorganica, singola o in miscela: 
    - aggiunta all'acqua con lo scopo di migliorarne o preservarne la
qualita'; 
    -  da  impiegare  nei  processi  tecnologici  connessi   con   la
preparazione e la distribuzione  delle  acque  destinate  al  consumo
umano (ad es. le operazioni di scavo  dei  pozzi,  la  pulizia  e  la
disinfezione delle attrezzature o  delle  superfici  a  contatto  con
l'acqua); 
    - da impiegare per la generazione in  situ  di  reagenti  chimici
mediante l'uso di un apposito dispositivo generatore. 
  Sono inclusi i biocidi disinfettanti classificati nel Gruppo 1  del
Reg.  (UE)  528/2012,  tipo   di   prodotto   4   (disinfettanti   di
attrezzature, contenitori,  utensili  per  il  consumo,  superfici  o
tubazioni  utilizzati   per   la   produzione,   il   trasporto,   la
conservazione o il consumo di acqua destinata al consumo umano o  per
impregnare materiali che possono  entrare  in  contatto  con  l'acqua
destinata al consumo umano) e tipo di prodotto 5  (disinfettanti  per
l'acqua potabile). 
 
A2. Materiale filtrante attivo 
    - materiale adsorbente (ad es. carbone attivo, silice,  terra  di
diatomite, bentonite,  allumina)  e/o  chimicamente  attivo  (ad  es.
dolomite, pirolusite, idrossidi di ferro), in grado di rimuovere  una
sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la  sua  concentrazione
per effetto di interazioni chimico-fisiche di natura superficiale e/o
di reazioni chimiche; 
    - resina a scambio ionico (anionico, cationico o misto), in grado
di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua
concentrazione per effetto di reazioni di scambio ionico. 
 
A3. Materiale filtrante passivo 
    - materiale per la rimozione dall'acqua di sostanze  indisciolte,
costituito da rete a maglie (ad es. materiale sintetico e  metallico)
o da materiale granulare inerte (ad es. sabbia, quarzite); 
    -  membrana  filtrante  costituita  da  materiale  inorganico   o
organico  (ad  es.  membrane  polimeriche,  ceramiche,   metalliche),
utilizzata per la riduzione della concentrazione di solidi sospesi  o
in dispersione colloidale, di microrganismi, di molecole organiche  o
di sali inorganici. 
 
Sezione B. Requisiti tecnici per la valutazione di  idoneita'  di  un
reagente chimico 
 
  L'autorizzazione ai sensi  del  presente  decreto  di  un  reagente
chimico puo' essere concessa solo se: 
    1. sono disponibili evidenze  della  conformita'  al  Regolamento
(CE) 1907/2006 (REACH) in materia di  fabbricazione,  immissione  sul
mercato e uso di sostanze chimiche e miscele; 
    2. sono disponibili evidenze  della  conformita'  al  Regolamento
(CE) 1272/2008 (CLP) in materia di classificazione,  etichettatura  e
imballaggio di sostanze chimiche e miscele; 
    3.  e'  disponibile  una  norma  tecnica  elaborata   in   ambito
internazionale  (ISO),  europeo  (EN)  e/o  nazionale  (UNI)  che  ne
regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi
di prova nonche' l'uso per  il  trattamento  di  acque  destinate  al
consumo umano.  Ai  fini  della  conformita'  igienico-sanitaria,  le
sostanze contenute nel reagente chimico devono soddisfare i requisiti
di purezza previsti dalla citata  norma;  l'elenco  aggiornato  delle
norme tecniche  attualmente  disponibili  e'  riportato  in  apposita
sezione del sito web del CeNSiA; 
    4.  sono  disponibili  evidenze  della  conformita'  a  eventuali
criteri aggiuntivi di idoneita' che il Ministero della  salute,  puo'
stabilire  sulla  base  di  evidenze  scientifiche   disponibili   in
letteratura  e/o  indicazioni  fornite   da   organismi   scientifici
nazionali  e  internazionali,  ai  fini   della   valutazione   della
conformita' di un reagente chimico;  detti  criteri,  e  le  relative
prescrizioni tecniche, saranno  riportati  in  apposita  sezione  del
sistema informativo centralizzato AnTeA. 
 
  Nel caso specifico dei biocidi disinfettanti di  cui  alla  sezione
A1, l'autorizzazione  puo'  essere  concessa  solo  se  ne  e'  stata
assicurata la purezza e verificata la  qualita',  ferme  restando  le
disposizioni di cui ai punti da 1 a  4  della  presente  sezione,  le
specifiche disposizioni del Regolamento (UE)  528/2012  e  le  misure
transitorie per la messa a disposizione sul mercato e per  l'uso  dei
biocidi, stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 1062/2014 e s.m.i. e
dalle  disposizioni  nazionali  previste  dal  DPR   392/98   e   dal
provvedimento 5 febbraio 1999. 
 
  In caso di reagenti chimici ottenuti per diluizione  in  acqua,  e'
necessario che la certificazione attesti la conformita' dei requisiti
di purezza previsti per il reagente chimico  di  partenza  e  che  la
diluizione in  acqua  sia  stata  eseguita  utilizzando  le  migliori
tecnologie disponibili e prevenendo fenomeni di contaminazione; tutte
le operazioni devono essere eseguite secondo  le  Buone  Pratiche  di
Fabbricazione e, se disponibili, le indicazioni  del  produttore  del
reagente chimico di partenza. 
 
Sezione C. Requisiti tecnici per la valutazione di  idoneita'  di  un
materiale filtrante attivo 
 
C1. Materiale adsorbente e/o chimicamente attivo 
  L'autorizzazione ai sensi del  presente  decreto  di  un  materiale
filtrante attivo costituito da materiale adsorbente e/o  chimicamente
attivo, puo' essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica
elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o  nazionale
(UNI)  che  ne  regolamenti  le  caratteristiche,  i  requisiti  e  i
corrispondenti metodi di prova. Ai fini della  conformita'  igienico-
sanitaria, la composizione del materiale adsorbente e/o  chimicamente
attivo deve soddisfare i requisiti di purezza previsti da tale norma;
l'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente  disponibili  e'
riportato in apposita sezione del sito web del CeNSiA. 
 
C2. Resine a scambio ionico e/o adsorbenti (materiali macromolecolari
organici sintetici) 
  L'autorizzazione ai sensi del  presente  decreto  di  un  materiale
filtrante attivo costituito  da  una  resina  a  scambio  ionico  e/o
adsorbente, puo' essere concessa solo se sono soddisfatti i requisiti
relativi alla cessione di sostanze nell'acqua  di  prova  determinata
applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-3  "Influenza
dei materiali sull'acqua  destinata  al  consumo  umano  -  Influenza
dovuta alla migrazione - Parte  3:  Metodo  di  prova  per  resine  a
scambio ionico e adsorbenti". 
 
Sezione D. Requisiti tecnici per la valutazione di  idoneita'  di  un
materiale filtrante passivo 
 
D1. Rete a maglie 
  Nelle more dell'adozione degli atti di cui all'articolo  10,  comma
3, l'autorizzazione ai sensi del presente  decreto  di  un  materiale
filtrante passivo costituito da rete a maglie, puo'  essere  concessa
solo se  i  materiali  a  contatto  con  l'acqua  utilizzati  per  la
fabbricazione  della  rete  a  maglie  sono  conformi  ai   requisiti
specificati negli Allegati I-III del DM 174/2004. 
 
D2. Materiale granulare inerte 
  L'autorizzazione ai sensi del  presente  decreto  di  un  materiale
filtrante passivo costituito  da  materiale  granulare  inerte,  puo'
essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica elaborata in
ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che  ne
regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi
di prova. 
  Ai fini della conformita'  ai  requisiti  di  idoneita'  per  l'uso
convenuto, la composizione del materiale granulare deve soddisfare  i
requisiti di purezza previsti dalla citata norma. L'elenco aggiornato
delle norme tecniche attualmente disponibili e' riportato in apposita
sezione del sito web del CeNSiA. 
 
D3.  Membrane  filtranti  per   microfiltrazione,   ultrafiltrazione,
nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi 
  L'autorizzazione ai sensi del  presente  decreto  di  un  materiale
filtrante  passivo  costituito  da   una   membrana   filtrante   per
microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione,  osmosi  inversa
ed elettrodialisi, puo' essere concessa solo se: 
    1. nelle more dell'adozione degli atti di  cui  all'articolo  10,
comma 3,  i  materiali  a  contatto  con  l'acqua  impiegati  per  la
fabbricazione della membrana sono conformi ai  requisiti  specificati
negli Allegati I-III del DM 174/2004; 
    2.  sono  soddisfatti  i  requisiti  relativi  alla  cessione  di
sostanze  nell'acqua  di  prova,  determinata  applicando  il  metodo
descritto  nella  norma  UNI  EN  12873-4  "Influenza  dei  materiali
sull'acqua  destinata  al  consumo  umano  -  Influenza  dovuta  alla
migrazione - Parte 4: Metodo di prova per membrane per il trattamento
dell'acqua". 
 
                   ______________________________ 
 
  Per la valutazione  della  conformita'  dei  ReMaF  indicati  nelle
sezioni C1, C2, D2 e D3 del presente  Allegato,  il  Ministero  della
salute, in cooperazione  con  il  CeNSiA,  puo'  stabilire  eventuali
criteri aggiuntivi di idoneita' sulla base di  evidenze  scientifiche
disponibili in  letteratura  e/o  indicazioni  fornite  da  organismi
scientifici nazionali e internazionali; detti criteri, e le  relative
prescrizioni tecniche, saranno  riportati  in  apposita  sezione  del
sistema informativo centralizzato AnTeA. 
 
Sezione E. Sistema di autorizzazione, etichettatura e registrazione 
 
  L'autorizzazione di un ReMaF e' concessa dal  CeNSiA  all'operatore
economico nazionale o internazionale che ne fa richiesta, sulla  base
di  un  «certificato  di  conformita'»  attestante  il  rispetto  dei
requisiti tecnici di idoneita' di cui alle  sezioni  B,  C  e  D  del
presente  Allegato,  che  l'operatore  ottiene  da  un  Organismo  di
certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065  da  un  Ente  di
accreditamento  designato  ai   sensi   del   Reg.   (CE)   765/2008.
L'accreditamento deve  riguardare  la  certificazione  di  ReMaF  per
l'idoneita' al contatto con acque destinate al consumo umano, oggetto
del presente decreto. Per il rilascio dell'autorizzazione, il  CeNSiA
tiene altresi' conto degli eventuali criteri aggiuntivi di  idoneita'
stabiliti  dal  Ministero  della  salute,  sulla  base  di   evidenze
scientifiche disponibili in letteratura e/o  indicazioni  fornite  da
organismi scientifici nazionali e internazionali. 
 
  L'Organismo di certificazione esegue la valutazione di  conformita'
dei  ReMaF   assicurando   l'ispezione   periodica   degli   impianti
produttivi, procede al prelevamento dei  campioni  da  sottoporre  ad
analisi  e,  per  le  attivita'  di  laboratorio  necessarie  per  la
certificazione dei ReMaF, affida l'esecuzione  delle  analisi  ad  un
Laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un  Ente
firmatario   degli   accordi   multilaterali    IAF    (International
Accreditation Forum) e ILAC (International  Laboratory  Accreditation
Cooperation).  Tuttavia,  considerata  la  numerosita'  delle   prove
coinvolte e la conseguente possibilita' che non vi  siano  laboratori
accreditati per tutte le prove richieste, e'  possibile  ricorrere  a
laboratori non accreditati per tutte le  prove  da  eseguire  purche'
operino in conformita' alla UNI CEI EN  ISO/IEC  17025.  Tale  deroga
puo' essere autorizzata dal CeNSiA. 
  La procedura di autorizzazione inizia quando l'Operatore economico,
a decorrere dalla data indicata nell'articolo 11, comma  5,  presenta
la «domanda  di  autorizzazione»  del  ReMaF  al  CeNSiA  secondo  le
procedure  rese  disponibili  nell'apposita   sezione   del   sistema
informativo  centralizzato   AnTeA,   compilata   e   corredata   del
certificato   di    conformita'    rilasciato    dall'Organismo    di
certificazione   e   della   eventuale   documentazione   integrativa
necessaria alla chiusura dell'iter autorizzativo. 
  L'autorizzazione di un ReMaF e' rilasciata  dal  CeNSiA  entro  180
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda, fatta salva la
mancata  rispondenza  della  documentazione  allegata  ai   requisiti
richiesti. 
 
  Ai fini della certificazione di un  ReMaF,  tutte  le  informazioni
relative alla formulazione del prodotto  finale  devono  essere  rese
disponibili  all'Organismo  di  certificazione  per  consentirne   la
valutazione della conformita', ferma  restando  la  salvaguardia  del
segreto industriale nel rispetto delle norme esistenti. 
 
  Ultimato con  esito  positivo  l'iter  di  autorizzazione  e  prima
dell'immissione sul mercato nazionale del ReMaF autorizzato, i  ReMaF
devono  essere  registrati  da  parte  dell'Operatore  economico  nel
sistema elettronico per l'identificazione unica di un  ReMaF  («banca
dati  ReMaF»),  predisposto  dal  CeNSiA  nell'ambito   del   sistema
informativo centralizzato AnTeA per raccogliere e rendere disponibili
gratuitamente al pubblico  le  informazioni  concernenti  i  prodotti
autorizzati e progettato in modo che  non  possano  esservi  inserite
informazioni riservate di natura commerciale sui prodotti stessi.  La
registrazione dei ReMaF da  parte  dell'Operatore  economico  avviene
secondo le  procedure  rese  disponibili  nell'apposita  sezione  del
sistema AnTeA. Inoltre ai ReMaF verranno attribuite  le  attestazioni
di rispondenza ai requisiti minimi stabiliti  dal  presente  decreto,
quali  richiamate  all'articolo  11,  comma  6,  secondo  i   criteri
stabiliti  dal   CeNSiA   e   riportati   nel   sistema   informativo
centralizzato AnTeA. 
  Le «marcature o stampigliature o etichettature»  saranno  riportate
sui ReMaF e, laddove non sia possibile per le dimensioni o forma  del
prodotto fornito, saranno sostituite da una equivalente dichiarazione
di conformita' apposta su un'etichetta applicata sull'imballaggio e/o
sulla documentazione di accompagnamento dei ReMaF, in  modo  tale  da
garantirne la tracciabilita' ed evidenziarne l'idoneita' al  contatto
con le acque potabili. 
  Nel caso  dei  reagenti  chimici  generati  in  situ,  le  suddette
attestazioni di rispondenza sono riportate sui precursori immessi  in
commercio e da cui essi sono generati. 
 
  Altresi', all'atto della registrazione di cui al precedente  comma,
la banca dati  ReMaF  crea  e  restituisce  all'Operatore  economico,
automaticamente  e  in   progressione   temporale,   un   numero   di
registrazione unico del prodotto  autorizzato  («codice  alfanumerico
identificativo  univoco»),  fermi  restando  eventuali  altri  codici
previsti dalle  pertinenti  normative  per  specifiche  tipologie  di
ReMaF. 
 
  La «Banca dati ReMaF» ha le seguenti finalita': 
    - consentire al pubblico di  essere  adeguatamente  informato  in
merito  ai  ReMaF  immessi  sul  mercato   nazionale,   ai   relativi
certificati rilasciati  dagli  Organismi  di  certificazione  e  agli
Operatori economici interessati; 
    -  consentire  l'identificazione  unica  dei  ReMaF  nel  mercato
interno e agevolarne la tracciabilita'; 
    - consentire agli Operatori economici di soddisfare gli  obblighi
di informazione al pubblico di cui all'articolo 18; 
    - consentire alle  Autorita'  competenti  di  svolgere  i  propri
compiti in relazione al presente  decreto  su  base  informata  e  di
rafforzare la cooperazione reciproca. 
 
  Nella «Banca  dati  ReMaF»  figurano,  per  ogni  singolo  prodotto
autorizzato: 
    - la denominazione commerciale e una  sintetica  descrizione  del
prodotto (composizione, informazioni sull'utilizzo e conservazione); 
    -  la  generalita'  o  ragione  sociale  nonche'  la   sede   del
produttore/distributore/importatore; 
    -  gli  attestati  di  conformita'  ottenuti  dall'Organismo   di
certificazione*; 
    - l'autorizzazione rilasciata dal CeNSiA ed  eventuali  modifiche
intervenute e/o provvedimenti adottati; 
    - il codice alfanumerico identificativo univoco. 
 
    * Gli attestati di conformita' sono  caricati  nella  Banca  dati
ReMaF dall'Organismo di certificazione  che  li  rilascia,  corredati
dalla  relativa   documentazione   di   accompagnamento   concernente
informazioni su eventuali modifiche,  integrazioni,  o  provvedimenti
intervenuti. 
 
  L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto,
puo' essere rifiutata ovvero, se gia' concessa,  rivista  o  revocata
dal CeNSiA alla luce dei progressi delle  conoscenze  scientifiche  e
tecnologiche  che  possano  far  emergere  una   compromissione   dei
requisiti minimi di cui alle sezioni B, C e D del presente  Allegato,
oppure a seguito della valutazione di eventuali modifiche intervenute
sul  medesimo  ReMaF,  incluse  quelle  riguardanti  il  processo  di
produzione, o anche in caso di accertate irregolarita' da parte delle
competenti autorita' sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio
nazionale e all'importazione. Il provvedimento di revoca comporta: 
    - nel caso di ReMaF  gia'  utilizzati  o  installati,  l'adozione
delle  adeguate  misure  correttive  qualora  emergano  fattori   che
pregiudicano, direttamente o indirettamente, la sicurezza al  consumo
umano dell'acqua erogata; 
    - nel caso di ReMaF in produzione, immessi sul mercato  nazionale
e/o  stoccati,  il  divieto  di  commercializzazione  sul  territorio
nazionale e/o il ritiro dal mercato. 
 
  Se non revocata in  anticipo  rispetto  al  periodo  di  validita',
l'autorizzazione di un ReMaF ha una durata di  cinque  anni  e,  alla
scadenza, e' automaticamente rinnovabile per  altri  cinque  anni  su
richiesta dell'Operatore economico, previa «domanda  di  rinnovo»  da
presentare al CeNSiA almeno 90 giorni prima della sua scadenza e solo
nel caso in cui, nel frattempo, non siano intervenute  modifiche  che
possano comportare, direttamente  o  indirettamente,  una  variazione
della sua composizione, anche in tracce, o della sua interazione  con
l'acqua potabile, tali da comprometterne la rispondenza  ai  suddetti
requisiti minimi indicati  nelle  sezioni  B,  C  e  D  del  presente
Allegato. 
  Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di un ReMaF, nella relativa
domanda l'Operatore economico deve riportare, pena l'inaccettabilita'
della domanda stessa, un'autodichiarazione attestante: 
    - l'assenza di modifiche intervenute sul  ReMaF  nel  periodo  di
validita' dell'autorizzazione  di  cui  chiede  il  rinnovo,  incluse
quelle riguardanti il processo di produzione; 
    - il possesso  della  certificazione  di  conformita'  del  ReMaF
emessa dall'Organismo di certificazione; 
    - la permanenza per il ReMaF dei requisiti indicati nelle sezioni
B, C e D del presente Allegato. 
 
  L'autorizzazione di un ReMaF e' sospesa dal CeNSiA nel caso in  cui
siano intervenute le suddette  modifiche  o  qualora  l'Organismo  di
certificazione  ne  abbia  revocato  o  sospeso  il  certificato   di
conformita' o anche in caso di accertate irregolarita' da parte delle
competenti autorita' sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio
nazionale  e  all'importazione.   Ai   fini   dell'annullamento   del
provvedimento di sospensione, l'Operatore economico dovra' integrare,
entro 180 giorni, la domanda originaria  di  autorizzazione  avanzata
per lo  specifico  ReMaF  con  tutte  le  informazioni  supplementari
richieste dal CeNSiA sui cambiamenti intervenuti e/o  comprovanti  la
risoluzione e/o rimozione delle cause di irregolarita'. 
  Trascorso il termine fissato senza  che  siano  state  risolte  e/o
rimosse le cause di irregolarita',  l'autorizzazione  sara'  revocata
dal CeNSiA, salvo richiesta motivata da parte  dell'Operatore  di  un
supplemento di tempo per il riscontro. 
 
  L'autorizzazione decade in  caso  di  mancata  presentazione  della
domanda di rinnovo da parte dell'Operatore economico. 
 
  In caso di revoca o  decadenza  dell'autorizzazione  di  un  ReMaF,
l'eventuale  rinnovo  della   sua   autorizzazione   richiedera'   la
ripetizione ex novo dell'intero  processo  autorizzativo  secondo  il
sistema di autorizzazione descritto nella presente sezione. 
 
Sezione F. Vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione 
 
  Ai  fini  dell'accertamento  di   rispondenza   ai   requisiti   di
conformita' dei ReMaF autorizzati  ai  sensi  del  presente  decreto,
prodotti, commercializzati e utilizzati sul territorio nazionale,  le
ASL effettuano un controllo di tipo  documentale  attraverso  l'esame
delle attestazioni di rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente
decreto di cui all'articolo 11, comma 6, riservandosi la possibilita'
di campionamento e  analisi  dei  campioni  per  eventuali  ulteriori
accertamenti qualora  vi  sia  motivo  di  sospettare  un  potenziale
pericolo per la salute umana associato al ReMaF. 
 
  Il personale dell'ASL incaricato della vigilanza, puo' procedere ai
suddetti controlli senza preavviso e ovunque si utilizzino, producano
e/o commercializzino i ReMaF. 
 
  In caso di assenza o di accertata irregolarita' dell'autorizzazione
di un ReMaF presente sul territorio nazionale, l'ASL territorialmente
competente, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a  tutela
della salute pubblica, informa la corrispondente autorita'  sanitaria
della  regione  e  provincia   autonoma,   che   ne   da'   immediata
comunicazione al Ministero della salute -  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria e al CeNSiA, ai fini della sospensione o revoca
dell'autorizzazione irregolare, del  divieto  di  commercializzazione
sul territorio nazionale e/o del ritiro dal mercato. 
 
  Ai  fini  dell'accertamento  di   rispondenza   ai   requisiti   di
conformita' dei ReMaF di cui all'articolo 11, comma 10  del  presente
decreto l'USMAF territorialmente competente effettua un controllo  di
tipo documentale attraverso l'esame delle attestazioni di rispondenza
ai requisiti stabiliti dal presente decreto di cui  all'articolo  11,
comma 6, riservandosi la possibilita' di campionamento e analisi  dei
campioni per eventuali ulteriori accertamenti qualora vi  sia  motivo
di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al
ReMaF. 
 
  In caso di assenza o di accertata irregolarita' dell'autorizzazione
di  un  ReMaF  in  importazione   da   Paesi   extra-   UE,   l'USMAF
territorialmente  competente  dichiara  il  ReMaF   non   ammissibile
all'importazione, informando del provvedimento di  respingimento  gli
altri USMAF e, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione
irregolare, il Ministero della  salute  -  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria e il CeNSiA.