(Allegato IX)
                      ALLEGATO IX (articolo 11) 
          REMAF: DEFINIZIONE, REQUISITI TECNICI E VIGILANZA 
 
Sezione A - Definizioni 
 
A1 - Reagente chimico 
sostanza organica o inorganica, singola o in miscela: 
- aggiunta all'acqua con lo scopo di  migliorarne  o  preservarne  la
  qualita  (quali, tra l'altro, coagulanti,  flocculanti,  ossidanti,
  disinfettanti, correttori di pH, inibitori della corrosione e delle
  incrostazioni, remineralizzanti, antiossidanti, riducenti); 
- da impiegare nei processi tecnologici connessi con la  preparazione
  e la distribuzione delle acque destinate al consumo  umano  (quali,
  tra l'altro, le operazioni di scavo dei  pozzi,  la  pulizia  e  la
  disinfezione delle attrezzature o delle superfici  a  contatto  con
  l'acqua) che possono entrare in contatto con tali acque; 
- da impiegare per la generazione nel luogo di utilizzo  di  reagenti
  chimici mediante l'uso di un apposito dispositivo generatore. 
Sono inclusi i biocidi disinfettanti classificati nel  Gruppo  1  del
reg.  (UE)  528/2012,  tipo   di   prodotto   4   (disinfettanti   di
attrezzature, contenitori,  utensili  per  il  consumo,  superfici  o
tubazioni  utilizzati   per   la   produzione,   il   trasporto,   la
conservazione o il consumo di acqua  destinata  al  consumo  umano  o
prodotti utilizzati per essere incorporati in materiali  che  possono
entrare in contatto con le acque destinate al consumo umano), e  tipo
di prodotto 5 (disinfettanti per  l'acqua  potabile).  Sono  altresi'
inclusi i presidi medico-chirurgici disinfettanti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del DPR 6 ottobre 1998, n. 392. 
 
A2 - Materiale filtrante attivo 
- materiale  adsorbente  (quali,   tra   l'altro,   carbone   attivo,
  antracite, silice, diatomite, bentonite, allumina) e/o chimicamente
  attivo (quali, tra  l'altro,  dolomite,  pirolusite,  idrossidi  di
  ferro), in grado di rimuovere una  sostanza  dall'acqua  o  ridurre
  sostanzialmente la sua concentrazione per  effetto  di  interazioni
  chimico-fisiche di natura superficiale e/o di reazioni chimiche; 
- resina a scambio ionico (anionico, cationico o misto), in grado  di
  rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la  sua
  concentrazione per effetto di reazioni di scambio ionico; 
- resina chelante, in grado di rimuovere metalli alcalino-terrosi  ed
  elementi di transizione per complessazione. 
 
A3 - Materiale filtrante passivo 
- materiale per la  rimozione  dall'acqua  di  sostanze  indisciolte,
  costituito  da  rete  a  maglie  (quali,  tra  l'altro,   materiale
  sintetico e metallico) o da materiale granulare inerte (quali,  tra
  l'altro, sabbia, quarzite); 
- membrana filtrante costituita da materiale  inorganico  o  organico
  (quali, tra l'altro, membrane polimeriche, ceramiche,  metalliche),
  utilizzata per la riduzione della concentrazione di solidi  sospesi
  o  in  dispersione  colloidale,  di  microrganismi,   di   molecole
  organiche o di sali inorganici. 
 
Sezione B - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita   di  un
reagente chimico 
 
L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un reagente chimico
puo' essere concessa se: 
  1. sono disponibili evidenze della conformita  al regolamento  (CE)
1907/2006 (REACH) in materia di fabbricazione, immissione sul mercato
e uso di sostanze chimiche e miscele; 
  2. sono disponibili evidenze della conformita  al regolamento  (CE)
1272/2008  (CLP)  in  materia  di  classificazione,  etichettatura  e
imballaggio di sostanze chimiche e miscele; 
  3. le sostanze in esso contenute soddisfano i requisiti di  purezza
e  qualita   previsti  da  una  norma  tecnica  elaborata  in  ambito
internazionale  (ISO),  europeo  (EN)  e/o  nazionale  (UNI)  che  ne
regolamenti le caratteristiche, i requisiti di sicurezza  e  relativi
metodi  di  prova  nonche'  l'uso  per  il  trattamento  delle  acque
destinate al consumo umano; l'elenco aggiornato delle norme  tecniche
disponibili e' riportato in apposita area della piattaforma AnTeA; 
  4. sono disponibili evidenze della conformita  a eventuali  criteri
aggiuntivi di idoneita  che il Ministero della salute puo'  stabilire
sulla base di evidenze scientifiche disponibili  in  letteratura  e/o
indicazioni   fornite   da   organismi   scientifici   nazionali    e
internazionali, ai fini della valutazione  della  conformita   di  un
reagente chimico; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche,
sono riportati in apposita area della piattaforma AnTeA. 
Eventuali effetti sull'odore dell'acqua potabile associati all'uso di
disinfettanti non sono considerati ai fini del rispetto dei requisiti
minimi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b). 
 
In caso di  reagenti  chimici  generati  nel  luogo  di  utilizzo  da
precursori, l'apposito dispositivo generatore deve soddisfare: 
  • i requisiti minimi previsti da una  norma  tecnica  elaborata  in
ambito  internazionale  (ISO),  europeo  (EN)  e/o  nazionale  (UNI),
specifici per il tipo di generatore, riguardanti: 
    1. la costruzione del dispositivo; 
    2. i test da effettuare sul dispositivo (quali, tra  l'altro,  le
prove per la verifica dell'adeguatezza del sistema di generazione  ai
requisiti previsti e quelle  per  la  caratterizzazione  chimica  del
reagente generato per la specifica applicazione prevista); 
    3.  le  istruzioni  per  l'installazione,  il  funzionamento,  la
manutenzione e l'uso sicuro del dispositivo, che devono  accompagnare
ciascuna  fornitura  insieme  ai  risultati  della  caratterizzazione
chimica del reagente generato. 
  • gli  eventuali  requisiti  aggiuntivi  previsti  dalla  normativa
nazionale o dell'Unione europea per  la  specifica  applicazione  del
dispositivo. 
 
Sezione C - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita   di  un
materiale filtrante attivo 
 
C.1 - Materiale adsorbente e/o chimicamente attivo 
L'autorizzazione ai  sensi  del  presente  decreto  di  un  materiale
filtrante attivo costituito da materiale adsorbente e/o  chimicamente
attivo, puo' essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica
elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o  nazionale
(UNI)  che  ne  regolamenti  le  caratteristiche,  i  requisiti  e  i
corrispondenti  metodi  di   prova.   Ai   fini   della   conformita 
igienico-sanitaria, la  composizione  del  materiale  adsorbente  e/o
chimicamente attivo deve soddisfare i requisiti di purezza e qualita 
previsti da tale norma;  l'elenco  aggiornato  delle  norme  tecniche
attualmente  disponibili  e'  riportato  in   apposita   area   della
piattaforma AnTeA. 
 
C.2  -  Resine   a   scambio   ionico   e/o   adsorbenti   (materiali
macromolecolari organici sintetici) 
L'autorizzazione ai  sensi  del  presente  decreto  di  un  materiale
filtrante attivo costituito  da  una  resina  a  scambio  ionico  e/o
adsorbente, puo' essere concessa solo se sono soddisfatti i requisiti
relativi alla cessione di sostanze nell'acqua  di  prova  determinata
applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-3  "Influenza
dei materiali sull'acqua  destinata  al  consumo  umano  -  Influenza
dovuta alla migrazione - Parte  3:  Metodo  di  prova  per  resine  a
scambio di ioni e adsorbenti". 
 
Sezione D - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita   di  un
materiale filtrante passivo 
 
D.1 - Rete a maglie 
L'autorizzazione ai  sensi  del  presente  decreto  di  un  materiale
filtrante passivo costituito da rete a maglie, puo'  essere  concessa
solo se  i  materiali  a  contatto  con  l'acqua  utilizzati  per  la
fabbricazione della rete a maglie  sono  conformi  alle  disposizioni
stabilite dall'articolo 10 del presente decreto. 
 
D.2 - Materiale granulare inerte 
L'autorizzazione ai  sensi  del  presente  decreto  di  un  materiale
filtrante passivo costituito  da  materiale  granulare  inerte,  puo'
essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica elaborata in
ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che  ne
regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi
di prova. Ai fini della conformita  ai  requisiti  di  idoneita   per
l'uso  convenuto,  la  composizione  del  materiale  granulare   deve
soddisfare i requisiti di purezza e qualita   previsti  dalla  citata
norma.  L'elenco  aggiornato   delle   norme   tecniche   attualmente
disponibili e' riportato in apposita area della piattaforma AnTeA. 
 
D.3 -  Membrane  filtranti  per  microfiltrazione,  ultrafiltrazione,
nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi 
L'autorizzazione ai  sensi  del  presente  decreto  di  un  materiale
filtrante  passivo  costituito  da   una   membrana   filtrante   per
microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione,  osmosi  inversa
ed elettrodialisi, puo' essere concessa solo se: 
  1.  i  materiali  a  contatto  con   l'acqua   impiegati   per   la
fabbricazione  della  membrana  sono   conformi   alle   disposizioni
stabilite dall'articolo 10; 
  2. sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di  sostanze
nell'acqua di prova, determinata applicando il metodo descritto nella
norma UNI EN 12873-4 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al
consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 4: Metodo di
prova per membrane per il trattamento dell'acqua". 
 
Per la valutazione della conformita  dei ReMaF indicati nelle sezioni
C1, C2, D2 e D3 del presente Allegato, il Ministero della salute,  in
cooperazione  con  il  CeNSiA,  puo'  stabilire   eventuali   criteri
aggiuntivi  di  idoneita   sulla  base   di   evidenze   scientifiche
disponibili in  letteratura  e/o  indicazioni  fornite  da  organismi
scientifici nazionali e internazionali; detti criteri, e le  relative
prescrizioni  tecniche,  sono  riportati  in  apposita   area   della
piattaforma AnTeA. 
 
Sezione E  -  Autorizzazione  di  un  ReMaF  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 11 
 
A  decorrere  dalla  data  indicata  nell'articolo   11,   comma   6,
l'operatore economico puo' avviare  la  procedura  autorizzativa  del
ReMaF che si articola nelle seguenti fasi: 
 
E.1 - Certificazione del ReMaF 
L'autorizzazione di un ReMaF e' rilasciata dal  CeNSiA  all'operatore
economico nazionale o internazionale che ne faccia richiesta,  previa
presentazione di un certificato di conformita  attestante il rispetto
dei requisiti tecnici di idoneita  di cui alle sezioni B, C e  D  del
presente allegato. Tale certificato  deve  essere  rilasciato  da  un
organismo di certificazione accreditato in conformita  alla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai  sensi
del Regolamento (CE) n. 765/2008. L'intero processo di certificazione
deve concludersi entro 120  giorni  dalla  data  di  convalida  della
domanda di certificazione. L'Organismo di certificazione deve  essere
accreditato per il rilascio delle certificazioni di  conformita   dei
ReMaF al presente decreto. 
L'elenco degli organismi di certificazione accreditati  per  svolgere
le attivita  di certificazione dei ReMaF per l'idoneita  al  contatto
con acque destinate al consumo umano, e' reso disponibile in apposita
area della piattaforma AnTeA. 
L'operatore economico presenta la domanda di certificazione del ReMaF
all'Organismo di certificazione. 
L'Organismo di certificazione esegue la  valutazione  di  conformita 
dei  ReMaF   assicurando   l'ispezione   periodica   degli   impianti
produttivi, procede al prelevamento dei  campioni  da  sottoporre  ad
analisi  e,  per  le  attivita   di  laboratorio  necessarie  per  la
certificazione dei ReMaF, affida l'esecuzione  delle  analisi  ad  un
Laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un  Ente
firmatario   degli   accordi   multilaterali    IAF    (International
Accreditation Forum) e ILAC (International  Laboratory  Accreditation
Cooperation). Considerata la numerosita  delle prove coinvolte  e  la
conseguente possibilita  che non vi siano laboratori accreditati  per
tutte  le  prove  richieste,  l'Organismo  di   certificazione   puo'
ricorrere a laboratori  non  accreditati  che  attestino  la  propria
competenza e l'operativita  in conformita  alla UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17025, riservandosi di effettuare specifici accertamenti e verifiche,
ove necessario. 
Ai fini della certificazione  di  un  ReMaF,  tutte  le  informazioni
relative alla formulazione del prodotto  finale  devono  essere  rese
disponibili  all'Organismo  di  certificazione  per  consentirne   la
valutazione della conformita', ferma  restando  la  salvaguardia  del
segreto industriale nel rispetto delle norme esistenti. 
 
E.2 - Autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale del ReMaF 
Al termine del processo  di  certificazione  del  ReMaF,  l'operatore
economico potra  richiedere al CeNSiA l'autorizzazione all'immissione
sul  mercato   nazionale   del   ReMaF   inviando   la   domanda   di
autorizzazione, corredata del certificato di  conformita   rilasciato
dall'Organismo  di  certificazione,   secondo   le   procedure   rese
disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA. 
La domanda di autorizzazione deve essere compilata  con  chiarezza  e
completezza, fornendo tutte le informazioni e i dati richiesti. 
L'autorizzazione di un ReMaF  e'  rilasciata  dal  CeNSiA  entro  180
giorni dalla data di convalida della relativa domanda, fatta salva la
mancata  rispondenza  della  documentazione  allegata  ai   requisiti
richiesti. 
L'autorizzazione di un ReMaF ha una durata di sei anni  e  decade  in
caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo al  CeNSiA  da
parte dell'operatore economico, nei  tempi  e  secondo  le  modalita 
descritti nel successivo paragrafo E.4. 
 
E.3 - Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del ReMaF 
Il titolare dell'autorizzazione del ReMaF che intende  modificare  le
informazioni  trasmesse  in  relazione  alla  domanda   iniziale   di
autorizzazione, ne fa richiesta al CeNSiA secondo le  procedure  rese
disponibili nell'apposita area della  piattaforma  AnTeA.  Il  CeNSiA
decide se,  a  seguito  della  modifica  richiesta,  i  requisiti  di
idoneita  del ReMaF continuano ad essere rispettati o se i termini  e
le condizioni dell'autorizzazione devono essere modificati. 
L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto e'
sospesa dal CeNSiA qualora l'Organismo  di  certificazione  ne  abbia
revocato o sospeso il certificato di conformita  o anche in  caso  di
accertate irregolarita  da parte delle competenti Autorita  sanitarie
preposte alla vigilanza sul territorio nazionale  e  all'importazione
o, altresi', in caso di decadenza dell'autorizzazione  ai  sensi  del
regolamento (UE) 528/2012 o del DPR 6 ottobre 1998, n. 392.  Ai  fini
dell'annullamento  del  provvedimento  di  sospensione,   l'operatore
economico dovra  integrare, entro 180 giorni, la  domanda  originaria
di autorizzazione avanzata  per  lo  specifico  ReMaF  con  tutte  le
informazioni  supplementari  richieste  dal  CeNSiA  sui  cambiamenti
intervenuti e comprovanti la risoluzione e/o rimozione delle cause di
irregolarita . Trascorso il termine fissato  senza  che  siano  state
risolte e/o rimosse le cause di irregolarita', l'autorizzazione sara 
revocata dal CeNSiA, salvo richiesta motivata da parte dell'operatore
economico di un supplemento di tempo per il riscontro. 
L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del  presente  decreto,
puo' essere  revocata  dal  CeNSiA  alla  luce  dei  progressi  delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche che possano far  emergere  una
compromissione  dei  requisiti  di  idoneita   di  cui  al  comma   2
dell'articolo 11, oppure a seguito  della  valutazione  di  eventuali
modifiche intervenute sul medesimo ReMaF, incluse quelle  riguardanti
il processo di produzione, o anche in caso di accertate irregolarita 
da parte delle competenti Autorita  sanitarie preposte alla vigilanza
sul territorio nazionale  e  all'importazione.  Il  provvedimento  di
revoca comporta: 
  a) nel caso di ReMaF gia  utilizzati o installati, l'adozione delle
adeguate misure correttive qualora emergano fattori che pregiudicano,
direttamente  o  indirettamente,  la  sicurezza  al   consumo   umano
dell'acqua erogata; 
  b) nel caso di ReMaF in produzione, immessi sul  mercato  nazionale
e/o  stoccati,  il  divieto  di  commercializzazione  sul  territorio
nazionale e/o il ritiro dal mercato. 
 
E.4 - Rinnovo dell'autorizzazione del ReMaF 
L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del  presente  decreto,
puo' essere rinnovata dal CeNSiA dopo 6 anni dal  suo  rilascio,  per
altri 6 anni, su richiesta dell'operatore economico,  previa  domanda
di rinnovo da presentare al  CeNSiA  almeno  90  giorni  prima  della
scadenza dell'autorizzazione e solo nel caso in cui,  nel  frattempo,
non siano intervenute modifiche che possano comportare,  direttamente
o indirettamente, una variazione della  sua  composizione,  anche  in
tracce, o  della  sua  interazione  con  l'acqua  potabile,  tali  da
comprometterne la rispondenza ai suddetti requisiti di cui al comma 2
dell'articolo 11. 
Contestualmente alla domanda di rinnovo, l'operatore  economico  deve
presentare una dichiarazione nella quale egli attesta: 
  1. il possesso della certificazione di conformita  del ReMaF emessa
dall'Organismo di certificazione; 
  2. la permanenza per il ReMaF dei requisiti indicati nelle  sezioni
B, C e D del presente Allegato; 
  3.  la  permanenza  delle   condizioni   stabilite   in   sede   di
autorizzazione. 
In caso di mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione nei tempi
e secondo le modalita  sopra descritti,  l'autorizzazione  del  ReMaF
decade, e  l'operatore  economico  che  intenda  chiedere  una  nuova
autorizzazione deve  sottoporre  il  ReMaF  ad  una  nuova  procedura
autorizzativa. 
In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione da parte  del  CeNSiA,
il ReMaF non puo' PIu' essere immesso sul mercato, venduto  o  ceduto
al consumatore finale. 
 
Sezione F - Registrazione  del  ReMaF  ai  sensi  dei  commi  8  e  9
dell'articolo 11 
 
Per le finalita  di cui all'articolo 11,  i  ReMaF  autorizzati  sono
registrati da parte dell'operatore economico nel sistema  elettronico
per  l'identificazione  unica  di  un  ReMaF  ("Banca  dati  ReMaF"),
predisposto  nell'apposita   area   della   piattaforma   AnTeA   per
raccogliere e rendere pubblicamente disponibili a  tutti  i  soggetti
interessati le informazioni concernenti i prodotti che possono essere
utilizzati nel trattamento delle acque destinate al consumo  umano  e
nei  processi  tecnologici  connessi   con   la   produzione   e   la
distribuzione di tali acque. La  registrazione  dei  ReMaF  da  parte
dell'operatore  economico   avviene   secondo   le   procedure   rese
disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA. 
All'atto  della  registrazione,  la  "Banca  dati   ReMaF"   crea   e
restituisce all'operatore economico, in  progressione  temporale,  un
numero di registrazione  unico  del  prodotto  ("codice  alfanumerico
identificativo  univoco"),  fermi  restando  eventuali  altri  codici
previsti dalle  pertinenti  normative  per  specifiche  tipologie  di
ReMaF. 
 
La "Banca dati ReMaF" ha le seguenti finalita': 
  1.  consentire  a  tutti   i   soggetti   interessati   di   essere
adeguatamente informati  in  merito  ai  ReMaF  immessi  sul  mercato
nazionale; 
  2. consentire l'identificazione unica dei ReMaF nel mercato interno
e agevolarne la tracciabilita ; 
  3. consentire agli operatori economici di soddisfare  gli  obblighi
di informazione al pubblico di cui all'articolo 18; 
  4. consentire  alle  Autorita   competenti  di  svolgere  i  propri
compiti in relazione al presente  decreto  su  base  informata  e  di
rafforzare la cooperazione reciproca. 
 
Nella "Banca dati ReMaF" figurano, per ogni singolo prodotto: 
  - la denominazione commerciale del prodotto; 
  - il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione; 
  - la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione; 
  - le generalita  o ragione sociale nonche' la sede del  fabbricante
del prodotto e degli eventuali principi attivi in esso contenuti; 
  - un  sommario  delle  caratteristiche  del  prodotto  che  includa
informazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa in termini
di principi attivi e sostanze  non  attive,  la  cui  conoscenza  sia
fondamentale per un uso corretto del prodotto; campo di applicazione,
condizioni ed eventuali restrizioni d'uso; informazioni e dati (test)
sulla stabilita  allo stoccaggio, stabilita  e conservazione;  metodi
e precauzioni raccomandati relativi alla manipolazione, all'uso, allo
stoccaggio, allo smaltimento, al trasporto, o in caso di incendio; 
  - la scheda di dati di sicurezza, laddove prevista; 
  -  il  certificato  di  conformita   ottenuto   dall'Organismo   di
certificazione (qualora sia previsto  l'obbligo  di  certificazione),
caricato nella "Banca dati  ReMaF"  dallo  stesso  Organismo  che  lo
rilascia e corredato dalla relativa documentazione di accompagnamento
concernente  informazioni  su  eventuali  modifiche,  integrazioni  o
provvedimenti intervenuti; 
  -  l'autorizzazione  all'immissione  sul   mercato   ed   eventuali
modifiche      intervenute      e/o      provvedimenti       adottati
dell'Autorita competente. 
 
Il CeNSiA si riserva la facolta  di richiedere in  qualsiasi  momento
all'operatore  economico  evidenze  della   conformita    del   ReMaF
registrato  a  eventuali  requisiti  necessari  per  dimostrarne   la
conformita  alla vigente normativa in materia di acque  destinate  al
consumo umano, e pubblicati nella "Banca dati ReMaF". 
 
Sezione G - Etichettatura e logo del ReMaF  ai  sensi  del  comma  10
dell'articolo 11 
 
Fatti salvi i requisiti  di  etichettatura  stabiliti  da  specifiche
disposizioni dell'Unione europea o nazionali,  i  ReMaF  immessi  sul
mercato  nazionale  devono  recare  una  etichettatura  sulla   quale
figurano in modo chiaro e indelebile i seguenti elementi: 
  a) nome del prodotto; 
  b) composizione quali-quantitativa; 
  c) dose d'impiego; 
  d) classificazione CLP; 
  e) avvertenze; 
  f) validita  del prodotto; 
  g)  ditta  titolare  dell'autorizzazione  ed  eventuali   ulteriori
distributori; 
  h) istruzioni e modalita  d'uso; 
  i) indicazione della data di produzione e del lotto; 
  j) sito produttivo; 
  k) taglia di vendita; 
  l) numero di registrazione nella "Banca dati ReMaF"; 
  m) logo in conformita  alla presente sezione. 
Quando il contenitore del ReMaF e' tale, per forma o per  dimensioni,
da impedire di riportare in etichetta tutti i suddetti elementi,  gli
elementi  di  cui  alle  lettere  da  c)  a   k)   possono   figurare
sull'imballaggio del prodotto o su un foglio di  istruzioni  allegato
all'imballaggio e che ne e' parte integrante. 
Nel caso dei ReMaF generati nel  luogo  di  utilizzo,  tali  elementi
devono essere riportati sui precursori immessi in commercio e da  cui
essi sono generati. 
 
L'etichettatura  deve  includere   il   simbolo   (logo)   attestante
l'idoneita  dei ReMaF al contatto con le acque destinate  al  consumo
umano, riprodotto di seguito: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tale simbolo deve avere un'altezza di almeno 1 cm, essere posizionato
vicino agli altri elementi previsti nell'etichetta ed il  suo  colore
deve consentire di distinguerlo chiaramente. 
 
Sezione H - Requisiti minimi per la dichiarazione di  conformita   di
lotto di cui al comma 12, lettera b), dell'articolo 11. 
 
La dichiarazione di conformita  di ciascun lotto, o anche riferita  a
PIu' lotti in un periodo definito comunque non superiore ai 12  mesi,
dello  specifico  ReMaF,  puo'  essere  rilasciata  dagli   operatori
economici che fabbricano e/o importano i ReMaF, che si  avvalgono  di
almeno una persona qualificata in grado  di  assicurare,  sulla  base
degli esiti analitici rilasciati da un laboratorio  annesso  al  sito
produttivo ovvero da un laboratorio esterno, che  ciascun  lotto  sia
stato prodotto e verificato in conformita  al presente decreto  e  in
accordo  con  i  requisiti  dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio e con le buone prassi di fabbricazione. 
Il laboratorio di analisi e' accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025  da
un Ente firmatario degli  accordi  multilaterali  IAF  (International
Accreditation Forum) e ILAC (International  Laboratory  Accreditation
Cooperation). Considerata la numerosita  delle prove coinvolte  e  la
conseguente possibilita  che non vi siano laboratori accreditati  per
tutte le prove richieste,  i  suddetti  operatori  economici  possono
ricorrere a laboratori  non  accreditati  che  attestino  la  propria
competenza e l'operativita  in conformita  alla UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17025, riservandosi di effettuare specifici accertamenti e verifiche,
ove necessario. 
 
Fatti  salvi  i  requisiti  di  qualifica  stabiliti  da   specifiche
disposizioni nazionali, il suddetto personale deve essere in possesso
di: 
1. una conoscenza adeguata della normativa nazionale  ed  europea  in
materia di: 
  - acque destinate al consumo umano; 
  - fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze  chimiche
e miscele; 
  - classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche
e miscele; 
  - immissione in commercio e uso di biocidi; 
  - immissione in commercio di presidi medico-chirurgici; 
2. una conoscenza adeguata delle norme tecniche elaborate  in  ambito
internazionale  (ISO),  europeo  (EN)   e/o   nazionale   (UNI)   che
regolamentano le caratteristiche, i requisiti di sicurezza e relativi
metodi di prova nonche' l'uso dei  ReMaF  per  il  trattamento  delle
acque destinate al consumo umano, come pure dei metodi di  prova  per
valutare  l'influenza  della  eventuale  migrazione   dei   materiali
filtranti attivi e passivi sull'acqua con cui vengono a contatto; 
3. una formazione  teorico-pratica  documentabile  nell'ambito  delle
metodologie applicate all'analisi di  reagenti  chimici  e  materiali
filtranti attivi e passivi; 
4. un'attivita  pratica documentabile concernente le prove analitiche
e le verifiche previste sulle materie prime  in  ingresso  e  durante
tutto il processo produttivo applicato,  in  accordo  alle  normative
vigenti a livello nazionale e internazionale, al fine di garantire la
purezza e la qualita  del  reagente  chimico  o  materiale  filtrante
prodotto. 
 
Sezione I  -  Misure  idonee  a  prevenire  il  deterioramento  della
qualita  dell'acqua con cui i ReMaF  saranno  posti  in  contatto  ai
sensi del comma 12, lettera e), e comma 13, lettera b), dell'articolo
11 
 
1. i ReMaF devono essere stoccati separatamente da altri prodotti che
  possono alterarli,  in  locali  puliti  e  protetti  dagli  effetti
  avversi di luce, temperatura, umidita  e altri fattori esterni; 
2. i  ReMaF  devono  essere  trasportati  in  contenitori  e  veicoli
  dedicati e sicuri; per i prodotti termosensibili  vanno  utilizzati
  imballaggi termici, contenitori o veicoli a temperatura controllata
  e/o altri dispositivi omologati; 
3. devono essere impiegate adeguate apparecchiature e  procedure  per
  controllare il mantenimento delle corrette condizioni di stoccaggio
  e di trasporto dei ReMaF; eventuali deviazioni, quali  oscillazioni
  termiche o danni al prodotto, devono essere  registrate  e  gestite
  secondo quanto previsto dalle suddette procedure. 
 
Sezione L - Vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione  ai
sensi del comma 16 dell'articolo 11 
 
Ai fini della verifica del rispetto della conformita  dei ReMaF  alle
disposizioni del presente decreto, le ASL territorialmente competenti
effettuano controlli nella catena  di  approvvigionamento  del  ReMaF
dalla fabbricazione all'uso, alla distribuzione e alla immissione sul
mercato nazionale. 
Le ASL possono eseguire in qualunque momento, con o senza  preavviso,
controlli di tipo documentale, che mirano ad esempio a verificare gli
obblighi  di  certificazione,  di  registrazione,  di  conformita   e
completezza dell'etichettatura, di conformita  all'autorizzazione del
ReMaF   nonche'   la   validita    dell'autorizzazione   del   ReMaF,
riservandosi la possibilita  di campionamento e  controlli  analitici
dei campioni per ulteriori accertamenti (ad  esempio  riguardanti  la
composizione quali-quantitativa del ReMaF), qualora vi sia motivo  di
sospettare un potenziale pericolo per la salute  umana  associato  al
ReMaF. 
In caso di assenza o di accertata  irregolarita   dell'autorizzazione
di un ReMaF presente sul territorio  nazionale,  l'ASL,  fatta  salva
l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della  salute  pubblica,
informa  la  corrispondente  autorita   sanitaria  della  regione   e
provincia autonoma, che ne da   immediata  comunicazione  all'Ufficio
della competente Direzione generale del Ministero della salute  e  al
CeNSiA,  ai  fini  della  sospensione  o  revoca  dell'autorizzazione
irregolare,  del  divieto  di  commercializzazione   sul   territorio
nazionale e/o del ritiro dal mercato. 
 
Ai fini dell'accertamento di rispondenza ai requisiti di  conformita 
dei ReMaF di cui all'articolo 11, comma 11, del presente decreto, gli
USMAF effettuano controlli all'importazione sui ReMaF non unionali  o
provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o
all'Accordo europeo di libero scambio.  Gli  USMAF  eseguono,  con  o
senza  preavviso,  controlli  di  tipo  documentale  che  mirano,  ad
esempio,  a   verificare   gli   obblighi   di   certificazione,   di
registrazione, di conformita  e  completezza  dell'etichettatura,  di
conformita   all'autorizzazione  del  ReMaF,  nonche'  la   validita 
dell'autorizzazione  del  ReMaF,  riservandosi  la  possibilita    di
campionamento e analisi dei campioni per ulteriori  accertamenti  (ad
es.  riguardanti  la  composizione  quali-quantitativa  del   ReMaF),
qualora vi sia motivo di sospettare un  potenziale  pericolo  per  la
salute umana associato al ReMaF. 
 
In caso di assenza o di accertata  irregolarita   dell'autorizzazione
di  un   ReMaF   in   importazione   da   Paesi   extra-UE,   l'USMAF
territorialmente  competente  dichiara  il  ReMaF   non   ammissibile
all'importazione, informando del provvedimento di  respingimento  gli
altri USMAF e, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione
irregolare,  l'ufficio  della  competente  Direzione   generale   del
Ministero della salute e il CeNSiA. 
 
                             __________ 
 
                                NOTE 
 
Avvertenza: 
 
    Il  testo  delle   note   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione competente per materia ai  sensi  dell'art.  10,
commi 2 e 3 del testo unico delle  disposizioni  sulla  promulgazione
delle  leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente   della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. 
 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). 
 
Note alle premesse: 
 
    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che  l'esercizio  della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se  non  con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto  per  tempo
limitato e per oggetti definiti. 
 
    - L'art. 87,  quinto  comma,  della  Costituzione  conferisce  al
Presidente della Repubblica il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.