Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                             (( Art. 01 
 
                  Proroga del versamento dell'IRAP 
 
  1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 settembre 2021». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  42-bis
          del  citato  decreto-legge  14   agosto   2020,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, come modificato dalla presente legge: 
                «Articolo   42-bis   (Sospensione   dei    versamenti
          tributari e contributivi, nonche' interventi  finanziari  a
          favore delle imprese  del  settore  turistico,  agricolo  e
          della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni
          siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei  flussi
          migratori). - 1. - 4. Omissis 
                5. In caso di errata applicazione delle  disposizioni
          del comma 3 dell'articolo 24 del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, in relazione  alla  determinazione  dei
          limiti e  delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione
          della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863
          final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19",   e    successive    modificazioni,    l'importo
          dell'imposta non versata e' dovuto entro  il  30  settembre
          2021 senza applicazioni di sanzioni ne' interessi. 
                Omissis.»