Art. 3. 1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attivita' conseguente all'applicazione del comma 2. E' abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374. 2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause gia' trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.
Nota all'art. 3: - L'art. 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Sostituzione del giudice di pace), prevedeva la soppressione degli uffici dei giudici conciliatori.