Art. 3.
   1.   Gli  uffici  di  conciliazione  sono  soppressi  fatta  salva
l'attivita'  conseguente  all'applicazione  del  comma 2. E' abrogato
l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.
   2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge devono essere proseguiti dinanzi al
giudice  di  pace territorialmente competente, fatta eccezione per le
cause   gia'   trattenute   per   la   decisione   e  che  non  siano
successivamente  rimesse  in istruttoria. Si osservano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 2.
 
          Nota all'art. 3:
          -   L'art.   44  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374
          (Sostituzione   del   giudice   di   pace),   prevedeva  la
          soppressione degli uffici dei giudici conciliatori.