Art. 4.
   1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sono
attribuiti  alle  sezioni  stralcio costituite a norma della legge 22
luglio  1997,  n.  276,  i giudizi civili in corso gia' pendenti alla
data  del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della
materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza
e  dei  giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo
1,  nonche' dei giudizi gia' trattenuti per la decisione alla data di
entrata   in   vigore   della   presente   legge   e  che  non  siano
successivamente rimessi in istruttoria.
   2.  Entro  quindici  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  presidente  del  tribunale  o un giudice da lui
delegato  procede  alla  ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e
trasmette  i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio,
il  quale  assegna  i  procedimenti a un giudice onorario aggregato a
norma  del  comma  4  dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n.
276.
 
          Nota all'art. 4:
          -  Si  riporta  il testo dell'art. 11 della legge 22 luglio
          1997, n. 276, recante: "Disposizioni per la definizione del
          contenzioso  civile  pendente:  nomina  di  giudici onorari
          appregati   e   istituzione   delle  sezioni  stralcio  nei
          tribunali ordinari":
          "Art.   11   (Istituzione   delle   sezioni   stralcio   e'
          assegnazione delle cause pendenti). - 1. Presso i tribunali
          individuati   ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  sono
          costituite  una  o piu' sezioni stralcio per la definizione
          di  procedimenti  civili  indicati nel comma 1 dell'art. 1.
          Ciascuna  sezione  stralcio  e' costituita da un magistrato
          che  la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati;
          il  magistrato  che la presiede non e' esonerato dal lavoro
          giudiziario  nelle  sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni
          stralcio,  in  caso  di  carenza  di  organico  dei giudici
          aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.
          2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione
          ad  esse  del  magistrato  che  le  presiede  e dei giudici
          onorari  aggregati  sono  disposte  a norma dell'art. 7-bis
          dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30
          gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.
          3.  Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi
          di   assegnazione   dei  procedimenti  ai  giudici  onorari
          aggregati.
          4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni
          dalla   presa   di   possesso   dell'ufficio,   assegna   i
          procedimenti  a  ciascun giudice onorario aggregato e fissa
          la   data   dell'udienza.   Il  relativo  provvedimento  e'
          comunicato  dalla  cancelleria  alle  parti  costituite, ai
          sensi  dell'art. 136 del codice di procedura civile, almeno
          venti giorni prima dell'udienza fissata.
          5.  Alle  sezioni  stralcio  non possono essere assegnati i
          procedimenti  indicati  nel  secondo comma dell'articolo 48
          dell'ordinamento  giudiziario  approvato  con regio decreto
          30gennaio  1941,  n. 12, come modificato dall'art. 88 della
          legge  26 novembre 1990, n. 353, ne' altri procedimenti che
          non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995.
          6.   Ai   giudici  onorari  aggregati  non  possono  essere
          attribuite  le  funzioni di giudice penale e gli stessi non
          possono  far  parte  delle  sezioni  civili  ordinarie  ne'
          possono  sostituire  i  giudici  ordinari,  neppure  per il
          compimento di singoli atti".