Art. 5.
   1.  Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991,
n.374, e' inserito il seguente:
   "  3-bis  In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita'
di  lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva
emessi,  rispettivamente  a  norma  degli  articoli 641 e 186-ter del
codice  di  procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda
di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato.".
   2.  Il  comma  4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.
374, e' sostituito dal seguente:
   " 4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del
presente  articolo  e  di  cui  al  comma  2-bis  dell'articolo 15 e'
rideterminato  ogni  tre anni, con decreto emanato dal Ministro della
giustizia,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica,  in  relazione  alla  variazione,
accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie  di  operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente
".
   3.  Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' aggiunto il seguente:
   "  2-bis. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza mensile
per  l'effettivo  esercizio  delle  funzioni  di lire 250.000 per gli
uffici  aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per
gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000
per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire
750.000 per tutti gli altri uffici ".
   4.  Le indennita' di cui al presente articolo spettano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 5:
          - Il  testo  vigente  dell'art.  11 della legge 21 novembre
          1991,  n.  374  (Istituzione  del  giudice  di  pace), come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.  11  (Indennita'  spettanti al giudice di pace). - 1.
          L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
          2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le
          funzioni  di  giudice di pace e' corrisposta una indennita'
          di  L.  45.360  per  ogni giorno di udienza per non piu' di
          dieci  udienze  al  mese e di lire 56.700 per ogni sentenza
          che  definisce  il  processo,  ovvero  per  ogni verbale di
          conciliazione.
          3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le
          funzioni di giudice di pace e' corrisposta un indennita' di
          lire  ottantamila  per  ogni  giorno  di udienza, anche non
          dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese.
          3-bis.  In  materia  civile  e'  corrisposta  altresi'  una
          indennita'  di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o
          ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
          articoli  641  e  186-ter  del  codice di procedura civile;
          l'indennita'  spetta  anche se la domanda di ingiunzione e'
          rigettata con provvedimento motivato.
          4.  L'ammontare  delle  indennita'  di  cui ai commi 2, 3 e
          3-bis  del  presente  articolo  e  di  cui  ai  comma 2-bis
          dell'art.  15  e'  rideterminato ogni tre anni, con decreto
          emanato  dal  Ministro  della giustizia, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,   in   relazione   alla   variazione,  accertata
          dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai  e impiegati verificatasi nel triennio
          precedente.
          4-bis.  Le  indennita'  previste dal presente articolo sono
          cumulabili  con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
          comunque denominati".
          -  Il  testo  vigente  dell'art. 15 della legge 21 novembre
          1991,  n.  374  (Istituzione  del  giudice  di  pace), come
          modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente:
          "Art. 15 (Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace). -
          1.  Nel  caso  in  cui  all'ufficio  siano  assegnati  piu'
          giudici,  il  piu'  anziano  per  le  funzioni  giudiziarie
          esercitate  o,  in mancanza, il piu' anziano avuto riguardo
          alla data di assunzione dell'incarico o, a parita' di date,
          il piu' anziano di eta', svolge compiti di coordinamento.
          2.  Il  coordinatore,  secondo  le  direttive del Consiglio
          superiore   della   magistratura   e   in  armonia  con  le
          indicazioni    del    consiglio    giudiziario,    provvede
          all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente
          del  tribunale,  stabilisce  annualmente  i giorni e le ore
          delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di
          competenza dell'ufficio.
          2-bis.  Al  coordinatore  spetta  un'indennita' di presenza
          mensile  per  effettivo  esercizio  delle  funzioni  di  L.
          250.000  per  gli  uffici  aventi un organico fino a cinque
          giudici, di L. 400.000 per gli uffici aventi un organico da
          sei a dieci giudici, di L. 600.000 per gli uffici aventi un
          organico  da  undici  a  venti  giudici e di L. 750.000 per
          tutti gli altri uffici".