Art. 5. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.374, e' inserito il seguente: " 3-bis In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato.". 2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: " 4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente ". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto il seguente: " 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici ". 4. Le indennita' di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario. 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di L. 45.360 per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire 56.700 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione. 3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta un indennita' di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese. 3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato. 4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui ai comma 2-bis dell'art. 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. 4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati". - Il testo vigente dell'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 15 (Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace). - 1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati piu' giudici, il piu' anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il piu' anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parita' di date, il piu' anziano di eta', svolge compiti di coordinamento. 2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio. 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza mensile per effettivo esercizio delle funzioni di L. 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di L. 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di L. 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di L. 750.000 per tutti gli altri uffici".