Art. 7. 1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attivita' professionale ai sensi dell'articolo 8, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali: 1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; 2) alle cause per i seguenti i reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o , verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 , quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 157, come modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore": "Art. 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'art. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso. I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale e' compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero. E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore e' iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignita' della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia ". - Si riporta il testo dell'art. 704 del codice di procedura civile: "Art. 704 (Domande di procedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio). - Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo. La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'art. 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio". - Si trascrive il testo dell'art. 688 del codice di procedura civile: "Art. 688 (Forma dell'istanza). - La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'art. 21. Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'art. 669-quater". - Si riporta il testo dell'art. 336 del codice penale: "Art. 336. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa". - Si riporta il testo dell'art. 337 del codice penale: "Art. 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". - Si trascrive il testo dell'art. 343 del codice penale: "Art. 343 (Oltraggio a un magistrato in udienza). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e' della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia". - Si riporta il testo dell'art. 349 del codice penale: "Art. 349 (Violazione dei sigilli). - Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei milioni". - Si trascrive il testo dell'art. 379 del codice penale: "Art. 379 (Favoreggiamento reale). - Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione. Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente". - Si trascrive il testo dell'art. 572 del codice penale: "Art. 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni". - Si riporta il testo dell'art. 588 del codice penale: "Art. 588 (Rissa). - Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire seicentomila. Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa". - Si trascrive il testo dell'art. 589 del codice penale: "Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici". - Si riporta il testo dell'art. 614 del codice penale: "Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato". - Si trascrive il testo dell'art. 625 del codice penale: "Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni: 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione; 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero strappandola la cosa di mano o di dosso alla persona; 5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni,. negli scali, o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 7) se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza; 8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni". - Si riporta il testo dell'art. 640 del codice penale: "Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previ'ste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante". - Si trascrive il testo dell'art. 648 del codice penale: "Art. 648. (Ricettazione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista. riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare tenuita'. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto".