Art. 7.
   1.  I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione
al  patrocinio, possono esercitare l'attivita' professionale ai sensi
dell'articolo  8,  del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e
successive  modificazioni,  nelle  cause di competenza del giudice di
pace   e   dinanzi   al   tribunale   in   composizione  monocratica,
limitatamente:
   a) negli affari civili:
   1)  alle  cause,  anche se relative a beni immobili, di valore non
superiore a lire cinquanta milioni;
   2)  alle  cause  per  le  azioni  possessorie,  salvo  il disposto
dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di
nuova  opera  e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688,
secondo comma, del codice di procedura civile;
   3)  alle  cause  relative a rapporti di locazione e di comodato di
immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano
di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
   b) negli affari penali:
   1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena
detentiva  non  superiore  nel massimo a quattro anni ovvero una pena
pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
   2)  alle  cause  per  i seguenti i reati: violenza o minaccia a un
pubblico  ufficiale  prevista  dall'articolo  336,  primo  comma, del
codice   penale;   resistenza   a   un  pubblico  ufficiale  prevista
dall'articolo  337  del  codice  penale; oltraggio a un magistrato in
udienza  aggravato  a  norma  dell'articolo  343,  secondo comma, del
codice  penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo
349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto
dall'articolo  379  del codice penale; maltrattamenti in famiglia o ,
verso   i   fanciulli,   quando  non  ricorre  l'aggravante  prevista
dall'articolo  572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata
a  norma  dell'articolo  588,  secondo  comma, del codice penale, con
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso
o  abbia  riportato  lesioni  gravi  o  gravissime;  omicidio colposo
previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio
aggravata  a  norma  dell'articolo  614  ,  quarto  comma, del codice
penale;  furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice
penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
 
          Note all'art. 7:
          - Si trascrive il testo dell'art. 8 del regio decreto-legge
          27  novembre  1933,  n. 157, come modificato dalla legge 22
          gennaio   1934,   n.   36,   recante:   "Ordinamento  delle
          professioni di avvocato e procuratore":
          "Art.  8.  -  I laureati in giurisprudenza, che svolgono la
          pratica  prevista  dall'art. 17, sono iscritti, a domanda e
          previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo
          studio,  in  un  registro  speciale  tenuto  dal  consiglio
          dell'ordine  degli  avvocati  e  dei  procuratori presso il
          tribunale  nel  cui  circondario hanno la residenza, e sono
          sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
          I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel
          registro  di  cui  al  primo  comma,  sono  ammessi, per un
          periodo   non  superiore  a  sei  anni,  ad  esercitare  il
          patrocinio  davanti ai tribunali del distretto nel quale e'
          compreso  l'ordine  circondariale  che  ha  la  tenuta  del
          registro  suddetto,  limitatamente  ai  procedimenti che in
          base   alle   norme  vigenti  anteriormente  alla  data  di
          efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge
          16  luglio  1997,  n. 254, rientravano nelle competenze del
          pretore.  Davanti  ai  medesimi  tribunali  e  negli stessi
          limiti,  in  sede  penale,  essi  possono  essere  nominati
          difensori  d'ufficio,  esercitare  le  funzioni di pubblico
          ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come
          difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.
          E'  condizione  per  l'esercizio  del  patrocinio  e  delle
          funzioni  di  cui al secondo comma aver prestato giuramento
          davanti  al presidente del tribunale del circondario in cui
          il  praticante  procuratore  e' iscritto secondo la formula
          seguente: "Consapevole dell'alta dignita' della professione
          forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai
          compiti  che  la  legge  mi  affida  con  lealta',  onore e
          diligenza per i fini della giustizia ".
          - Si riporta il testo dell'art. 704 del codice di procedura
          civile:
          "Art. 704 (Domande di procedimento possessorio nel corso di
          giudizio  petitorio).  - Ogni domanda relativa al possesso,
          per  fatti  che  avvengono durante la pendenza del giudizio
          petitorio,  deve  essere  proposta  davanti  al  giudice di
          quest'ultimo.
          La   reintegrazione   del  possesso  puo'  essere  tuttavia
          domandata  al  giudice competente a norma dell'art. 703, il
          quale  da'  i  provvedimenti  temporanei  indispensabili  e
          rimette le parti davanti al giudice del petitorio".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  688  del  codice di
          procedura civile:
          "Art.  688  (Forma  dell'istanza).  -  La denuncia di nuova
          opera  o  di danno temuto si propone con ricorso al giudice
          competente a norma dell'art. 21.
          Quando  vi  e' causa pendente per il merito, la denuncia si
          propone a norma dell'art. 669-quater".
          - Si riporta il testo dell'art. 336 del codice penale:
          "Art. 336. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). -
          Chiunque  usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o
          ad  un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo
          a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un
          atto   dell'ufficio  o  del  servizio,  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a cinque anni.
          La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e'
          commesso  per  costringere alcuna delle persone anzidette a
          compiere  un  atto  del  proprio  ufficio o servizio, o per
          influire, comunque, su di essa".
          - Si riporta il testo dell'art. 337 del codice penale:
          "Art.  337 (Resistenza a un pubblico ufficiale). - Chiunque
          usa   violenza   o  minaccia  per  opporsi  a  un  pubblico
          ufficiale,  o  ad  un  incaricato  di un pubblico servizio,
          mentre  compie  un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro
          che,  richiesti,  gli prestano assistenza, e' punito con la
          reclusione da sei mesi a cinque anni".
          - Si trascrive il testo dell'art. 343 del codice penale:
          "Art.  343  (Oltraggio  a  un  magistrato  in  udienza).  -
          Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in
          udienza, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
          La  pena  e'  della  reclusione  da  due  a  cinque anni se
          l'offesa    consiste    nell'attribuzione   di   un   fatto
          determinato.
          Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza
          o minaccia".
          - Si riporta il testo dell'art. 349 del codice penale:
          "Art.  349  (Violazione  dei  sigilli).  - Chiunque viola i
          sigilli,   per   disposizione  della  legge  o  per  ordine
          dell'autorita'   apposti   al   fine   di   assicurare   la
          conservazione  o  l'identita' di una cosa, e' punito con la
          reclusione  da  sei  mesi a tre anni e con la multa da lire
          duecentomila a due milioni.
          Se  il  colpevole  e'  colui che ha in custodia la cosa, la
          pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa
          da lire seicentomila a sei milioni".
          - Si trascrive il testo dell'art. 379 del codice penale:
          "Art.  379  (Favoreggiamento  reale).  - Chiunque fuori dei
          casi  di  concorso  nel  reato  e  dei  casi previsti dagli
          articoli  648,  648-bis, 648-ter aiuta taluno ad assicurare
          il  prodotto  o  il  profitto  o  il prezzo di un reato, e'
          punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di
          delitto,  e con la multa da lire centomila a due milioni se
          si tratta di contravvenzione.
          Si  applicano  le  disposizioni  del  primo  e  dell'ultimo
          capoverso dell'articolo precedente".
          - Si trascrive il testo dell'art. 572 del codice penale:
          "Art. 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). -
          Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
          maltratta  una  persona  della  famiglia, o un minore degli
          anni   quattordici,  o  una  persona  sottoposta  alla  sua
          autorita',  o  a  lui  affidata  per ragione di educazione,
          istruzione,  cura,  vigilanza o custodia, o per l'esercizio
          di   una  professione  o  di  un'arte,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.
          Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica
          la  reclusione  da  quattro  a  otto anni; se ne deriva una
          lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni;
          se  ne  deriva  la  morte,  la reclusione da dodici a venti
          anni".
          - Si riporta il testo dell'art. 588 del codice penale:
          "Art.  588  (Rissa).  -  Chiunque  partecipa a una rissa e'
          punito con la multa fino a lire seicentomila.
          Se  nella  rissa  taluno  rimane  ucciso  o riporta lesione
          personale,  la pena, per il solo fatto della partecipazione
          alla  rissa, e' della reclusione da tre mesi a cinque anni.
          La  stessa  pena  si  applica  se  l'uccisione o la lesione
          personale,  avviene  immediatamente  dopo  la  rissa  e  in
          conseguenza di essa".
          - Si trascrive il testo dell'art. 589 del codice penale:
          "Art.  589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa
          la  morte di una persona e' punito con la reclusione da sei
          mesi a cinque anni.
          Se  il  fatto  e' commesso con violazione delle norme sulla
          disciplina  della  circolazione stradale o di quelle per la
          prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro la pena e' della
          reclusione da uno a cinque anni.
          Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o
          piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica
          la  pena  che  dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle
          violazioni  commesse  aumentata  fino al triplo, ma la pena
          non puo' superare gli anni dodici".
          - Si riporta il testo dell'art. 614 del codice penale:
          "Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque s'introduce
          nell'abitazione  altrui,  o  in  un  altro luogo di privata
          dimora,  o  nelle  appartenenze di essi, contro la volonta'
          espressa  o  tacita  di  chi  ha  il diritto di escluderlo,
          ovvero  vi  s'introduce  clandestinamente o con inganno, e'
          punito con la reclusione fino a tre anni.
          Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi
          contro   l'espressa  volonta'  di  chi  ha  il  diritto  di
          escluderlo,  ovvero  vi si trattiene clandestinamente o con
          inganno.
          Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
          La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se
          il  fatto  e'  commesso  con  violenza  sulle  cose, o alle
          persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato".
          - Si trascrive il testo dell'art. 625 del codice penale:
          "Art.  625  (Circostanze  aggravanti).  -  La pena e' della
          reclusione  da  uno  a  sei  anni  e  della  multa  da lire
          duecentomila a due milioni:
            1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce
          o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato
          ad abitazione;
            2)  se  il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di
          un qualsiasi mezzo fraudolento;
            3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza
          farne uso;
            4)   se  il  fatto  e'  commesso  con  destrezza,  ovvero
          strappandola la cosa di mano o di dosso alla persona;
            5)  se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero
          anche da una sola che sia travisata o simuli la qualita' di
          pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
            6)  se  il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori
          in  ogni specie di veicoli, nelle stazioni,. negli scali, o
          banchine,  negli  alberghi  o  in  altri  esercizi  ove  si
          somministrano cibi o bevande;
            7)  se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o
          stabilimenti   pubblici,   o   sottoposte   a  sequestro  o
          pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o
          per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico
          servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
            8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame
          raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o
          equini, anche non raccolti in mandria.
          Se  concorrono  due  o piu' delle circostanze prevedute dai
          numeri  precedenti,  ovvero  se  una  di  tali  circostanze
          concorre  con  altra  fra  quelle indicate nell'art. 61, la
          pena  e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa
          da lire quattrocentomila a tre milioni".
          - Si riporta il testo dell'art. 640 del codice penale:
          "Art.  640  (Truffa).  -  Chiunque, con artifizi o raggiri,
          inducendo  taluno  in  errore,  procura a se' o ad altri un
          ingiusto  profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con la
          reclusione  da  sei  mesi a tre anni e con la multa da lire
          centomila a due milioni.
          La  pena  e'  della reclusione da uno a cinque anni e della
          multa da lire seicentomila a tre milioni:
            1)  se  il  fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
          altro  ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
          dal servizio militare;
            2)  se  il  fatto  e'  commesso ingenerando nella persona
          offesa  il  timore  di  un pericolo immaginario o l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'.
          Il  delitto  e'  punibile  a  querela della persona offesa,
          salvo  che  ricorra  taluna delle circostanze previ'ste dal
          capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".
          - Si trascrive il testo dell'art. 648 del codice penale:
          "Art. 648. (Ricettazione). - Fuori dei casi di concorso nel
          reato,  chi,  al  fine  di  procurare  a  se' o ad altri un
          profitto,   acquista.  riceve  od  occulta  denaro  o  cose
          provenienti   da   un  qualsiasi  delitto,  o  comunque  si
          intromette  nel farle acquistare, ricevere od occultare, e'
          punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
          da lire un milione a venti milioni.
          La  pena  e' della reclusione sino a sei anni e della multa
          sino  a  lire  un  milione,  se  il fatto e' di particolare
          tenuita'.
          Le  disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano anche
          quando  l'autore  del  delitto  da  cui il denaro o le cose
          provengono  non  e'  imputabile  o  non  e' punibile ovvero
          quando  manchi  una condizione di procedibilita' riferita a
          tale delitto".