Art. 2.
Classificazione dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono
classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi
dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni
e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la
classificazione e' disposta dall'INAIL.
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 e' dato
ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via
definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo
unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche
soggettive ed oggettive che comportino la variazione della
classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo
12 del testo unico.
Note all'art. 2:
- L'art. 9 del testo unico n. 1124/1965 e' il seguente:
"Art. 9. - I datori di lavoro soggetti alle
disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti
privati o pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali,
che nell'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1
occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.
Agli effetti del presente titolo, sono inoltre
considerati datori di lavoro:
le societa' cooperative e ogni altro tipo di
societa', anche di fatto, comunque denominata, costituite
totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti
dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n.
7) dell'art. 4;
le compagnie portuali nei confronti dei propri
iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco,
trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di
materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati
di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;
gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti
tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla
navigazione e alla pesca marittima;
le societa' concessionarie dei servizi
radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei
radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli
armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi
ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi
di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali o di cantieri
scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui
all'art. 4, n. 5);
le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli
istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle
persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8);
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di
pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui
all'art. 4, n. 9);
gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e
servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di
regioni, di province, di comuni o di altri enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle
persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o
impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli
apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da
loro incaricati.
I prestatori d'opera occupati in vioazione dei divieti
posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di
lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a
tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del
datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le
loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali
direttamente e per proprio conto adibiscano
complessivamente, anche se non contemporaneamente, piu' di
tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente
decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti
di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1;
di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, nonche' di rifinitura,
pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di
impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo
a cielo aperto in sotterraneo; di lavori di qualsiasi
genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza
privata; di allevamento, riproduzione e custodia di
animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici
spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di
divertimento".
- L'art. 49 della citata legge n. 88/1989 cosi' recita:
"Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali ed assistenziali). - 1. La classificazione
dei datori di lavoro disposta dall'istituto ha effetto a
tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
sulla base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attivita':
manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia;
dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie
industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le
relative attivita' ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) settore agricoltura, per le attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1 della legge
20 novembre 1986, n. 778;
d) settore terziario, per le attivita': commerciali,
ivi comprese quelle turistiche; di produzione,
intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per
le relative attivita' ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le
attivita': bancarie e di credito; assicurative;
esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non
rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di
lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla
Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino
ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori
a quelli previsti dalla legge.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori
indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli
effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro
che svolgono attivita' plurime rientranti in settori
diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in
atto nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o
conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797".
- L'art. 45 del testo unico n. 1124/1965 e' il
seguente:
"Art. 45. - I ricorsi del datore di lavoro contro i
provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione
delle tariffe dei premi debbono pervenire alla commissione
di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione dei
provvedimenti stessi.
Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del
presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi
di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base
al tasso medio di tariffa, e, negli altri casi, in base al
tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato
luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale
differenza tra la somma versata e quella che risulti
dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro e' tenuto
al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso
di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art.
13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni".
- L'art. 12 del testo unico n. 1124/1965 e' il
seguente:
"Art. 12. - I datori di lavoro soggetti alle
disposizioni del presente titolo debbono denunciare
all'istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima
dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in
particolare le lavorazioni specificate nella tabella
allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione
contro le malattie professionali, e debbono fornire
all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni
che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio
e la determinazione del premio di assicurazione.
Quando per la natura dei lavori o per la necessita' del
loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia
preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro
entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
I datori di lavoro debbono, altresi', denunciare
all'istituto assicuratore le successive modificazioni di
estensione e di natura del rischio gia' coperto
dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non
oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o
variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di
trasporto la denuncia non e' rchiesta quando la
modificazione del rischio si verifica durante il viaggio
indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia
delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare
dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonche'
la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale
le variazioni si sono verificate.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del
lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione,
nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al
decimo giorno successivo a quello della cessazione".