Art. 2. Classificazione dei datori di lavoro 1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione e' disposta dall'INAIL. 3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 e' dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico. 4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.
Note all'art. 2: - L'art. 9 del testo unico n. 1124/1965 e' il seguente: "Art. 9. - I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, che nell'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4. Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro: le societa' cooperative e ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 4; le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima; le societa' concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori; le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4, n. 5); le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8); gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9); gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di regioni, di province, di comuni o di altri enti pubblici. Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati. I prestatori d'opera occupati in vioazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni. L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, piu' di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonche' di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento". - L'art. 49 della citata legge n. 88/1989 cosi' recita: "Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali). - 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778; d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. 2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attivita' plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797". - L'art. 45 del testo unico n. 1124/1965 e' il seguente: "Art. 45. - I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi debbono pervenire alla commissione di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi. Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa, e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro e' tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni". - L'art. 12 del testo unico n. 1124/1965 e' il seguente: "Art. 12. - I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione. Quando per la natura dei lavori o per la necessita' del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori. I datori di lavoro debbono, altresi', denunciare all'istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio gia' coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non e' rchiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonche' la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate. In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione".