Art. 3.
Tariffe dei premi
1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della
gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1
sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, le relative modalita' di applicazione, tenendo conto
dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme
di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono
aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in
vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa
comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo
rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di
cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarita' dell'attivita' espletata,
sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi
artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che,
assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano
flessibilita' nella scelta degli stessi, anche in considerazione
delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e
salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Fino all'adozione dei
provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di
approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui
all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, e'
calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre
1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento
dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini
stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo
comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al
16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe
fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i criteri per
eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilita' di modifica con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura
massima dei tassi medi nazionali e' ridotta al 130 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione
agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire
700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni
attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi
annui, la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cuiall'articolo
8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265.
- Il secondo comma dell'art. 39 del testo unico n.
1124/1965 e' il seguente:
"Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate
in modo da comprendere l'onere finanziario previsto
corrispondente agli infortuni del periodo di
assicurazione".
- L'art. 44 del testo unico n. 1124/1965, e' il
seguente:
"Art. 44. - Il primo pagamento del premio di
assicurazione deve essere effettuato in via anticipata
entro la data di inizio dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari
successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro
entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si riferisce;
contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il
pagamento della regolazione del premio relativo al periodo
assicurativo precedente.
Il pagamento all'INAIL della rata di premio puo', a
richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in
quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze
del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, e 30 novembre di
ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme
afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio
di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un
tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del
debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Il pagamento della regolazione del premio relativo al
periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato
in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio.
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di
lavoro, questi lo puo' detrarre dalla rata anzidetta; sono
escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi
ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la
regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a
favore del datore di lavoro, l'istituto effettua il
rimborso entro settanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto
medesimo intenda disporre.
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono
essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di
premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonche' le
differenze supplementari determinate da variazioni di
rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da
accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'istituto.
L'istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare al
datore di lavoro le date delle singole scadenze".
- Il quarto comma dell'art. 28 del testo unico e' il
seguente:
"Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto
assicuratore nel termine di trenta giorni successivi alla
scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle
retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo,
salvo i controlli che l'istituto creda di disporre".
- La lettera o), comma 1, dell'art. 55 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), cosi' recita:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni
aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione
conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)-n) (Omissis);
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione
riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge".
- L'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
cosi' recita:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o -
11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono
adottate misure fiscali compensative e in particolare sono
ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, e al numero 11 della tabella A
allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura
dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a
decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite
nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
conto del valore delle emissioni di anidride carbonica
conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei
prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i
decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure
intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni
caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla
differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la
misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore
della presente legge e la misura delle stesse stabilite
nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento
dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno
del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta
differenza.
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva n. 88/609/CEE
del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli
oli minerali destinati alla produzione di energia
elettrica, di cui al numero 11 della tabella A
dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali
di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e
nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate
trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla
presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati
dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
versamento della prima rata di acconto. Le somme
eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto
nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il
versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento
previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro dal doppio al
quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi
generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
disposizioni del comma 8 si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005);
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche
miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei
comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non
metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e
delle isole minori, nonche' a consentire a decorrere dal
1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una
riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato
nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni
litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio
liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso
reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del
gasolio da riscaldamento;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci per conto
terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione
fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul
prezzo di cessione all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa sulla
benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire
1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al
comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione
disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o
luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della
missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera
a)".