Art. 4.
Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del
testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai
soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, appartenenti all'area
dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di
legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole
ai fini contributivi e risarcitivi e' pari al massimale per la
liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del
testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i
riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte
dai suddetti dipendenti.
2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore
del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche
ai fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino
all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la
retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio e'
quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o
malattie professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di
corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo
rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di
prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di
cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1 del testo unico si veda in
nota all'art. 1.
- L'art. 4 del testo unico n. 1124/1965 e' il seguente:
"Art. 4. - Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio
prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera
manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al
precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al
lavoro sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera
manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla
legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o
istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche
od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di
lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i
preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze
ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi,
gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati
del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione
alle di lui dipendenze opera manuale ed anche non manuale
alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di
societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita
od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non
manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in
ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando,
per il servizio interno degli istituti o per attivita'
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'articolo 1, nonche' loro istruttori o sovraintendenti
nelle attivita' stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di
prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno
degli istituti o stabilimenti, o per attivita'
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o
sovraintendenti nelle attivita' stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del
regolamento con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi
viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di
consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per
l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via
occasionale di veicoli a motore da essi personalmente
condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le
religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2),
alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e
dalle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29,
lettere a) e b), del Concordato tra la Santa sede e
l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro
siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e
l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i
sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni
stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono
compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio
comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se
eserciti a scopo di diporto".
- Per l'articolo 9 del testo unico n. 1124/1965 si veda
in nota all'articolo 2;
- Il comma 3 dell'articolo 116 del testo unico n.
1124/1965 e' il seguente:
"In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un
minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione
media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un
massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione
media giornaliera, aumentata del trenta per cento. A questo
effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per
ogni anno a partire dal 1o luglio 1983, non oltre i tre
mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a
base della liquidazione dell'indentita' per inabilita'
temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da
malattie professionali manifestatesi nell'esercizio
precedente e definiti nell'esercizio stesso".
- Per l'articolo 12 del testo unico n. 1124/1965 si
veda in nota all'articolo 2.