Art. 5. Assicurazione dei lavoratori parasubordinati 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attivita' previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. 2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente e' tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. 3. Il premio assicurativo e' ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. 4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e' costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attivita' svolta dal lavoratore e' quello dell'azienda qualora l'attivita' stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovra' essere quello dell'attivita' effettivamente svolta. 5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 5: - La lettera a), comma 2, dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) cosi' recita: "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita". - Per il comma 3 dell'articolo 116 del testo unico n. 1124/1965 si veda in nota all'articolo 4. - Per il testo dell'articolo 12 del testo unico n. 1124/1965 si veda in nota all'articolo 2.