Art. 5.
Assicurazione dei lavoratori parasubordinati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori
parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le
attivita' previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio
delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di
veicoli a motore da essi personalmente condotti.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente e' tenuto a
tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo e' ripartito nella misura di un terzo a
carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e' costituita
dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito
dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile
all'attivita' svolta dal lavoratore e' quello dell'azienda qualora
l'attivita' stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso
contrario, dovra' essere quello dell'attivita' effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di
prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di
cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 5:
- La lettera a), comma 2, dell'articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
cosi' recita:
"2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e
commissioni e da altri rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti
aventi per oggetto la prestazione di attivita', non
rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata
dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo
contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono
svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilita".
- Per il comma 3 dell'articolo 116 del testo unico n.
1124/1965 si veda in nota all'articolo 4.
- Per il testo dell'articolo 12 del testo unico n.
1124/1965 si veda in nota all'articolo 2.