Art. 6.
Assicurazione degli sportivi professionisti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi
professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del
testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di
legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi
riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio
assicurativo.
2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di
prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di
cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 6:
- Per l'articolo 9 del testo unico n. 1124/1965 si veda
in nota all'articolo 2.
- Per l'articolo 12 del testo unico n. 1124/1965 si
veda in nota all'articolo 2.