Art. 7.
Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le
attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata
nell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i
datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL,
di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle
prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La
misura del premio integrativo e' determinata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e
conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative
prestazioni.
Note all'art. 7:
- Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, reca norme
in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei
Paesi extra comunitari e di rivalutazione delle pensioni
erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto
1987. La legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 398 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
1987.
- Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale), e' il seguente:
"6-bis 1. I datori di lavoro, per i lavoratori
utilizzati in conseguenza di contatti stipulati e di
obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono
esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole
revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di
traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per
effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino
assicurati con compagnie di assicurazione privata, purche'
la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori,
complessivamente, a quelle dell'assicurazione
obbligatoria".