Art. 8.
Retribuzioni di ragguaglio
1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico e' sostituito
dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano
retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile,
si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o
convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione
del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui
all'articolo 116, comma 3.".
Nota all'art. 8:
- L'articolo 30 del testo unico n. 1124/1965, come
modificato dal presente decreto, risulta essere il
seguente:
"Art. 30. - Per le categorie per le quali siano
stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per
la determinazione della retribuzione.
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel
vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il
valore di essa e' determinato in ragione dei prezzi locali
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Nel lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si
intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo
della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio
carico dal lavoratore, anche se determinate in misura
forfettaria.
Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano
retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia
accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle
fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione
valida ai fini della determinazione del minimale di legge
per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116,
comma 3.
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la
retribuzione annua da assumersi a base della determinazione
della rendita di inabilita' o della rendita ai superstiti
e' fissata, avuto riguardo a classi di eta' ed alla natura
del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica
istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta
retribuzione vale anche ai fini contributivi".