IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000; Visto il parere della Conferenza Stato-citta', ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo: Articolo 1 (R) Definizioni 1.
AVVERTENZA I riferimenti normativi relativi al decreto legislativo sono riportati in calce al decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del testo unico, pubblicato nel presente supplemento ordinario.