Art. 2 (L)
                               Oggetto

  1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il
rilascio,  la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di   atti   e   documenti   da   parte   di   organi  della  pubblica
amministrazione:  disciplinano  altresi'  la  produzione  di  atti  e
documenti  agli  organi  della  pubblica  amministrazione  nonche' ai
gestori  di  pubblici  servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza  e  ai  privati  che  vi  consentono. Le norme concernenti i
documenti  informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si
applicano  anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.