Art. 2.
          Disciplina delle forme pensionistiche individuali

  1.  Dopo  l'articolo  9  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  9-bis  (Forme  pensionistiche  individuali  attuate mediante
fondi pensione aperti). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono
attuate  mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9.
L'adesione   avviene,  su  base  individuale,  anche  in  assenza  di
specifiche previsioni delle fonti istitutive.
  2.   I   regolamenti   dei   fondi  stabiliscono  le  modalita'  di
partecipazione alle forme di cui al comma 1.
  3.  L'ammontare  del  contributo,  definito  anche  in misura fissa
all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente variato.
  4.  I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle
prestazioni   pensionistiche,   prevedendo   che  le  prestazioni  di
vecchiaia  siano  consentite  al  compimento  dell'eta'  pensionabile
stabilita  nel  regime  obbligatorio di appartenenza con un minimo di
cinque  anni  di partecipazione alla forma e che quelle di anzianita'
siano  consentite,  in  caso di cessazione dell'attivita' lavorativa,
nel  concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni
e  di  un'eta'  di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista
per   il  pensionamento  di  vecchiaia  nel  regime  obbligatorio  di
appartenenza.  Per  i  soggetti  non  titolari di reddito di lavoro o
d'impresa  si  considera  eta'  pensionabile  il compimento dell'eta'
prevista  dall'articolo  1,  comma  20, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.
  5.  I  regolamenti  dei  fondi possono disciplinare la prosecuzione
volontaria  della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i
cinque anni dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile.
  6.  La  liquidazione  della  prestazione  pensionistica in forma di
capitale secondo il valore attuale puo' essere chiesta per un importo
non  superiore  al  cinquanta per cento di quello maturato, salvo che
l'importo  annuo  della  prestazione pensionistica in forma periodica
risulti  di  ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale
di  cui  all'articolo  3,  commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
  Art.  9-ter  (Forme  pensionistiche  individuali  attuate  mediante
contratti  di assicurazione sulla vita). - 1. Le forme pensionistiche
individuali  sono  attuate  anche mediante contratti di assicurazione
sulla   vita  stipulati  con  imprese  di  assicurazioni  autorizzate
dall'Istituto  per  la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP),
ad  operare  nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento  o  di  prestazioni  di  servizi,  che  garantiscano  le
prestazioni  di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalita'
ivi  previste,  e  consentano  le  facolta' di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo  articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche
previsioni delle fonti istitutive.
  2.  L'ammontare  dei premi, definito anche in misura fissa all'atto
della conclusione del contratto, puo' essere successivamente variato.
  3.  Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono
essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui
all'articolo 16, prima della loro applicazione.".
 
          Note  all'art.  2:      - Il  decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  e'  gia'  citato nelle note alle premesse.
              - La  legge  8  agosto 1995, n. 335, reca: "Riforma del
          sistema  pensionistico  obbligatorio  e  complementare". Si
          riporta  il testo degli articoli 1, comma 20 e 3, commi 6 e
          7:      "Art.  1, comma 20. Il diritto alla pensione di cui
          al  comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si
          consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta',
          a  condizione che risultino versati e accreditati in favore
          dell'assicurato   almeno   cinque   anni  di  contribuzione
          effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
          inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
          all'art.  3,  commi  6  e  7.  Si  prescinde  dal  predetto
          requisito  anagrafico  al  raggiungimento  della anzianita'
          contributiva  non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi
          del  comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
          dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
          i  requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
          superstiti  in  caso  di morte dell'assicurato, ai medesimi
          superstiti,   che   non   abbiano  diritto  a  rendite  per
          infortunio   sul   lavoro   o   malattia  professionale  in
          conseguenza  del  predetto  evento  e  che si trovino nelle
          condizioni  reddituali  di  cui  all'articolo  3,  comma 6,
          compete  una  indennita'  una  tantum,  pari  all'ammontare
          dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato
          per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata
          a  favore  dell'assicurato,  da ripartire fra gli stessi in
          base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
          periodi  inferiori  all'anno,  la  predetta  indennita'  e'
          calcolata   in   proporzione   alle  settimane  coperte  da
          contribuzione.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
          con  decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento
          dell'indennita'".     "Art. 3. - 1-5. (Omissis).     6. Con
          effetto  dal  1o  gennaio  1996,  in  luogo  della pensione
          sociale   e  delle  relative  maggiorazioni,  ai  cittadini
          italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
          e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente
          comma  e'  corrisposto  un  assegno di base non reversibile
          fino  ad  un  ammontare annuo netto da imposta pari, per il
          1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il
          soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in
          misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se
          non  coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo,
          se   coniugato,  ivi  computando  il  reddito  del  coniuge
          comprensivo   dell'eventuale  assegno  sociale  di  cui  il
          medesimo  sia titolare. l successivi incrementi del reddito
          oltre  il  limite  massimo  danno  luogo  alla  sospensione
          dell'assegno    sociale.    Il    reddito   e'   costituito
          dall'ammontare    dei   redditi   coniugali,   conseguibili
          nell'anno  solare  di riferimento. L'assegno e' erogato con
          carattere  di provvisorieta' sulla base della dichiarazione
          rilasciata  dal  richiedente  ed  e' conguagliato, entro il
          mese  di luglio  dell'anno  successivo,  sulla  base  della
          dichiarazione  dei  redditi  effettivamente percepiti. Alla
          formazione  del  reddito  concorrono  i  redditi,  al netto
          dell'imposizione   fiscale  e  contributiva,  di  qualsiasi
          natura,  ivi  compresi  quelli  esenti  da imposte e quelli
          soggetti  a  ritenuta  alla  fonte a titolo di imposta o ad
          imposta   sostitutiva,   nonche'   gli  assegni  alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le competenze
          arretrate   soggette  a  tassazione  separata,  nonche'  il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti   del  conferimento  dell'assegno  non  concorre  a
          formare  reddito  la  pensione liquidata secondo il sistema
          contributivo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, a carico di
          gestioni  ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque  non  oltre  un terzo dell'assegno sociale.     7.
          Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinati le modalita' e i termini di presentazione delle
          domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al
          comma  6,  gli  obblighi  di comunicazione dell'interessato
          circa  le  proprie  condizioni  familiari  e reddituali, la
          misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del
          50  per  cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato
          in  istituti  o  comunita'  con  retta  a  carico  di  enti
          pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente
          comma  e  dal  comma  6 si applicano all'assegno sociale le
          disposizioni  in  materia  di  pensione sociale di cui alla
          legge  30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
          integrazioni".