Art. 3.
Norme di coordinamento e di  adeguamento  del  decreto legislativo 21
                         aprile 1993, n. 124

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate 1e
seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine,
le  seguenti  parole:  ", salvo che l'importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50
per  cento  dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    b) nell'articolo 10:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita dalla seguente: "Permanenza nel
fondo  pensione  o nella forma pensionistica individuale e cessazione
dei requisiti di partecipazione";
      2)  nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti
parole:  "o  a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter;";
      3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  Il  riscatto  anche  parziale  della posizione individuale
maturata  nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli
9-bis e 9-ter e' consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma
4 dell'articolo 7.";
      4)  nel  comma  2,  dopo  le  parole: "ai fondi pensione di cui
all'articolo  9";  sono  inserite  le  seguenti: "o a una delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
      5)  nel comma 3, dopo le parole: "a carico del fondo pensione",
sono  aggiunte  le seguenti: o delle forme pensionistiche individuali
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,";
      6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di cui agli
articoli   3   e  9"  sono  inserite  le  seguenti  "o  presso  forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
      7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
  "3-quater.  In  caso  di  morte  dell'iscritto  ad  una delle forme
pensionistiche  individuali  di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima
dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale e' riscattata
dagli eredi.
  3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis
e  9-ter prevedono la facolta' di trasferimento dell'intera posizione
individuale  dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui
agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui
ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre
anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.";
    c) nell'articolo 13:
      1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
      2) il comma 13 e' sostituito con il seguente:
  "13.  Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale,  a condizione che avvengano a
favore  di  forme  pensionistiche  disciplinate dal presente decreto.
Sono  altresi'  esenti  da  ogni  onere fiscale i trasferimenti delle
risorse  o  delle  riserve  matematiche da un fondo pensione o da una
forma  pensionistica  individuale  ad altro fondo pensione o ad altra
forma pensionistica individuale.".
 
          Note all'art 3:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 7, 10 e 13 del
          decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, gia' citato
          nelle  note  alle premesse, cosi' come da ultimo modificati
          dal  presente  decreto:      "Art. 7 (Prestazioni). - 1. Le
          fonti  costitutive  definiscono i requisiti di accesso alle
          prestazioni,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  ai commi
          successivi.       2.   Le  prestazioni  pensionistiche  per
          vecchiaia   sono   consentite   al   compimento   dell'eta'
          pensionabile   stabilita   nel   regime   obbligatorio   di
          appartenenza   con   un   minimo   di.   cinque   anni   di
          partecipazione  al  fondo  pensione.  Per i soggetti di cui
          all'art.  2,  comma  1,  lettera  b-ter), si considera eta'
          pensionabile  il compimento dell'eta' prevista dall'art. 1,
          comma  20,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335.      3. Le
          prestazioni  pensionistiche  per anzianita' sono consentite
          solo   in  caso  di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa
          comportante   la   partecipazione  al  fondo  pensione  nel
          concorso   del   requisito   di  almeno  quindici  anni  di
          appartenenza  al  fondo  stesso e di un'eta' di non piu' di
          dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento
          di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.
          All'atto   della   costituzione   di  forme  pensionistiche
          complementari,  le fonti costitutive definiscono, in deroga
          al  requisito  di  cui  al primo periodo, la gradualita' di
          accesso  alle  prestazioni  di  cui  al  presente  comma in
          ragione  dell'anzianita'  gia'  maturata dal lavoratore. Le
          fonti  costitutive  definiscono  altresi'  i  criteri con i
          quali  valutare ai fini del presente comma la posizione dei
          lavoratori  che si avvalgono della facolta' di cui all'art.
          10,  comma  1,  lettera  a).      4. L'iscritto al fondo da
          almeno  otto  anni  puo'  conseguire  un'anticipazione  dei
          contributi  accumulati  per  eventuali  spese sanitarie per
          terapie   ed  interventi  straordinari  riconosciuti  dalle
          competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della
          prima  casa di abitazione per se o per i figli, documentato
          con  atto notarile, o per la realizzazione degli interventi
          di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d) del primo comma
          dell'articolo   31  della  legge  5 agosto  1978,  n.  457,
          relativamente  alla  prima  casa di abitazione, documentati
          come   previsto   dalla   normativa   stabilita   ai  sensi
          dell'articolo  1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  con  facolta' di reintegrare la propria posizione nel
          fondo  secondo  modalita'  stabilite  dal fondo stesso. Non
          sono  ammessi  altre  anticipazioni  o  riscatti diversi da
          quello  di  cui  all'art.  10, comma 1, lettera c). Ai fini
          della   determinazione   dell'anzianita'   necessaria,  per
          avvalersi  della  facolta'  di  cui  al presente comma sono
          considerati  utili tutti i periodi di contribuzione a forme
          pensionistiche  complementari  maturati dall'iscritto per i
          quali  l'interessato non abbia esercitato il riscatto della
          posizione  individuale.      5. L'entita' delle prestazioni
          e'  determinata  dalle  scelte  statutarie  e  contrattuali
          effettuate  all'atto  della  costituzione  di ciascun fondo
          pensione,   secondo   criteri  di  corrispettivita'  ed  in
          conformita'    al    principio    della   capitalizzazione,
          nell'ambito  della  distinzione  fra regimi a contribuzione
          definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2,
          comma  2.      6.  Le  fonti costitutive possono prevedere:
                a) la  facolta'  del titolare del diritto di chiedere
          la    liquidazione    della    prestazione    pensionistica
          complementare in capitale secondo il valore attuale, per un
          importo  non  superiore al cinquanta per cento dell'importo
          maturato,  salvo  che  l'importo  annuo  della  prestazione
          pensionistica  in  forma  periodica  risulti  di  ammontare
          inferiore  al  50  per  cento  dell'assegno  sociale di cui
          all'articolo  3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
          335;        b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto
          dell'equilibrio   attuariale   e  finanziario  di  ciascuna
          forma".     "Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione o nella
          forma  pensionistica individuale e cessazione dei requisiti
          di  partecipazione).  -  1. Ove vengano meno i requisiti di
          partecipazione  alla  forma pensionistica complementare, lo
          statuto  del  fondo  pensione  deve  consentire le seguenti
          opzioni   stabilendone   misure,  modalita'  e  termini  di
          esercizio:        a) il  trasferimento  presso  altro fondo
          pensione   complementare,   cui  il  lavoratore  acceda  in
          relazione  alla  nuova attivita';       b) il trasferimento
          ad  uno  dei  fondi  di  cui all'art. 9 o a una delle forme
          pensionistiche  individuali  di  cui  agli articoli 9-bis e
          9-ter;        c) il  riscatto  della posizione individuale.
              1-bis.  Il  riscatto  anche  parziale  della  posizione
          individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali
          di  cui  agli articoli 9-bis e 9-ter e' consentito soltanto
          nelle  ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 7.     2. Gli
          aderenti  ai fondi pensione di cui all'art. 9 o a una delle
          forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis
          e   9-ter   possono  trasferire  la  posizione  individuale
          corrispondente  a quella indicata alla lettera a) del comma
          1  presso  il  fondo  cui il lavoratore acceda in relazione
          alla  nuova  attivita'.     3. Gli adempimenti a carico del
          fondo  pensione o delle forme pensionistiche individuali di
          cui  agli articoli 9-bis e 9-ter, conseguenti all'esercizio
          delle  opzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  debbono essere
          effettuati  entro  il  termine  di  sei mesi dall'esercizio
          dell'opzione.      3-bis. Le fonti istitutive prevedono per
          ogni  singolo  iscritto, anche in mancanza delle condizioni
          di  cui  ai  commi precedenti, la facolta' di trasferimento
          dell'intera   posizione  individuale  dell'iscritto  stesso
          presso  altro  fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o
          presso   forme   pensionistiche  individuali  di  cui  agli
          articoli  9-bis  e  9-ter,  non  prima  di  cinque  anni di
          permanenza  presso  il  fondo  da cui si intende trasferire
          limitatamente  ai  primi  cinque  anni  di  vita  del fondo
          stesso,  e  successivamente a tale termine non prima di tre
          anni.  La  commissione  di vigilanza di cui all'articolo 16
          emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte
          dai  vari  fondi  pensione al fine di eliminare distorsioni
          nell'offerta  che possano creare nocumento agli iscritti ai
          fondi.      3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto
          al  fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la
          posizione  individuale  dello  stesso, determinata ai sensi
          del  comma  1,  e'  riscattata dal coniuge ovvero dai figli
          ovvero,   se  gia'  viventi  a  carico  dell'iscritto,  dai
          genitori.  In  mancanza  di  tali  soggetti  o  di  diverse
          disposizioni  del lavoratore iscritto al fondo la posizione
          resta acquisita al fondo pensione.     3-quater. In caso di
          morte  dell'iscritto  ad  una  delle  forme  pensionistiche
          individuali  di  cui  agli  articoli  9-bis  e  9-ter prima
          dell'accesso  alla prestazione, la posizione individuale e'
          riscattata  dagli eredi.     3-quinquies. I regolamenti e i
          contratti  di  cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la
          facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale
          dell'iscritto  stesso  presso  altro fondo pensione, di cui
          agli   articoli  3  e  9,  o  presso  forme  pensionistiche
          individuali  di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non
          prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o
          di  conclusione  del  contratto".     "Art. 13 (Trattamento
          tributario   dei   contributi   e   delle  prestazioni).  -
          1. (Abrogato).      2.   (Abrogato).     3. (Sostituisce la
          lettera  a)  del comma 2 e aggiunge il comma 8-bis all'art.
          48  del  d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).     4. (Aggiunge
          la  lettera  e-bis)  al comma 1 dell'art. 10, del d.P.R. 22
          dicembre      1986,     n.     917).         5. (Abrogato).
              6. (Abrogato).      7. (Aggiunge  la  lettera h-bis) al
          comma 1 dell'art. 47, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
              8. (Aggiunge  il comma 7-bis) all'art. 48 del d.P.R. 22
          dicembre      1986,     n.     917).         9. (Abrogato).
              10. (Abrogato).     11. (Abrogato).     12. (Abrogato).
              13. Le  operazioni  di  trasferimento  delle  posizioni
          pensionistiche   sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale,  a
          condizione  che  avvengano a favore di forme pensionistiche
          disciplinate  dal presente decreto. Sono altresi' esenti da
          ogni  onere  fiscale  i trasferimenti delle risorse o delle
          riserve  matematiche  da  un  fondo pensione o da una forma
          pensionistica  individuale  ad  altro  fondo  pensione o ad
          altra  forma  pensionistica  individuale.      14.  I fondi
          pensione   comunicano   annualmente   alla  commissione  di
          vigilanza   di   cui   all'articolo  16  l'ammontare  della
          contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote
          di  contribuzione  a  carico dei datori di lavoro, a carico
          dei  lavoratori  nonche'  delle  quote  a titolo di TFR. Le
          risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa
          cadenza,  trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
          tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".