Art. 3. Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate 1e seguenti modificazioni: a) nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nell'articolo 10: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione"; 2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;"; 3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter e' consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7."; 4) nel comma 2, dopo le parole: "ai fondi pensione di cui all'articolo 9"; sono inserite le seguenti: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter"; 5) nel comma 3, dopo le parole: "a carico del fondo pensione", sono aggiunte le seguenti: o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,"; 6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di cui agli articoli 3 e 9" sono inserite le seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter"; 7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti: "3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale e' riscattata dagli eredi. 3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto."; c) nell'articolo 13: 1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; 2) il comma 13 e' sostituito con il seguente: "13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.".
Note all'art 3: - Si riporta il testo degli articoli 7, 10 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come da ultimo modificati dal presente decreto: "Art. 7 (Prestazioni). - 1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi. 2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di. cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b-ter), si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta' prevista dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Le prestazioni pensionistiche per anzianita' sono consentite solo in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualita' di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianita' gia' maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresi' i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 10, comma 1, lettera a). 4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo' conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facolta' di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalita' stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria, per avvalersi della facolta' di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. 5. L'entita' delle prestazioni e' determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettivita' ed in conformita' al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2. 6. Le fonti costitutive possono prevedere: a) la facolta' del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma". "Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalita' e termini di esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita'; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter; c) il riscatto della posizione individuale. 1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter e' consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 7. 2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita'. 3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione. 3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi. 3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione. 3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale e' riscattata dagli eredi. 3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto". "Art. 13 (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Sostituisce la lettera a) del comma 2 e aggiunge il comma 8-bis all'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 4. (Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell'art. 10, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 5. (Abrogato). 6. (Abrogato). 7. (Aggiunge la lettera h-bis) al comma 1 dell'art. 47, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 8. (Aggiunge il comma 7-bis) all'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 9. (Abrogato). 10. (Abrogato). 11. (Abrogato). 12. (Abrogato). 13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonche' delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".