Art. 4.
                   Decorrenza e norme transitorie

  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  a), si
applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme
pensionistiche  previste  dal  decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
  2.  Le  disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si
applicano  con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere
dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.
  3.  Per  i  soggetti  iscritti  entro  il 28 aprile 1993 alle forme
pensionistiche  complementari  che  risultano  istituite alla data di
entrata  in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della
deducibilita'  prevista  dall'art.  10,  comma 1, lettera e-bis), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando
il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo
deducibile di dieci milioni di lire e' maggiorato, per per un periodo
transitorio  di  cinque  anni,  della  differenza  tra  i  contributi
effettivamente  versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e
il  predetto  limite  di dieci milioni. Le modalita' per fruire della
predetta  maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze.
 
          Note  all'art.  4:      - Il  decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  e'  gia'  citato nelle note alle premesse.
              - La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante: "Delega al
          Governo  per  la  razionalizzazione  e  la  revisione delle
          discipline  in  materia di sanita', di pubblico impiego, di
          previdenza  e  di  finanza territoriale", e' pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31
          ottobre  1992.      -  Per  il  testo, cosi' come da ultimo
          modificato dal presente decreto, dell'art. 10, comma 1, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, sopra citato, si rinvia nelle note all'art. 1.