Art. 2.
                       (Campagne informative).
1.  Al  fine  di  diffondere  la  conoscenza delle disposizioni della
presente   legge,   il   Ministro  per  la  solidarieta'  sociale  e'
autorizzato  a  predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, apposite campagne informative, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.