Art. 2 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2,
   della Legge; 
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
   progettazione: la costruzione, la  demolizione,  il  recupero,  la
   ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e
   le attivita' ad essi assimilabili; 
c) per  categoria  delle  opere  o  dei   lavori,   ai   fini   della
   programmazione e progettazione: la destinazione  funzionale  delle
   opere o degli impianti da realizzare; 
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata  area
   di terreno; 
e) opere o lavori a rete:  quelli  che,  destinati  al  movimento  di
   persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale  ed
   investano vaste estensioni di territorio; 
f) opere o lavori di presidio e difesa  ambientale  e  di  ingegneria
   naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento
   o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; 
g) strutture, impianti e opere  speciali  previsti  all'articolo  13,
   comma 7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4; 
h) opere e  impianti  di  speciale  complessita',  o  di  particolare
   rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o  ad  elevata
   componente  tecnologica,  oppure  di   particolare   complessita',
   secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17,
   commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, comma
   7 della Legge:  le  opere  e  gli  impianti  caratterizzati  dalla
   presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi: 1)
   utilizzo di materiali e componenti innovativi; 
   2)  processi  produttivi   innovativi   o   di   alta   precisione
   dimensionale e qualitativa; 
   3) esecuzione in luoghi che  presentano  difficolta'  logistica  o
   particolari problematiche geotecniche,  idrauliche,  geologiche  e
   ambientali; 
   4) complessita' di funzionamento d'uso  o  necessita'  di  elevate
   prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita'; 
   5) esecuzione in ambienti aggressivi; 
   6) necessita' di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 
i) progetto integrale di un  intervento:  un  progetto  elaborato  in
   forma  completa   e   dettagliata   in   tutte   le   sue   parti,
   architettonica, strutturale e impiantistica; 
l) manutenzione:  la  combinazione  di  tutte  le  azioni   tecniche,
   specialistiche   ed   amministrative,   incluse   le   azioni   di
   supervisione, volte a  mantenere  o  a  riportare  un'opera  o  un
   impianto nella condizione di svolgere  la  funzione  prevista  dal
   provvedimento di approvazione del progetto; 
m) restauro:  l'esecuzione  di  una  serie  organica  di   operazioni
   tecniche specialistiche e amministrative indirizzate  al  recupero
   delle caratteristiche di funzionalita' e di efficienza di un'opera
   o di un manufatto; 
n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti  a  rendere
   funzionale un'opera iniziata ma non ultimata; 
o) responsabile  del  procedimento:   il   responsabile   unico   del
   procedimento previsto dall'articolo 7 della Legge; 
p) responsabile  dei  lavori,  coordinatore  per  la   progettazione,
   coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori:  i  soggetti  previsti
   dalle norme in materia di sicurezza e salute  dei  lavoratori  sui
   luoghi di lavoro; 
q) appalto  integrato:  l'appalto  avente   ad   oggetto   ai   sensi
   dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della  Legge,  la
   progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. 
 
          Note all'art. 2:

          Per  il  testo  dell'articolo  2,  comma  2, della legge 11
          febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni si veda
          in note all'articolo 1.

             Per  il  testo  dell'artico  13, comma 7, della legge 11
          febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni si veda
          in note all'articolo 108.

             Il  testo  dell'articolo 17, commi 4 e 13 della legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
          "Art.  17. (Effettuazione delle attivita' di progettazione,
          direzione  dei  lavori  e  accessorie)  4. La redazione del
          progetto  preliminare,  definitivo ed esecutivo, nonche' lo
          svolgimento  di  attivita'  tecnico-amministrative connesse
          alla  progettazione,  in  caso  di  carenza  in organico di
          personale  tecnico  nelle  stazioni  appaltanti,  ovvero di
          difficolta'  di rispettare i tempi della programmazione dei
          lavori  o  di  svolgere  le funzioni di istituto, ovvero in
          caso  di  lavori  di  speciale  complessita' o di rilevanza
          architettonica  o  ambientale  o  in  caso di necessita' di
          predisporre  progetti  integrali,  cosi'  come definiti dal
          regolamento,  che richiedono l'apporto di una pluralita' di
          competenze,  casi che devono essere accertati e certificati
          dal  responsabile del procedimento, possono essere affidati
          ai  soggetti  di cui al comma 1, lettere d), e), f e g). Le
          societa'  di  cui  al  comma  1, lettera f), singole ovvero
          raggruppate  ai  sensi  del  comma  1,  lettera g), possono
          essere  affidatarie  di incarichi di progettazione soltanto
          nel  caso  in  cui i corrispettivi siano stimati di importo
          pari  o  superiore  a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di
          speciale   complessita'  e  che  richiedano  una  specifica
          organizzazione.
          13.  Quando  la  prestazione  riguardi  la progettazione di
          lavori   di   particolare   rilevanza   sotto   il  profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo,  nonche'  tecnologico, le stazioni appaltanti
          valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
          procedura  del  concorso di progettazione o del concorso di
          idee.  A  tali  concorsi  si  applicano  le disposizioni in
          materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12"

             Il  testo  dell'articolo  20,  comma  4  della  legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
          "Art.   20.   (Procedure  di  scelta  del  contraente).  4.
          L'affidamento   di  appalti  mediante  appalto-concorso  e'
          consentito  ai  soggetti  appaltanti, in seguito a motivata
          decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
          pubblici,  per  speciali  lavori  o per la realizzazione di
          opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
          progettazione    richieda   il   possesso   di   competenze
          particolari    o   la   scelta   tra   soluzioni   tecniche
          differenziate.  Lo  svolgimento  della  gara  e' effettuato
          sulla  base  di  un  progetto preliminare, redatto ai sensi
          dell'articolo  16,  nonche'  di un capitolato prestazionale
          corredato   dall'indicazione   delle   prescrizioni,  delle
          condizioni  e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
          ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.

             Il  testo  dell'articolo  28,  comma  7  della  legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
          "Art. 28. (Collaudi  e  vigilanza)  7.  E'  obbligatorio il
          collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
             a)  quando  la  direzione  dei  lavori sia effettuata ai
          sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
             b) in caso di opere di particolare complessita';
             c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
             d) in altri casi individuati nel regolamento.

            Il testo dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109 e successive modificazioni reca:
          "Art. 7.(Misure per l'adeguamento della funzionalita' della
          pubblica amministrazione)
          1.  I  soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
          nominano,  ai  sensi  della  legge  7 agosto 1990, n. 24, e
          successive   modificazioni,   un   responsabile  unico  del
          procedimento  di  attuazione  di  ogni  singolo  intervento
          previsto  dal  programma triennale dei lavori pubblici, per
          le    fasi    della   progettazione,   dell'affidamento   e
          dell'esecuzione.
          2.   Il   regolamento  determina  l'importo  massimo  e  la
          tipologia  dei  lavori  per  i  quali  il  responsabile del
          procedimento  puo'  coincidere  con il progettista o con il
          direttore  dei  lavori. Fino alla data di entrata in vigore
          del  regolamento  tale  facolta' puo' essere esercitata per
          lavori  di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
          della  difesa, in considerazione della struttura gerarchica
          dei   propri   organi   tecnici,   in  luogo  di  un  unico
          responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
          del  procedimento  per ogni singola fase di svolgimento del
          processo    attuativo:    progettazione,   affidamento   ed
          esecuzione.
          3.  Il  responsabile  del  procedimento  formula proposte e
          fornisce  dati e informazioni ai fini della predisposizione
          del  programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
          aggiornamenti   annuali;  assicura,  in  ciascuna  fase  di
          attuazione  degli  interventi,  il controllo sui livelli di
          prestazione,   di  qualita'  e  di  prezzo  determinati  in
          coerenza   alla   copertura  finanziaria  ed  ai  tempi  di
          realizzazione   del   programma  oltreche'  al  corretto  e
          razionale  svolgimento  delle  procedure;  segnala  altresi
          eventuali     disfunzioni,     impedimenti     o    ritardi
          nell'attuazione   degli  interventi  e  accerta  la  libera
          disponibilita'  delle  aree  e  degli  immobili  necessari,
          fornisce  all'amministrazione  i  dati  e  le  informazioni
          relativi  alle  principali fasi di svolgimento del processo
          attuativo  necessari  per  l'attivita' di coordinamento, di
          indirizzo e di controllo di sua competenza.
          4.  Il  regolamento  disciplina  le  ulteriori funzioni del
          responsabile  del  procedimento,  coordinando  con  esse  i
          compiti, le funzioni e le responsabilita' del direttore dei
          lavori  e  dei  coordinatori  in  materia  di  salute  e di
          sicurezza  durante  la progettazione e durante l'esecuzione
          dei  lavori,  previsti  dal  decreto  legislativo 14 agosto
          1996,  n.  494,  e successive modificazioni. Restano ferme,
          fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  predetto
          regolamento,  le  responsabilita' dell'ingegnere capo e del
          direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
          5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
          Qualora  l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti
          carenze  accertate  o  non  consenta  il  reperimento delle
          adeguate   competenze   professionali   in  relazione  alle
          caratteristiche  dell'intervento  secondo  quanto attestato
          dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
          del  programma,  i  compiti  di  supporto all'attivita' del
          responsabile  del  procedimento possono essere affidati con
          le   procedure   e   le   modalita'  previste  dal  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli
          o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
          n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui
          all'articolo  17,  comma  1,  lettere  e)  ed f), aventi le
          necessarie  competenze  specifiche  di  carattere  tecnico,
          economico-finanziario,   amministrativo,   organizzativo  e
          legale  e  che  abbiano stipulato a proprio carico adeguata
          polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi  di natura
          professionale.
          6.   Qualora  si  renda  necessaria  l'azione  integrata  e
          coordinata  di diverse amministrazioni statali, regionali o
          locali,  l'amministrazione  aggiudicatrice, su proposta del
          responsabile  unico  del  procedimento,  puo' promuovere la
          conclusione   di   un   accordo   di   programma  ai  sensi
          dell'articolo  27  della  legge  8  giugno  1990, n. 142, e
          successive modificazioni.
          7.  Per  l'acquisizione  di  intese,  pareri,  concessioni,
          autorizzazioni,  licenze,  nulla  osta  e assensi, comunque
          denominati,  al  fine  dell'esecuzione  di lavori pubblici,
          l'amministrazione    aggiudicatrice,    su   proposta   del
          responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza
          di  servizi  ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto
          1990,    n.   241,   e   successive   modificazioni.   Alle
          amministrazioni  interessate deve essere comunicato, a cura
          del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui
          al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima
          della  data di convocazione della conferenza o dell'accordo
          di  programma.  In  caso  di  affidamento di concessione di
          lavori  pubblici  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,  la
          conferenza  di  servizi  e'  convocata dal concedente anche
          nell'interesse del concessionario.
          8.  In  sede di conferenza di servizi le amministrazioni si
          esprimono  sul  progetto  definitivo,  successivamente alla
          pronuncia   da  parte  dell'amministrazione  competente  in
          ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta
          dalla  normativa vigente, da rendere nel termine di novanta
          giorni  dalla  richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a
          consentire  l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
          comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i
          termini  di  cui  al  primo  periodo del presente comma, la
          stessa  amministrazione  e' tenuta ad esprimersi in sede di
          conferenza  di  servizi.  La  conferenza  di  servizi  puo'
          esprimersi  anche  sul  progetto  preliminare  al  fine  di
          concordare  quali siano le condizioni per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  le intese, i
          pareri,  le  concessioni,  le autorizzazioni, le licenze, i
          nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
          9.  Il  regolamento e le leggi regionali prevedono le forme
          di  pubblicita'  dei  lavori  della  conferenza di servizi,
          nonche'  degli  atti  da  cui  risultano  le determinazioni
          assunte da ciascuna amministrazione interessata.
          10.  In  sede  di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti  ai  progettisti,  se  necessario,  chiarimenti e
          documentazione.
          11.  Le  amministrazioni  interessate  si  esprimono  nella
          conferenza    di   servizi   nel   rispetto   delle   norme
          ordinamentali  sulla  formazione della loro volonta' e sono
          rappresentate   da  soggetti  che  dispongono,  per  delega
          ricevuta   dall'organo  istituzionalmente  competente,  dei
          poteri    spettanti    alla    sfera   dell'amministrazione
          rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
          12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
          un'amministrazione   invitata   sia   risultato  assente  o
          comunque  non  dotato di adeguato potere di rappresentanza,
          la  conferenza  e'  riconvocata  per una sola volta, tra il
          decimo  ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione,
          e  decide prescindendo dalla presenza della totalita' delle
          amministrazioni  invitate e dalla adeguatezza dei poteri di
          rappresentanza dei soggetti intervenuti.
          13.  Il  dissenso  manifestato  in  sede  di  conferenza di
          servizi   deve   essere   motivato  e  recare,  a  pena  di
          inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche
          progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
          14.   Le   regioni   a   statuto   ordinario  provvedono  a
          disciplinare  la  conferenza  di  servizi, in armonia con i
          principi di cui al presente articolo, per gli interventi di
          competenza regionale e locale.
          15.  Il termine per il controllo di legittimita' sugli atti
          da  parte  delle Ragionerie centrali dello Stato e' fissato
          in  trenta  giorni e puo' essere interrotto per non piu' di
          due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta
          di   chiarimenti   al  l'amministrazione.  Resta  fermo  il
          disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

             Per  il  testo  dell'articolo  19,  comma 1, lettera b),
          numero 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
          modificazioni si veda in note all'articolo 88.