Art. 4

  1.  Salvi  i  casi  indicati  all'articolo  1, comma 2, il tempo di
esposizione   esterna  delle  bandiere  e'  regolato  secondo  quanto
previsto dai commi seguenti.
  2.   Le   bandiere   all'esterno  degli  edifici  pubblici  di  cui
all'articolo  2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonche' di
quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono
esposte  in  corrispondenza  dell'orario  di attivita' dei rispettivi
uffici.
  3. Le bandiere all'esterno delle scuole e delle universita' statali
sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.
  4.  Le  bandiere  all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o
piu'  seggi  elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi
uffici   elettorali   di   sezione  alla  chiusura  definitiva  delle
operazioni di scrutinio.
  5.  L'esposizione  delle  bandiere all'esterno delle rappresentanze
diplomatiche,  degli  uffici  consolari  e degli istituti italiani di
cultura  all'estero e' effettuata secondo le istruzioni impartite dal
Ministero degli affari esteri.
  6.  Tranne  il  caso  di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non
sono  alzate  prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto.
In  ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne
e'  consentita  solo  a  condizione  che  il  luogo sia adeguatamente
illuminato.