Art. 3

          Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi
  1.  Il personale incluso nelle graduatorie permanenti puo' chiedere
   il   trasferimento   nelle  corrispondenti  graduatorie  di  altra
   provincia  in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e
   quella   successiva.   Il   trasferimento  di  provincia  comporta
   automaticamente   il   trasferimento  d'iscrizione  per  tutte  le
   graduatorie  per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso
   ed   il   depennamento  da  tutte  le  graduatorie  di  precedente
   inclusione.  Il  personale  incluso  nella  graduatoria  base puo'
   chiedere  il  trasferimento  da  una  od  entrambe  le province di
   precedente  inclusione  indicando in ogni caso la provincia in cui
   intende  concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro
   a tempo determinato.
  2.  Il  personale  di  cui  al comma 1 si inserisce nella provincia
   prescelta  in  coda  all'ultimo  incluso, in scaglioni distinti in
   relazione  a  quello  di  provenienza  e  sulla base del punteggio
   posseduto.