Art. 10
                         Disposizione finale

  1.   Le  disposizioni  del  presente  capo  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione e si
applicano,  altresi', alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  nei limiti e nel rispetto degli
statuti e delle relative norme di attuazione.
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana, e' il seguente:
              "Art.  117.  - La Regione emana per le seguenti materie
          norme  legislative  nei  limiti  dei  principi fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e
          con quello di altre Regioni:
                ordinamento  degli uffici e degli enti amministrativi
          dipendenti dalla Regione;
                circoscrizioni comunali;
                polizia locale urbana e rurale;
                fiere e mercati;
                beneficenza   pubblica  ed  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera;
                istituzione  artigiana  e  professionale e assistenza
          scolastica;
                musei e biblioteche di enti locali;
                urbanistica;
                turismo ed industria alberghiera;
                tramvie   e   linee   automobilistiche  di  interesse
          regionale;
                viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
          regionale;
                navigazione e porti lacuali;
                acque minerali e termali;
                cave e torbiere;
                caccia;
                pesca nelle acque interne;
                agricoltura e foreste;
                artigianato.
              Altre materie indicate da leggi costituzionali.
              Le   leggi  della  Repubblica  possono  demandare  alla
          Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.