Art. 10
Disposizione finale
1. Le disposizioni del presente capo costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si
applicano, altresi', alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli
statuti e delle relative norme di attuazione.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana, e' il seguente:
"Art. 117. - La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.