Art. 2
                     Forme, strumenti e prodotti

  1.  Le attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni  si  esplicano,  oltre  che  per  mezzo  di programmi
previsti  per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche
attraverso  la  pubblicita', le distribuzioni o vendite promozionali,
le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione
a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
  2. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono attuate con
ogni  mezzo  di  trasmissione  idoneo  ad  assicurare  la  necessaria
diffusione   di   messaggi,   anche   attraverso   la  strumentazione
grafico-editoriale,   le   strutture  informatiche,  le  funzioni  di
sportello,  le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata
e i sistemi telematici multimediali.
  3.  Con  uno  o piu' regolamenti, da comunicare alla Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   e   alla  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le
pubbliche  amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalita'
e   delle  forme  di  comunicazione  a  carattere  pubblicitario,  in
attuazione delle norme vigenti in materia.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonoinie
          locali), e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".