Art. 2
Forme, strumenti e prodotti
1. Le attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi
previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche
attraverso la pubblicita', le distribuzioni o vendite promozionali,
le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione
a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono attuate con
ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria
diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione
grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di
sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata
e i sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o piu' regolamenti, da comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le
pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalita'
e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in
attuazione delle norme vigenti in materia.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonoinie
locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".