Art. 3
        Messaggi di utilita' sociale e di pubblico interesse

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di
utilita'  sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria
del  servizio  pubblico  radiotelevisivo  puo'  trasmettere  a titolo
gratuito.   Alla  trasmissione  di  messaggi  di  pubblico  interesse
previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due
per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario
settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private,
radiofoniche  e  televisive,  hanno  facolta',  ove  autorizzate,  di
utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.
  2.  Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva e'
prevista   la   riserva  di  tempi  non  eccedenti  l'uno  per  cento
dell'orario  settimanale  di programmazione per le stesse finalita' e
con le modalita' di cui al comma 1.
  3.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  dalla  presente  legge e dalle
disposizioni    relative   alla   comunicazione   istituzionale   non
pubblicitaria,   le  concessionarie  radiotelevisive  e  le  societa'
autorizzate  possono,  per  finalita' di esclusivo interesse sociale,
trasmettere messaggi di utilita' sociale.
  4.  I  messaggi  di  cui al comma 3 non rientrano nel computo degli
indici  di  affollamento  giornaliero ne' nel computo degli indici di
affollamento  orario  stabiliti  dal  presente  articolo. Il tempo di
trasmissione  dei  messaggi  non  puo',  comunque,  occupare  piu' di
quattro   minuti   per   ogni  giorno  di  trasmissione  per  singola
concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente;
qualora  non  lo  fossero,  il  prezzo  degli  spazi di comunicazione
contenenti  messaggi di utilita' sociale non puo' essere superiore al
cinquanta  per  cento  del prezzo di listino ufficiale indicato dalla
concessionaria.