Art. 3
Messaggi di utilita' sociale e di pubblico interesse
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di
utilita' sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo puo' trasmettere a titolo
gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse
previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due
per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario
settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private,
radiofoniche e televisive, hanno facolta', ove autorizzate, di
utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva e'
prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento
dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalita' e
con le modalita' di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle
disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non
pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le societa'
autorizzate possono, per finalita' di esclusivo interesse sociale,
trasmettere messaggi di utilita' sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli
indici di affollamento giornaliero ne' nel computo degli indici di
affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di
trasmissione dei messaggi non puo', comunque, occupare piu' di
quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola
concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente;
qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione
contenenti messaggi di utilita' sociale non puo' essere superiore al
cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla
concessionaria.