Art. 4
Formazione professionale
1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle
proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attivita'
di informazione e di comuni-cazione e programmano la formazione,
secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui
all'articolo 5.
2. Le attivita' di formazione sono svolte dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di
altre amministrazioni centrali, dalle universita', con particolare
riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e
materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ),
nonche' da strutture pubbliche e private con finalita' formative che
adottano i modelli di cui al comma 1.
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca:
"Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59".