Art. 4
                      Formazione professionale

  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano,  nell'ambito delle
proprie  dotazioni  organiche, il personale da adibire alle attivita'
di  informazione  e  di  comuni-cazione  e programmano la formazione,
secondo   modelli   formativi  individuati  dal  regolamento  di  cui
all'articolo 5.
  2.  Le  attivita'  di formazione sono svolte dalla Scuola superiore
della  pubblica  amministrazione, secondo le disposizioni del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n. 287, dalle scuole specializzate di
altre  amministrazioni  centrali,  dalle universita', con particolare
riferimento  ai  corsi  di  laurea  in  scienze della comunicazione e
materie  assimilate,  dal  Centro  di  formazione  e  studi (FORMEZ),
nonche'  da strutture pubbliche e private con finalita' formative che
adottano i modelli di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca:
          "Riordino    della    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59".