Art. 5
                             Regolamento

  1.  Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni,
previa  intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, si provvede
alla  individuazione  dei  titoli  per  l'accesso  del  personale  da
utilizzare  presso  le  pubbliche amministrazioni per le attivita' di
informazione  e  di  comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e
disciplina  altresi'  gli interventi formativi e di aggiornamento per
il   personale  che  gia'  svolge  attivita'  di  informazione  e  di
comunicazione.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri),  cosi'  come  da  ultimo modificato dall'art. 11
          della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali".
              - Per  l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, vedi nota all'art. 2.