Art. 5
Regolamento
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede
alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di
informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e
disciplina altresi' gli interventi formativi e di aggiornamento per
il personale che gia' svolge attivita' di informazione e di
comunicazione.
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), cosi' come da ultimo modificato dall'art. 11
della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali".
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, vedi nota all'art. 2.