Art. 6
                              Strutture

  l.  In conformita' alla disciplina dettata dal presente capo e, ove
compatibili,  in  conformita'  alle  norme degli articoli 11 e 12 del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,  e  relative  disposizioni  attuative, le attivita' di
informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa
e  quelle  di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con
il   pubblico,   nonche'  attraverso  analoghe  strutture  quali  gli
sportelli  per  il  cittadino,  gli  sportelli  unici  della pubblica
amministrazione,  gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le
imprese.
  2.  Ciascuna  amministrazione  definisce,  nell'ambito  del proprio
ordinamento  degli  uffici e del personale e nei limiti delle risorse
disponibili,  le  strutture e i servizi finalizzati alle attivita' di
informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in
sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge, le funzioni di
comunicazione e di informazione al personale che gia' le svolge.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il   testo   dell'art.   11,  cosi'  come  modificato
          dall'art.  43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
          e dell'art. 12, cosi' come da ultimo modificato dall'art. 3
          del  decreto-legge  12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11 luglio  1995,  n. 273, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
              "Art. 11 (Trasparenza delle amministrazioni pubbliche).
          -  1. L'organismo  di cui all'art. 2, comma 1, lettera mm),
          della   legge  23 ottobre  1992,  n.  421,  ai  fini  della
          trasparenza  e  rapidita'  del  procedimento, definisce, ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi
          informativi    utili    alla    interconnessione   tra   le
          amministrazioni pubbliche.
              2.   La   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento   della   funzione  pubblica,  ed  i  comitati
          metropolitani  di cui all'art. 18 decreto-legge 24 novembre
          1990,  n.  344,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 gennaio   1991,   n.   21,  promuovono,  utilizzando  il
          personale  degli uffici di cui all'art. 12, la costituzione
          di  servizi  di accesso polifunzionale alle amministrazioni
          pubbliche  nell'ambito  dei  progetti  finalizzati  di  cui
          all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67".
              "Art.  12  (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
          amministrazioni  pubbliche,  al  fine di garantire la piena
          attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
          nell'ambito  della  propria  struttura e nel contesto della
          ridefinizione  degli  uffici di cui all'art. 31, uffici per
          le relazioni con il pubblico.
              2.   Gli  uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico
          provvedono,   anche   mediante   l'utilizzo  di  tecnologie
          informatiche:
                a) al   servizio   all'utenza   per   i   diritti  di
          partecipazione  di  cui  al  capo  III della legge 7 agosto
          1990, n. 241;
                b) all'informazione  all'utenza  relativa agli atti e
          allo stato dei procedimenti;
                c) alla   ricerca   ed   analisi   finalizzate   alla
          formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
          aspetti   organizzativi   e   logistici  del  rapporto  con
          l'utenza.
              3.  Agli  uffici per le relazioni con il pubblico viene
          assegnato,  nell'ambito  delle  attuali dotazioni organiche
          delle   singole   amministrazioni,   personale  con  idonea
          qualificazione  e  con  elevata capacita' di avere contatti
          con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da  apposita
          formazione.
              4.  Al  fine  di assicurare la conoscenza di normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,   per   l'attuazione  delle  iniziative  individuate
          nell'ambito  delle  proprie  competenze,  si  avvalgono del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  quale  struttura
          centrale   di   servizio,   secondo  un  piano  annuale  di
          coordinamento  del  fabbisogno  di  prodotti  e servizi, da
          sottoporre  all'approvazione  del  Presidente del Consiglio
          dei Ministri.
              5.  Per  le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  non  si  applicano  le  norme  vigenti che
          dispongono la tassa a carico del destinatario.
              5-bis.  Il  responsabile  dell'ufficio per le relazioni
          con  il  pubblico  e  il  personale da lui indicato possono
          promuovere  iniziative  volte,  anche con il supporto delle
          procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
          pubblico,  alla  semplificazione  e all'accelerazione delle
          procedure  e  all'incremento  delle  modalita'  di  accesso
          informale      alle      informazioni      in      possesso
          dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
              5-ter.    L'organo    di    vertice    della   gestione
          dell'amministrazione   o   dell'ente  verifica  l'efficacia
          dell'applicazione  delle  iniziative di cui al comma 5-bis,
          ai   fini  dell'inserimento  della  verifica  positiva  nel
          fascicolo  personale  del  dipendente.  Tale riconoscimento
          costituisce  titolo  autonomamente  valutabile  in concorsi
          pubblici  e  nella progressione in carriera del dipendente.
          Gli   organi   di   vertice   trasmettono   le   iniziative
          riconosciute  ai  sensi  del presente comma al Dipartimento
          della   funzione   pubblica,   ai   fini  di  una  adeguata
          pubblicizzazione  delle stesse. Il Dipartimento annualmente
          individua le forme di pubblicazione.
              5-quater.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5-bis e
          5-ter,  a decorrere dal 1o luglio 1997, sono estese a tutto
          il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".