Art. 6
Strutture
l. In conformita' alla disciplina dettata dal presente capo e, ove
compatibili, in conformita' alle norme degli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attivita' di
informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa
e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con
il pubblico, nonche' attraverso analoghe strutture quali gli
sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica
amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le
imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio
ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse
disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attivita' di
informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in
sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di
comunicazione e di informazione al personale che gia' le svolge.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 11, cosi' come modificato
dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
e dell'art. 12, cosi' come da ultimo modificato dall'art. 3
del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"Art. 11 (Trasparenza delle amministrazioni pubbliche).
- 1. L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della
trasparenza e rapidita' del procedimento, definisce, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi
informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ed i comitati
metropolitani di cui all'art. 18 decreto-legge 24 novembre
1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il
personale degli uffici di cui all'art. 12, la costituzione
di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni
pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67".
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
nell'ambito della propria struttura e nel contesto della
ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che
dispongono la tassa a carico del destinatario.
5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni
con il pubblico e il personale da lui indicato possono
promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle
procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle
procedure e all'incremento delle modalita' di accesso
informale alle informazioni in possesso
dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
5-ter. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis,
ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento
costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi
pubblici e nella progressione in carriera del dipendente.
Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento
della funzione pubblica, ai fini di una adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente
individua le forme di pubblicazione.
5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e
5-ter, a decorrere dal 1o luglio 1997, sono estese a tutto
il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".