Art. 7
                              Portavoce

  1.  L'organo  di  vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere
coadiuvato  da  un  portavoce, anche esterno all'amministrazione, con
compiti  di  diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale  con gli organi di informazione. Il portavoce,
incaricato  dal  medesimo  organo,  non puo', per tutta la durata del
relativo  incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo,
del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
  2.   Al   portavoce   e'   attribuita  una  indennita'  determinata
dall'organo   di   vertice   nei  limiti  delle  risorse  disponibili
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le
medesime finalita'.