Art. 7
Portavoce
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere
coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con
compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce,
incaricato dal medesimo organo, non puo', per tutta la durata del
relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo,
del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata
dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le
medesime finalita'.