Art. 8
Ufficio per le relazioni con il pubblico
1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e'
indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio
della propria potesta' regolamentare, alla ridefinizione dei compiti
e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico
secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e
amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti
delle amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e
coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione
interna, i processi di verifica della qualita' dei servizi e di
gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni
con il pubblico e le altre strutture operanti
nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per le relazioni con
il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e
la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla
contrattazione collettiva.
Nota all'art. 8:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".