Art. 8
              Ufficio per le relazioni con il pubblico

  1.  L'attivita'  dell'ufficio  per  le relazioni con il pubblico e'
indirizzata ai cittadini singoli e associati.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni,  entro  sei  mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, provvedono, nell'esercizio
della  propria potesta' regolamentare, alla ridefinizione dei compiti
e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico
secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
   partecipazione  di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241, e
   successive modificazioni;
b) agevolare  l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
   attraverso   l'illustrazione   delle   disposizioni   normative  e
   amministrative,  e  l'informazione  sulle  strutture e sui compiti
   delle amministrazioni medesime;
c) promuovere  l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e
   coordinare le reti civiche;
d) attuare,  mediante  l'ascolto  dei  cittadini  e  la comunicazione
   interna,  i  processi  di verifica della qualita' dei servizi e di
   gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni
   con    il    pubblico    e    le    altre    strutture    operanti
   nell'amministrazione,  nonche' fra gli uffici per le relazioni con
   il pubblico delle varie amministrazioni.
  3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e
la  regolamentazione  dei  profili  professionali  sono affidate alla
contrattazione collettiva.
 
          Nota all'art. 8:
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".