Art. 9
Uffici stampa
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in
forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita' e' in via
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo
nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita
da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di
comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di
cui all'articolo 5, utilizzato con le modalita' di cui all'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che assume la
qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle
direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura
i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo
grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni
da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono
esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita'
professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei
profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva
nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento
delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente
nota all'art. 1.
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come da ultimo
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387, e' il seguente:
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.".