Art. 9 
                            Uffici stampa 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in
forma associata, di un ufficio stampa, la cui  attivita'  e'  in  via
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 
  2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo
nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e'  costituita
da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione  di
comando  o  fuori  ruolo,  o  da  personale  estraneo  alla  pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di
cui all'articolo 5, utilizzato con le modalita' di  cui  all'articolo
7, comma 6, del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni, nei limiti delle  risorse  disponibili  nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalita'. 
  3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore,  che  assume  la
qualifica  di  capo  ufficio  stampa,  il  quale,  sulla  base  delle
direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura
i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo
grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita'  delle  comunicazioni
da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. 
  4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio  stampa  non  possono
esercitare, per tutta la durata  dei  relativi  incarichi,  attivita'
professionali nei settori  radiotelevisivo,  del  giornalismo,  della
stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono  essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. 
  5. Negli uffici stampa l'individuazione e la  regolamentazione  dei
profili professionali sono affidate  alla  contrattazione  collettiva
nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con  l'intervento
delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. 
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 9:
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, si veda la precedente
          nota all'art. 1.
              - Il   testo  del  comma  6  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, cosi' come da ultimo
          modificato  dall'art.  3 del decreto legislativo 29 ottobre
          1998, n. 387, e' il seguente:
              "6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire  incarichi  individuali  ad  esperti  di  provata
          competenza,  determinando  preventivamente  durata,  luogo,
          oggetto e compenso della collaborazione.".