IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; Visto il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000; Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile 1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321. 2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entita' delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale. 3. Ai Provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza. 4. Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, e' soppresso. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate. 5. I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 agosto 1993. 6. Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 7. Al fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'attivita' e la struttura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con le previsioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n. 300, l'espressione: "Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria" contenuta nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e nelle disposizioni di legge successive, si intende sostituita con quella: "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara".
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblicai taliana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura) e' il seguente: "Art 12. (Delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilita' nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di assicurare la piu' efficace realizzazione dei fini istituzionali; b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica dei corrisondente ruolo della Polizia di Stato; c) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti; d) riapertura dei termini previsti dall'art. 25 comma 8, della legge15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale; e) integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalita' del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza; f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo, che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni orgniche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere requisiti e modalita' di accesso al ruolo mediante, il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno; b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unita', l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario; c) prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di eta' solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi; d) prevedere eventuali disposizioni transitorie. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commssioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere. 4. L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi fino ad integrale copertura dei posti mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolarre qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'amministrazione statale. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000, e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Note alle premesse: - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e', rispettivamente, il seguente: "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. - 1. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 2. Puo' inviare messaggi alle Camere. 3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 7. Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari dello Stato. 8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. 9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 11. Puo' concedere grazia e commutare le pene. 12. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Per il testo dell'art. 72 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si veda la nota al titolo. - La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: "Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". - Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, reca: "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa". - Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia". - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca: "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1954, n. 3, reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato". Note all'art. 1: - Si riporta la tabella E, allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia): Sedi e circoscrizioni dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria: Torino: Piemonte e Valle d'Aosta; Milano: Lombardia; Genova: Liguria; Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; Bologna: Emilia-Romagna; Firenze: Toscana; Ancona: Marche; Perugia: Umbria; Roma: Lazio; Pescara: Abruzzo-Molise; Napoli: Campania; Bari: Puglia; Potenza: Basilicata; Catanzaro: Calabria; Palermo: Sicilia occidentale; Messina: Sicilia orientale; Cagliari: Sardegna. - Per l'argomento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - La legge 15 dicembre 1990, n. 396, reca: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".