Art. 2 
   Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti- 
Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia
                              minorile 
 
  1. Con decreto del Ministro di cui all'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  nel  rispetto  delle
disposizioni concernenti la  variazione  delle  dotazioni  organiche,
sono individuati gli istituti penitenziari, i centri  per  i  servizi
sociali, le scuole ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria  e
della  Giustizia  minorile  considerati  come   uffici   di   livello
dirigenziale non generale. 
  2. Ai fini dell'individuazione delle sedi di  livello  dirigenziale
non generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del
personale in dotazione e  della  complessiva  entita'  delle  risorse
gestite, nonche' della  realizzazione  di  progetti  sperimentali  di
particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza. 
  3. In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla  seconda
parte del comma 2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non
generale in ragione del particolare rilievo dei progetti sperimentali
che vi si organizzano, verranno  definiti  prioritariamente  rispetto
agli altri di cui alla prima parte del medesimo comma. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera  e),  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri" e' il seguente: 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto  dei  princi'pi  posti
          dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono: 
              da a) a d) (omissis); 
                e) previsione i decreti ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".