Art. 3 
Integrazione  degli  organici  del   personale   dell'Amministrazione
   penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile 
 
  1. Le dotazioni  organiche  del  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile  sono
adeguate e modificate come di seguito indicato. 
  2. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 1, comma 2,  e
per   l'adeguamento    delle    articolazioni    dipartimentali    di
corrispondente livello, oltre che per la copertura di due  uffici  di
livello  dirigenziale  generale  presso  l'Ufficio  centrale  per  la
Giustizia minorile, il numero degli uffici  dirigenziali  di  livello
generale e' aumentato di sedici unita', all'interno dei quali possono
essere individuati uno o piu' vice capo del Dipartimento. 
  3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli uffici  di  cui
all'articolo 2, comma 1, oltre che  per  il  conseguente  adeguamento
degli uffici centrali e  periferici  di  corrispondente  livello,  il
numero  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale   del
Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria  e'  aumentato   di
centosettantanove unita'. Per  la  riorganizzazione  e  l'adeguamento
delle strutture centrali e periferiche  dell'ufficio  centrale  della
giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali  non  generali
e' aumentato di quattro unita'. 
  4.  Le  dotazioni  organiche   del   personale   inquadrato   nelle
sottoelencate  aree  funzionali  sono  aumentate  come   di   seguito
indicato,    con     contestuale     riduzione     di     complessive
quattrocentocinquantatre unita' della dotazione organica  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  27  aprile  1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  173
del 26 luglio 1999: 
    per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria: 
  Area funzionale C: 
      + 1.140 unita'; 
    per l'ufficio centrale per la giustizia minorile: 
  Area funzionale B: 
      + 62 unita'. 
  5.  Con  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, si provvede alla determinazione delle  dotazioni  organiche
dei singoli profili professionali,  contestualmente  individuando  le
quattrocentocinquantatre' unita' da ridurre a norma del comma 4. 
  6. Con successivi  decreti  del  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la  Giustizia  minorile  le
dotazioni organiche, cosi' come rideterminate ai sensi dei commi da 1
a 5 verranno  ripartite  fra  gli  istituti  e  servizi  ubicati  sul
territorio nazionale. 
  7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle  dotazioni  organiche
di  cui  al  comma  4  restano  escluse  dalla  programmazione  delle
assunzioni e,  in  ogni  caso,  non  sono  conteggiate  ai  fini  del
raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio,
previsto in base all'articolo 39 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modifiche. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          27 aprile 1999, (pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 26  luglio
          1999) reca:  "Rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche  funzionali
          e dei profili professionali  del  personale  del  Ministero
          digrazia e giustizia  -  Dipartimento  dell'amministrazione
          penitenziaria nelle strutture centrali e  periferiche  -  a
          seguito dei posti recati in aumento degli articoli  6  e  7
          della legge 27 maggio 1998, n. 165". 
              - Il testo dell'art. 39 della legge 27  dicembre  1997,
          n.  449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della   finanza
          pubblica) e' il seguente: 
              "Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time). -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art. 40, il numero  complessivo
          dei dipendenti in servizio e' valutato su basi  statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e'  emanato
          entro il 31 gennaio  dello  stesso  anno,  con  l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1998, in misura  non  inferiore  all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto   al
          personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno  2001
          deve essere  realizzata  una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   Ministri
          determina il numero massimo complessivo delle assunzioni di
          cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi  di  riduzione
          numerica  e  con  i   dati   sulle   cessazioni   dell'anno
          precedente.  Le  assunzioni  restano  comunque  subordinate
          all'indisponiblita' di personale da trasferire  secondo  le
          vigenti procedure di mobilita' e  possono  essere  disposte
          esclusivamente presso le sedi che  presentino  le  maggiori
          carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo
          si  applicano  anche  alle  assunzioni  previste  da  norme
          speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo  e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove  assunzioni  di  di  personale.  Il
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio,
          prevede criteri, modalita' e  termini  anche  differenziati
          delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
          comma 3, allo scopo di tener  conto  delle  peculiarita'  e
          delle specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il
          pieno adempimento dei compiti istituzionali. 
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi  di  riforma  organizzativa  e   riqualificazione
          funzionale delle amministrazioni interessate, le  richieste
          di autorizzazione ad assumere devono  essere  corredate  da
          una relazione illustrativa delle iniziative di  riordino  e
          riqualificazione, adottate o  in  corso,  finalizzate  alla
          definizione  di  modelli   organizzativi   rispondenti   ai
          princi'pi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti  e  ai  programmi,   con   specifico   riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da  fornire  all'utenza.   Le   predette   richieste   sono
          sottoposte all'esame del Consiglio dei  Ministri,  ai  fini
          dell'adozione di delibere con  cadenza  semestrale,  previa
          istruttoria da parte della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica.  L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare   le
          effettive esigenze di  reperimento  di  nuovo  personale  e
          l'impraticabilita' di  soluzioni  alternative  collegate  a
          procedure  di  mobilita'  o  all'adozione  di   misure   di
          razionalizzazione interna. Per le amministrazioni  statali,
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli   enti
          pubblici non economici con organico  superiore  a  duecento
          unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati  da
          una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante  gli
          oneri    derivanti    dall'applicazione     della     nuova
          classificazione del personale, certificata  dai  competenti
          organi di controllo, di  cui  all'art.  52,  comma  5,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  laddove  operanti,  sono   trasmessi   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, che,  entro  trenta  giorni
          dalla data di ricevimento ne accertano, congiuntamente,  la
          compatibilita' economico-finanziaria,  ai  sensi  dell'art.
          45, comma 4, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29. Decorso tale termine, la delegazione di parte  pubblica
          puo' procedere alla stipula del contratto integrativo.  Nel
          caso in cui il riscontro abbia  esito  negativo,  le  parti
          riprendono le trattative. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
                a) i concorsi sono espietati su  base  circoscrionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
                b) il numero dei posti da mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione perquelli ricompresi nel  territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali,  di  settima,  ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
                c) i concorsi consistono in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico,  informatico
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  prositivamente  la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare: 
                d)   la    prova    attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                e) ciascun candidato puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge 4 agosto 1975, n.  397,  in  materia  di  graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo  comma,  della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma  2  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di cui  all'art.  55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. Il comma 47 dell'art. 1  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: 
              "47. Per la copertura dei posti vacanti le  graduatorie
          dei  concorsi  pubblici  per  il  personale  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  approvate  successivamente   al   31
          dicembre  1993,  possono  essere  utilizzate  fino  al   31
          dicembre 1998 . 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'art. 28, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessivo,  ad  assumere  seicento  unita'  di
          personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per  i
          singoli profili professionali, ferme restando le  dotazioni
          di  ciascuna  qualifica  funzionale.  Le  assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie di que-<&nc>siti a risposta multipla mirati 
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico  per  svolgere  le   funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati cha hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          marzo 1988, n.  86,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di duecento unita' complessive, con le procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione  dei  carichi  di  di
          lavoro prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.  537,  in  ragione   delle   necessita'
          sopraggiunte  alla  predetta  rilevazione,  a  seguito   di
          provvedimenti  legislativi  di  attribuzione  di  nuove   e
          specifiche competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello
          Stato. Si applicano per le assunzioni di  cui  al  presente
          comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1o  gennaio  1994,  secondo  quanto  revisto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' comunque  essere  inferiore  al  50  per  cento  delle
          assunzioni autorizzate.  Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti  ai  princi'pi  di
          cui al comma 1 finalizzandoli  alla  riduzione  programmata
          delle spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei princi'pi di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico superiore a duecento unita' si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 43,  comma  5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lovoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto art. 43, comma 5, le  amministrazioni  e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
              21.  Per  le  attivita'  connesse   all'attuzione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi della legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita. 
              22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi, per non piu' di un triennio, di  un  contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, nonche' ad enti pubblici  economici.  Si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 17, comma 14,  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127. Il personale  di  cui  al  presente
          comma mantiene il trattamento economico fondamentale  delle
          amministrazioni o degli enti di appartenenza e  i  relativi
          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
          personale  di  cui  al  presente  comma   sono   attribuiti
          l'indennita'  e   il   trattamento   economico   accessorio
          spettanti, al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, se  piu'  favorevoli.  Il  servizio
          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          valutabile ai fini della progressione della carriera e  dei
          concorsi. 
              23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre  1997"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma  18
          dell'art. 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come
          modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre  1997"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".  L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549 del 1995 avviene nell'ambito  della  programmazione  di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di giovani iscritti alle liste di leva di cui  all'art.  37
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
          1964,  n.  237,  da  ammettere  annualmente   al   servizio
          ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'  incrementato
          di 3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di  Stato,
          all'Arma dei carabinieri  ed  al  Corpo  della  guardia  di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare  all'Arma
          dei   carabinieri,   nell'ambito   delle    procedure    di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza dcl Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conro dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e  59,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.  1,
          comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile  il
          segreto d'ufficio".