Art. 4 
Copertura delle sedi di livello dirigenziale Assunzione di dirigenti 
 
  1. Al fine di realizzare  il  riconoscimento  del  maggior  livello
degli  uffici  di  cui  agli  articoli  1  e  2,  in   considerazione
dell'esigenza di garantire  il  buon  andamento  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia  minorile,  il
perseguimento delle peculiari finalita' ed il rispetto  dei  principi
dettati dall'articolo 27 della Costituzione, avvalendosi, nella  fase
transitoria, di  personale  con  specifica  esperienza  professionale
maturata nel settore anche per aver di fatto gia' esercitato mansioni
riconosciute di  superiore  livello,  si  procede  mediante  adeguate
procedure selettive e con le modalita' di seguito indicate. 
  2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello  dirigenziale
generale, di cui all'articolo 3, comma 2,  sono  conferiti  ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalita'  ed
alle esigenze funzionali di cui al comma  1,  si  tiene  conto  della
professionalita' maturata nello  specifico  settore,  fermo  restando
quanto previsto dal comma  6  del  citato  articolo  19  del  decreto
legislativo n. 29/1993 e  dall'articolo  18,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  3. Relativamente agli aumenti degli organici di cui all'articolo 3,
tenuto conto della specificita' tecnica del  ruolo  di  direttore  di
istituto penitenziario, dei centri per  i  servizi  sociali  e  delle
altre strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e
dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con riguardo ai
principi generali dettati dagli articoli 11,  comma  4,  lettera  d),
della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e  45,  comma  3,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del
presente  decreto  la  nomina  a   dirigente   e'   attribuita,   per
l'Amministrazione penitenziaria: 
a) per un posto,  mediante  concorso  per  titoli,  integrato  da  un
   colloquio, riservato al personale del profilo di direttore  medico
   coordinatore, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore
   del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo
   servizio nell'area funzionale C); 
b) per settantacinque posti, mediante concorso per titoli,  integrato
   da un colloquio,  riservato  al  personale,  rispettivamente,  per
   cinquantasette posti del  profilo  di  direttore  coordinatore  di
   istituto  penitenziario  e  per  diciotto   posti   di   direttore
   coordinatore di servizio sociale, munito di laurea che, alla  data
   di entrata in vigore del presente decreto, abbia  maturato  almeno
   nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); 
c) per quattro posti  previsti  in  aumento,  mediante  concorso  per
   titoli,  integrato  da  un  colloquio,  riservato  al   personale,
   rispettivamente,  per  due  posti   del   profilo   di   direttore
   coordinatore di area pedagogica e per due  posti  del  profilo  di
   direttore amministrativo contabile, munito  di  laurea  che,  alla
   data di entrata in vigore del  presente  decreto,  abbia  maturato
   almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C). Le
   modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle  lettere  a),
   b) e  c),  la  composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  le
   materie oggetto  del  colloquio  e  le  categorie  dei  titoli  da
   ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a
   ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con  decreto  del
   Ministro della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sara'
   tra l'altro considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di
   entrata in vigore del presente decreto, funzioni  di  direzione  o
   reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di  maggior  livello,
   di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto  sulla
   base di  formale  attribuzione,  senza  demerito  e  con  positivi
   risultati nel perseguimento degli obiettivi  dell'Amministrazione,
   incarichi di livello dirigenziale; 
d) per un posto, mediante concorso consistente in due  prove  scritte
   ed una prova orale, riservato  al  personale  dell'Amministrazione
   penitenziaria  appartenente  ai  profili  di  medico  direttore  e
   direttore medico coordinatore, munito di laurea e che,  alla  data
   di entrata in vigore del presente decreto, abbia  maturato  almeno
   quattro anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); 
e) per cinquantacinque posti mediante  concorso  consistente  in  due
   prove   scritte   ed   una   orale,   riservato    al    personale
   dell'amministrazione penitenziaria appartenente,  rispettivamente,
   per quarantaquattro posti ai profili di  collaboratore  d'istituto
   penitenziario,  direttore  d'istituto  penitenziario  e  direttore
   coordinatore d'istituto penitenziario; nonche', per  undici  posti
   riservati al  personale  appartenente  ai  profili  di  assistente
   sociale coordinatore, direttore  di  servizio  sociale,  direttore
   coordinatore di servizio sociale, munito di  laurea  e  che,  alla
   data di entrata in vigore del  presente  decreto,  abbia  maturato
   almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C). 
   Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle lettere c)
   e d), la composizione delle commissioni esaminatrici e le  materie
   oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione  ed  i
   punteggi da attribuire in  relazione  a  ciascuna  delle  suddette
   categorie,  sono  stabiliti  con  decreto   del   Ministro   della
   giustizia; 
f) per cinque posti, mediante concorso per titoli,  integrato  da  un
   colloquio,    riservato    al    personale    dell'Amministrazione
   penitenziaria inquadrato nell'area funzionale C che alla  data  di
   entrata in vigore del presente  decreto  abbia  comunque  maturato
   nell'Amministrazione della giustizia, per almeno cinque anni,  una
   specifica esperienza nel settore delle relazioni esterne e  almeno
   quindici  anni  di   anzianita'   nell'area.   Le   modalita'   di
   espletamento  del  concorso,  la  composizione  delle  commissioni
   esaminatrici e le materie  oggetto  dell'esame,  le  categorie  da
   ammettere  a  valutazione  ed  i  punteggi  da  attribuire,   sono
   stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Al concorso e'
   ammesso anche il personale dell'ufficio centrale per la  Giustizia
   minorile gia' in servizio presso  l'Amministrazione  penitenziaria
   alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
   306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992,  n.
   356; 
g) per un posto, mediante concorso, consistente in due prove  scritte
   ed   una   prova   orale,   riservato   al    personale    tecnico
   dell'Amministrazione   penitenziaria   inquadrato   nei    profili
   professionali  di  ingegnere,  ingegnere  direttore  ed  ingegnere
   direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che,  alla
   data di entrata in vigore del presente decreto,  abbiano  maturato
   almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); 
h) per otto  posti,  mediante  concorso,  consistente  in  due  prove
   scritte   ed   una   prova   orale,   riservato    al    personale
   dell'Amministrazione  penitenziaria  appartenente  ai  profili  di
   educatore coordinatore, direttore di area pedagogica  e  direttore
   coordinatore di area pedagogica, munito di laurea, che, alla  data
   di entrata in vigore del presente decreto, abbia  maturato  almeno
   cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); 
i) per otto  posti,  mediante  concorso,  consistente  in  due  prove
   scritte   ed   una   prova   orale,   riservato    al    personale
   dell'Amministrazione       penitenziaria        del        settore
   amministrativo-contabile,          profili           collaboratore
   amministrativo-contabile, funzionario  amministrativo-contabile  e
   direttore amministrativo-contabile, muniti  di  laurea  che,  alla
   data di entrata in vigore del presente decreto,  abbiano  maturato
   almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C). 
Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle  lettere  g),
   h), ed i) la composizione  delle  commissioni  esaminatrici  e  le
   materie oggetto dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro
   della giustizia; 
l) per i restanti  posti,  mediante  concorso  per  esami,  ai  sensi
   dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
   successive modificazioni. 
  4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui ai commi  2  e
3, per la copertura delle  vacanze  sui  posti  che  si  determinano,
eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e
delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura  prevista
dall'articolo 28, comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente,
nella fase  selettiva,  per  quanto  concerne  la  lettera  a)  della
medesima disposizione normativa, l'esperienza professionale  maturata
nello specifico settore. 
  5. Per l'Ufficio centrale per la Giustizia  minorile  la  nomina  a
dirigente e' attribuita, in sede di prima applicazione  del  presente
decreto, con le modalita' di seguito indicate: 
a) per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per  titoli,
   integrato da  un  colloquio,  riservato  al  personale  inquadrato
   nell'area funzionale C posizione economica C3,  munito  di  laurea
   che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  abbia
   maturato almeno nove anni  di  effettivo  servizio  nell'area.  Le
   modalita' di espletamento  del  concorso,  la  composizione  delle
   commissioni esaminatrici, le materie oggetto del  colloquio  e  le
   categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i  punteggi  da
   attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie,  sono
   stabiliti con decreto del Ministro  della  giustizia.  Nell'ambito
   dei criteri valutativi sara' soprattutto considerato l'aver svolto
   senza demerito, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
   decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici  o  servizi
   riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2, comma 1, e
   comunque l'aver ricoperto  sulla  base  di  formale  attribuzione,
   senza demerito e con positivi risultati  nel  perseguimento  degli
   obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
   b)  per  il  cinquanta  per  cento  dei  posti  mediante  concorso
   consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato  al
   personale  dell'Ufficio  centrale  per  la   Giustizia   minorile,
   inquadrato nell'area funzionale C, munito di laurea che, alla data
   di entrata in vigore del presente decreto, abbia  maturato  almeno
   cinque anni di  effettivo  servizio  nell'area.  Le  modalita'  di
   espletamento  del  concorso  la  composizione  delle   commissioni
   esaminatrici e le materie  oggetto  dell'esame,  le  categorie  da
   ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a
   ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto  del
   Ministro della giustizia; 
c) per i restanti  posti,  mediante  concorso  per  esami,  ai  sensi
   dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
   successive modificazioni. 
  6. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui ai commi  3  e
4, per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche
in sede di periodica ridefinizione degli  uffici  e  delle  dotazioni
organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura di cui al comma 4. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  testo  dell'art.  27  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              "27. La responsabilita' penale e' personale. 
              L'imputato  non  e'  considerato  colpevole  sino  alla
          condanna definitiva. 
              Le pene non possono consistere in trattamenti  contrari
          al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del
          condannato". 
              Non e' ammessa la  pena  di  morte,  se  non  nei  casi
          previsti dalle leggi militari di guerra. 
              - Il testo degli articoli 6, 19, 28  e  45  del  citato
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: 
              "Art. 6 (Organizzazione e  disciplina  degli  uffici  e
          dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni  pubbliche
          l'organizzazione e la disciplina degli uffici,  nonche'  la
          consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono
          determinate in funzione delle finalita'  indicate  all'art.
          1, comma 1, previa verifica degli  effettivi  fabbisogni  e
          previa   consultazione   delle   organizzazioni   sindacali
          rappresentative ai sensi dell'art. 10.  Le  amministrazioni
          pubbliche curano  l'ottimale  distribuzione  delle  risorse
          umane attraverso la coordinata attuazione dei  processi  di
          mobilita' e di reclutamento del personale. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, si applica l'art.  17,  comma  4-bis,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.  La  distribuzione  del
          personale dei diversi livelli o qualifiche  previsti  dalla
          dotazione organica puo' essere modificata con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  ove
          comporti riduzioni di spesa o comunque  non  incrementi  la
          spesa complessiva riferita al personale  effettivamente  in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
              3. Per la ridefinizione degli uffici e delle  dotazioni
          organiche si procede periodicamente e comunque  a  scadenza
          triennale, nonche' ove  risulti  necessario  a  seguito  di
          riordino,  fusione,  trasformazione  o   trasferimento   di
          funzioni. Ogni amministrazione procede adottando  gli  atti
          previsti dal proprio ordinamento. 
              4.  Le  variazioni  delle  dotazioni   organiche   gia'
          determinate sono approvate  dall'organo  di  vertice  delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della  legge
          27  dicembre  1997,  n.  449,  e  con  gli   strumenti   di
          programmazione economico-finanziaria  pluriennale.  Per  le
          amministrazioni dello Stato,  in  programmazione  triennale
          del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei
          Ministri e le variazioni  delle  dotazioni  organiche  sono
          determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale non si applica l'art. 16  dello  stesso  decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle piante  organiche  del  personale  degli  istituti  e
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   delle   istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale tecnico e amministrativo universitario,  compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. 
          Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli
          adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
          dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso
          quello appartenente alle categorie protette". 
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale e per il passaggio ad  incarichi  di  funzioni
          dirigenziali diverse si tiene conto della  natura  e  delle
          caratteristiche  dei   programmi   da   realizzare,   delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente, anche in relazione ai  risultati  conseguiti  in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al
          passaggio ad incarichi diversi non  si  applica  l'articolo
          2103 del codice civile. 
              2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata  non
          inferiore a due anni e non  superiore  a  sette  anni,  con
          facolta' di rinnovo. Sono  definiti  contrattualmente,  per
          ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi  da  conseguire,
          la durata dell'incarico, salvi i  casi  di  revoca  di  cui
          all'articolo  21,  nonche'  il  corrispondente  trattamento
          economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi  dell'art.  24
          ed ha carattere onnicomprensivo. 
          3. Gli incarichi di segretario generale di  Ministeri,  gli
          incarichi di direzione  di  strutture  articolate  al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia del ruolo unico di cui  all'art.  23  o,
          con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
              4. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  sono  conferiti  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, a dirigenti  della  prima  fascia  del
          ruolo unico  di  cui  all'articolo  23  o,  in  misura  non
          superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico
          ovvero, con contratto a tempo  determinato,  a  persone  in
          possesso delle specifiche qualita' professionali  richieste
          dal comma 6. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c). 
              6. Gli incarichi di cui  ai  commi  precedenti  possono
          essere con feriti con contratto a tempo determinato, e  con
          le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico  e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda  fascia
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti pubblici o privati o aziende pubbliche e  private  con
          esperienza acquisita per almeno un quinquennio in  funzioni
          dirigenziali, o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete esperienze di lavoro, o  provenienti  dai  settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato. Il trattamento economico puo'  essere  integrato  da
          una indennita' commisurata  alla  specifica  qualificazione
          professionale,  tenendo  conto  della   temporaneita'   del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche competenze  professionali.  Per  il  periodo  di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di cui ai commi precedenti sono revocati nelle  ipotesi  di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive   generali   e   per   i    risultati    negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso  di  risoluzione
          consensuale del contratto individuale di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 24. 
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di cui al comma  3  possono  essere  confermati,  revocati,
          modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto  sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          il quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza. 
              9. Degli incarichi di  cui  ai  commi  3  e  4  e  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  2,  comma  4,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore". 
              "Art. 28 (Accesso alla qualifica di  dirigente).  -  1.
          L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  di  ruolo  nelle
          amministrazioni statali, anche ad ordinamento  autonomo,  e
          negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente  a
          seguito di concorso per esami. 
              2.  In  sede  di  programmazione  del   fabbisogno   di
          personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre  1997,
          n. 449, sono determinati i posti di  dirigente  da  coprire
          con  due  distinte  procedure  concorsuali,   cui   possono
          rispettivamente partecipare: 
                a)   i   dipendenti   di   ruolo   delle    pubbliche
          amministrazioni, muniti di  laurea,  che  abbiano  compiuto
          almeno  cinque  anni  di  servizio,  svolti  in   posizioni
          funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto   il
          possesso del diploma di  laurea.  Per  i  dipendenti  delle
          amministrazioni   statali   reclutati    a    seguito    di
          corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
          anni. Sono, altresi', ammessi soggetti  in  possesso  della
          qualifica di dirigente in enti e  strutture  pubbliche  non
          ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma  2,
          muniti del diploma di laurea, che hanno svolto  per  almeno
          due anni le funzioni dirigenziali. Sono,  inoltre,  ammessi
          coloro  che  hanno  ricoperto  incarichi   dirigenziali   o
          equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo  non
          inferiore a cinque anni; 
                b) i soggetti muniti di laurea  nonche'  di  uno  dei
          seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato  di
          ricerca, o altro titolo  post-universitario  rilasciato  da
          istituti  universitari  italiani  o  stranieri,  ovvero  da
          primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo
          modalita' di riconoscimento disciplinate  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.  Sono
          ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica  di
          dirigente in  strutture  private,  muniti  del  diploma  di
          laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni
          dirigenziali. 
              3. Con regolamento  governativo  di  cui  all'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
          sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
          distintamente per i concorsi di cui alle lettere  a)  e  b)
          del comma 2: 
                a) i criteri per la composizione e  la  nomina  delle
          commissioni esaminatrici; 
                b) le modalita' di svolgimento delle selezioni. 
              4.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1,
          anteriormente   al   conferimento   del   primo    incarico
          dirigenziale, frequentano un ciclo di  attivita'  formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  disciplinato  dal  regolamento  di  cui
          all'art.  29,  comma  5.   Tale   ciclo   comprende   anche
          l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
          enti  o  organismi  internazionali,  istituiti  o   aziende
          pubbliche o private. Per i vincitori dei  concorsi  di  cui
          alla lettera a) del comma 2, il regolamento puo'  prevedere
          che il ciclo  formativo,  di  durata  complessivamente  non
          superiore a dodici mesi, si svolga anche in  collaborazione
          con istituti  universitari  italiani  o  stranieri,  ovvero
          primarie istituzioni formative pubbliche o private. 
              5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al
          conferimento del  primo  incarico,  spetta  il  trattamento
          economico   appositamente   determinato    dai    contratti
          collettivi. 
              6. I concorsi di cui al  comma  2  sono  indetti  dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Gli  enti  pubblici
          non economici provvedono a bandire direttamente i  concorsi
          di cui alla lettera a) del comma 2. 
              7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          accesso  delle  qualifiche  dirigenziali   delle   carriere
          diplomatiche e prefettizie, delle Forze di  polizia,  delle
          Forze armate e dei Vigili del fuoco". 
              "Art.   45   (Contratti    collettivi    nazionali    e
          integrativi). - 1. La contrattazione collettiva  si  svolge
          su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed  alle
          relazioni sindacali. 
              2. "Comma abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 80 . 
              3.  Mediante  appositi  accordi   tra   l'ARAN   e   le
          confederazioni rappresentative ai sensi  dell'art.  47-bis,
          comma 4, sono stabiliti  i  comparti  della  contrattazione
          collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. 
          I dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale  autonoma
          relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
          contrattuale della dirigenza  del  ruolo  sanitario  quanto
          previsto dall'art. 15 del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e  successive  modifiche.  Agli  accordi  che
          definiscono i comparti o le aree contrattuali si  applicano
          le procedure di cui all'art. 46, comma  5.  Per  le  figure
          professionali che, in posizione di elevata responsabilita',
          svolgono compiti di direzione o che  comportano  iscrizione
          ad albi oppure  tecnico  scientifici  e  di  ricerca,  sono
          stabilite discipline  distinte  nell'ambito  dei  contratti
          collettivi di comparto. 
              4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con il settore privato, la durata dei contratti  collettivi
          nazionali e integrativi,  la  struttura  contrattuale  e  i
          rapporti   tra   i   diversi    livelli.    Le    pubbliche
          amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
          collettiva  integrativa,  nel  rispetto  dei   vincoli   di
          bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di   programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge   sulle
          materie e nei limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali  che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale  e   riguardare   piu'   amministrazioni.   Le
          pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
          decentrata contratti collettivi  integrativi  in  contrasto
          con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
          che  comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione   annuale   e   pluriennale   di    ciascuna
          amministrazione. Le clausole  difformi  sono  nulle  e  non
          possono essere applicate. 
              5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla data della sottoscrizione definitiva e ne  assicurino
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti". 
              - Il testo dell'art. 18, comma  2  del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' il seguente: 
              "2.  Agli  uffici   dirigenziali   generali   istituiti
          all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti  di
          cui all'art. 23 del decreto legisIativo 3 febbraio 1993, n. 
          29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 80,  ed  i  magistrati  della  giurisdizione
          ordinaria;  quando   ricorrono   specifiche   esigenze   di
          servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti  anche
          gli altri soggetti elencati al comma 1". 
              - Il testo dell'art. 11, comma  4,  lettera  d),  della
          citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: 
              "4. Anche al fine di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          testi ai seguenti principi e criteri direttivi. 
                da a) a c) (omissis);  d)  prevedere  che  i  decreti
          legislativi e  la  contrattazione  possano  distinguere  la
          disciplina relativa ai dirigenti da quella  concernente  le
          specifiche  tipologie  professionali,  fatto  salvo  quanto
          previsto per  la  dirigenza  del  ruolo  sanitario  di  cui
          all'art. 15 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni,  e  stabiliscano  altresi'
          una distinta disciplina per gli altri  dipendenti  pubblici
          che   svolgano   qualificate    attivita'    professionali,
          implicanti      l'iscrizione      ad      albi,      oppure
          tecnico-scientifiche e di ricerca". 
              Per l'argomento del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.
          306, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          1992, n. 356, si vedano le note alle premesse.