Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "cliente finale": il consumatore che acquista gas per uso
proprio;
b) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica che
acquista e vende gas naturale e che non svolge attivita' di trasporto
o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui e'
stabilita od opera;
c) "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica che ha la
capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti
di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore,
importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero,
ed ha diritto di accesso al sistema;
d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale e le
imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
e) "codice di rete": codice contenente regole e modalita' per la
gestione e il funzionamento della rete;
f) "codice di stoccaggio": codice contenente regole e modalita'
per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;
g) "cogenerazione": la produzione combinata di energia elettrica
e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale da giacimenti;
i) "cushion gas": quantitativo minimo indispensabile di gas
presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e'
necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di
consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel
tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
j) "dispacciamento": l'attivita' diretta ad impartire
disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli
impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di
distribuzione e dei servizi accessori;
k) "dispacciamento passante": l'attivita' di cui alla lettera j),
condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;
l) "disponibilita' di punta giornaliera": quantita' di gas
naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio
nell'ambito di un giorno;
m) "disponibilita' di punta oraria": quantita' di gas naturale,
espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito
di un'ora, moltiplicata per le 24 ore;
n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti
di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
o) "fornitura": la consegna o la vendita di gas naturale;
p) "impianto di GNL": un impianto utilizzato per le operazioni di
liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e
rigassificazione di GNL;
q) "impianto di stoccaggio": l'impianto utilizzato per lo
stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da una impresa di
gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per
attivita' di coltivazione;
r) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi
dell'articolo 2359, comma 3o, del codice civile;
s) "impresa controllata": una impresa controllata ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1o e 2o, del codice civile;
t) "impresa di gas naturale": la persona fisica o giuridica, ad
esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti
attivita': importazione, esportazione, coltivazione, trasporto,
distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale,
compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che
risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di
manutenzione legati alle predette attivita';
u) "impresa di gas naturale integrata orizzontalmente":
un'impresa che svolge almeno una delle attivita' di importazione,
esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o
vendita di gas naturale ed una attivita' che non rientra nel settore
del gas naturale;
v) "impresa di gas naturale integrata verticalmente": un'impresa
di gas naturale che svolge due o piu' delle seguenti attivita':
importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione,
stoccaggio o vendita di gas naturale;
w) "linea diretta": un gasdotto che rifornisce un centro di
consumo in modo complementare al sistema interconnesso;
x) "periodo di punta giornaliera": il periodo compreso tra le ore
7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;
y) "periodo di punta stagionale": il periodo compreso tra il 15
novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
z) "programmazione a lungo termine": l'individuazione degli
approvvigionamenti e della capacita' di trasporto delle imprese di
gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas
naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta
ai clienti nel lungo termine;
aa) "rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)": ogni
gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un
progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure
utilizzati per trasportare gas naturale da uno o piu' impianti di
coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad
un terminale costiero;
bb) "servizi accessori": i servizi necessari per la gestione di
una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i
servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico,
la miscelazione;
cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento e di consegna
ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica;
dd) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente
collegati;
ee) "sistema": le reti di trasporto, di distribuzione, gli
stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e
nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti
internazionali di proprieta' o gestiti dalle imprese di gas naturale,
compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonche'
quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e
alla distribuzione;
ff) "stoccaggio di modulazione": lo stoccaggio finalizzato a
soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di
punta dei consumi;
gg) "stoccaggio minerario": lo stoccaggio necessario per motivi
tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della
coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
hh) "stoccaggio strategico": lo stoccaggio finalizzato a
sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli
approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;
ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale attraverso la rete
di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di
distribuzione;
jj) "utente del sistema": la persona fisica o giuridica che
rifornisce o e' rifornita dal sistema;
kk) "working gas": quantitativo di gas presente nei giacimenti in
fase di stoccaggio che puo' essere messo a disposizione e
reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio
minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas
producibile, ma in tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari al
mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di
punta che possono essere richieste dalla variabilita' della domanda
in termini giornalieri ed orari.
Note all'art. 2:
- I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2359 del codice civile
recitano:
"2359 (Societa' controllate e societa collegate). -
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa (1).
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni, con legge 7 giugno 1974, n. 216, recante
disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento
fiscale dei titoli azionari, e, successivamente, dall'art.
1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di
attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in
materta societaria, relative a conti annuali e consolidati.
Vedi il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350,
sull'accelerazione delle procedure di dismissione delle
partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di
scissione di societa' per azioni, convertito con legge
8 novembre 1993, n. 442.
Vedi anche, l'art. 5, commi primo e secondo, del regio
decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, sulla normativa
obbligatoria dei titoli azionari, nelle parti in cui le
disposizioni di questo decreto sono compatibili con le
norme del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27.
I commi primo e secondo dell'art. 5 ora indicato fanno
divieto alle societa' di possedere azioni di altre societa'
per un valore superiore a quello del proprio capitale
azionario. Vedi, inoltre, l'art. 13, legge 6 agosto 1990,
n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato e gli articoli 27 e 29, legge 10 ottobre
1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza
e del mercato".