Art. 2
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  "cliente  finale":  il  consumatore  che acquista gas per uso
proprio;
    b)  "cliente  grossista":  la  persona  fisica  o  giuridica  che
acquista e vende gas naturale e che non svolge attivita' di trasporto
o  distribuzione  all'interno  o  all'esterno  del  sistema in cui e'
stabilita od opera;
    c)  "cliente  idoneo":  la  persona  fisica o giuridica che ha la
capacita',  per  effetto del presente decreto, di stipulare contratti
di   fornitura,   acquisto   e   vendita  con  qualsiasi  produttore,
importatore,  distributore o grossista, sia in Italia che all'estero,
ed ha diritto di accesso al sistema;
    d)  "clienti":  i clienti grossisti o finali di gas naturale e le
imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
    e)  "codice di rete": codice contenente regole e modalita' per la
gestione e il funzionamento della rete;
    f)  "codice  di stoccaggio": codice contenente regole e modalita'
per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;
    g)  "cogenerazione": la produzione combinata di energia elettrica
e  calore  alle  condizioni  definite  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas;
    h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale da giacimenti;
    i)  "cushion  gas":  quantitativo  minimo  indispensabile  di gas
presente  o  inserito  nei  giacimenti  in  fase di stoccaggio che e'
necessario  mantenere  sempre  nel giacimento e che ha la funzione di
consentire  l'erogazione  dei  restanti volumi senza pregiudicare nel
tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
    j)    "dispacciamento":    l'attivita'   diretta   ad   impartire
disposizioni  per  l'utilizzazione  e  l'esercizio  coordinato  degli
impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di
distribuzione e dei servizi accessori;
    k) "dispacciamento passante": l'attivita' di cui alla lettera j),
condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;
    l)  "disponibilita'  di  punta  giornaliera":  quantita'  di  gas
naturale,  espressa  in  Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio
nell'ambito di un giorno;
    m)  "disponibilita'  di punta oraria": quantita' di gas naturale,
espressa  in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito
di un'ora, moltiplicata per le 24 ore;
    n)  "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti
di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
    o) "fornitura": la consegna o la vendita di gas naturale;
    p) "impianto di GNL": un impianto utilizzato per le operazioni di
liquefazione   del   gas   naturale,   o  di  scarico,  stoccaggio  e
rigassificazione di GNL;
    q)   "impianto  di  stoccaggio":  l'impianto  utilizzato  per  lo
stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da una impresa di
gas  naturale,  ad  esclusione della parte di impianto utilizzato per
attivita' di coltivazione;
    r)   "impresa   collegata":   un'impresa   collegata   ai   sensi
dell'articolo 2359, comma 3o, del codice civile;
    s)  "impresa  controllata":  una  impresa  controllata  ai  sensi
dell'articolo 2359, commi 1o e 2o, del codice civile;
    t)  "impresa  di gas naturale": la persona fisica o giuridica, ad
esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti
attivita':   importazione,   esportazione,  coltivazione,  trasporto,
distribuzione,  vendita,  acquisto,  o  stoccaggio  di  gas naturale,
compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che
risulta  responsabile  per  i  compiti  commerciali,  tecnici,  o  di
manutenzione legati alle predette attivita';
    u)   "impresa   di   gas   naturale  integrata  orizzontalmente":
un'impresa  che  svolge  almeno  una delle attivita' di importazione,
esportazione,  coltivazione,  trasporto,  distribuzione, stoccaggio o
vendita  di gas naturale ed una attivita' che non rientra nel settore
del gas naturale;
    v)  "impresa di gas naturale integrata verticalmente": un'impresa
di  gas  naturale  che  svolge  due  o piu' delle seguenti attivita':
importazione,  esportazione,  coltivazione, trasporto, distribuzione,
stoccaggio o vendita di gas naturale;
    w)  "linea  diretta":  un  gasdotto  che  rifornisce un centro di
consumo in modo complementare al sistema interconnesso;
    x) "periodo di punta giornaliera": il periodo compreso tra le ore
7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;
    y)  "periodo  di punta stagionale": il periodo compreso tra il 15
novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
    z)  "programmazione  a  lungo  termine":  l'individuazione  degli
approvvigionamenti  e  della  capacita' di trasporto delle imprese di
gas  naturale  necessarie  al  fine  di  soddisfare la domanda di gas
naturale  del  sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta
ai clienti nel lungo termine;
    aa)  "rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)": ogni
gasdotto  o  rete  di  gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un
progetto  di  coltivazione  di  idrocarburi liquidi o gassosi, oppure
utilizzati  per  trasportare  gas  naturale da uno o piu' impianti di
coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad
un terminale costiero;
    bb)  "servizi  accessori": i servizi necessari per la gestione di
una  rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i
servizi  di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico,
la miscelazione;
    cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento e di consegna
ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica;
    dd) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente
collegati;
    ee)  "sistema":  le  reti  di  trasporto,  di  distribuzione, gli
stoccaggi  e  gli  impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e
nelle  zone  marine  soggette  al  diritto  italiano  in base ad atti
internazionali di proprieta' o gestiti dalle imprese di gas naturale,
compresi  gli  impianti  che  forniscono  servizi  accessori, nonche'
quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e
alla distribuzione;
    ff)  "stoccaggio  di  modulazione":  lo  stoccaggio finalizzato a
soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di
punta dei consumi;
    gg)  "stoccaggio  minerario": lo stoccaggio necessario per motivi
tecnici  ed  economici  a  consentire  lo  svolgimento ottimale della
coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
    hh)   "stoccaggio   strategico":   lo  stoccaggio  finalizzato  a
sopperire    a    situazioni    di   mancanza   o   riduzione   degli
approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;
    ii)  "trasporto": il trasporto di gas naturale attraverso la rete
di  gasdotti,  esclusi  i  gasdotti  di  coltivazione  e  le  reti di
distribuzione;
    jj)  "utente  del  sistema":  la  persona  fisica o giuridica che
rifornisce o e' rifornita dal sistema;
    kk) "working gas": quantitativo di gas presente nei giacimenti in
fase   di   stoccaggio   che  puo'  essere  messo  a  disposizione  e
reintegrato,   per   essere   utilizzato  ai  fini  dello  stoccaggio
minerario,  di  modulazione  e  strategico,  compresa la parte di gas
producibile,  ma  in tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari al
mercato,  ma  che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di
punta  che  possono essere richieste dalla variabilita' della domanda
in termini giornalieri ed orari.
 
          Note all'art. 2:
              - I  commi  1,  2  e 3 dell'art. 2359 del codice civile
          recitano:
              "2359  (Societa'  controllate  e  societa collegate). -
          Sono considerate societa' controllate:
                1)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa' dispone
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa (1).
              (1)   Articolo   cosi'   sostituito  dall'art.  6,  del
          decreto-legge   8 aprile   1974,   n.  95,  convertito  con
          modificazioni,  con  legge  7 giugno  1974, n. 216, recante
          disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento
          fiscale  dei titoli azionari, e, successivamente, dall'art.
          1,  del  decreto  legislativo  9 aprile  1991,  n.  127, di
          attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in
          materta societaria, relative a conti annuali e consolidati.
              Vedi   il  decreto-legge  10 settembre  1993,  n.  350,
          sull'accelerazione  delle  procedure  di  dismissione delle
          partecipazioni  pubbliche  per  i  casi  di  fusione  e  di
          scissione  di  societa'  per  azioni,  convertito con legge
          8 novembre 1993, n. 442.
              Vedi  anche, l'art. 5, commi primo e secondo, del regio
          decreto-legge  25 ottobre  1941,  n.  1148, sulla normativa
          obbligatoria  dei  titoli  azionari,  nelle parti in cui le
          disposizioni  di  questo  decreto  sono  compatibili con le
          norme del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27.
              I  commi primo e secondo dell'art. 5 ora indicato fanno
          divieto alle societa' di possedere azioni di altre societa'
          per  un  valore  superiore  a  quello  del proprio capitale
          azionario.  Vedi,  inoltre, l'art. 13, legge 6 agosto 1990,
          n.  223,  recante  disciplina  del  sistema radiotelevisivo
          pubblico e privato e gli articoli 27 e 29, legge 10 ottobre
          1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato".