Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "cliente finale": il consumatore che acquista gas per uso proprio; b) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attivita' di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera; c) "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema; d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale; e) "codice di rete": codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento della rete; f) "codice di stoccaggio": codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio; g) "cogenerazione": la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale da giacimenti; i) "cushion gas": quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio; j) "dispacciamento": l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori; k) "dispacciamento passante": l'attivita' di cui alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete; l) "disponibilita' di punta giornaliera": quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un giorno; m) "disponibilita' di punta oraria": quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore; n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti; o) "fornitura": la consegna o la vendita di gas naturale; p) "impianto di GNL": un impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL; q) "impianto di stoccaggio": l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da una impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per attivita' di coltivazione; r) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 2359, comma 3o, del codice civile; s) "impresa controllata": una impresa controllata ai sensi dell'articolo 2359, commi 1o e 2o, del codice civile; t) "impresa di gas naturale": la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attivita': importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attivita'; u) "impresa di gas naturale integrata orizzontalmente": un'impresa che svolge almeno una delle attivita' di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attivita' che non rientra nel settore del gas naturale; v) "impresa di gas naturale integrata verticalmente": un'impresa di gas naturale che svolge due o piu' delle seguenti attivita': importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale; w) "linea diretta": un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso; x) "periodo di punta giornaliera": il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale; y) "periodo di punta stagionale": il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno; z) "programmazione a lungo termine": l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacita' di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine; aa) "rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)": ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o piu' impianti di coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero; bb) "servizi accessori": i servizi necessari per la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione; cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica; dd) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente collegati; ee) "sistema": le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprieta' o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione; ff) "stoccaggio di modulazione": lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi; gg) "stoccaggio minerario": lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano; hh) "stoccaggio strategico": lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas; ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione; jj) "utente del sistema": la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema; kk) "working gas": quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che puo' essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilita' della domanda in termini giornalieri ed orari.
Note all'art. 2: - I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2359 del codice civile recitano: "2359 (Societa' controllate e societa collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa (1). (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 giugno 1974, n. 216, recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari, e, successivamente, dall'art. 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materta societaria, relative a conti annuali e consolidati. Vedi il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, sull'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di societa' per azioni, convertito con legge 8 novembre 1993, n. 442. Vedi anche, l'art. 5, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, sulla normativa obbligatoria dei titoli azionari, nelle parti in cui le disposizioni di questo decreto sono compatibili con le norme del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27. I commi primo e secondo dell'art. 5 ora indicato fanno divieto alle societa' di possedere azioni di altre societa' per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario. Vedi, inoltre, l'art. 13, legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e gli articoli 27 e 29, legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato".