IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
45, comma 1, che delega il Governo ad  emanare  uno  o  piu'  decreti
legislativi contenenti norme intese a  ridefinire  il  sistema  degli
incentivi   all'occupazione,    ivi    compresi    quelli    relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; 
  Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 2000; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato,  delle  finanze,   delle   politiche   agricole   e
forestali, dell'ambiente, per le politiche comunitarie e per i beni e
le attivita' culturali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                          Principi generali 
 
  1. Le disposizioni del presente  titolo  sono  dirette  a  favorire
l'ampliamento  della  base  produttiva  e  occupazionale  nonche'  lo
sviluppo di una nuova imprenditorialita'  nelle  aree  economicamente
svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione  e
la  finalizzazione   di   energie   imprenditoriali,   a   promuovere
l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunita' tra uomini  e  donne
nell'attivita' economica e imprenditoriale, a sostenere la  creazione
e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola. 
  2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a: 
    a) favorire la creazione e lo  sviluppo  dell'imprenditorialita',
anche in forma cooperativa; 
    b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita'
dei nuovi imprenditori; 
    c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione giovanile; 
    d)  promuovere  la  presenza  delle  imprese  a  conduzione  o  a
prevalente partecipazione giovanile nei comparti piu' innovativi  dei
diversi settori produttivi; 
    e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita'
delle donne imprenditrici; 
    f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale; 
    g) promuovere  l'imprenditorialita'  e  la  professionalita'  dei
soggetti svantaggiati; 
    h) agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,  n.
381; 
    i)  favorire  lo  sviluppo   di   nuova   imprenditorialita'   in
agricoltura; 
    l) promuovere l'imprenditorialita' e  la  professionalita'  degli
agricoltori; 
    m) agevolare  l'accesso  al  credito  per  i  nuovi  imprenditori
agricoli. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficaia degli atti legislativi qui tiascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Per il testo dell'art. 45, comma 1,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle premesse. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Pretidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  45,  comma  1,  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure  in  materia
          di investimenti, delega al Governo per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali", pubblicata nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118: 
              "Art. 45. - 1. Allo  scopo  di  realizzare  un  sistema
          efficace  ed  organico  di  strumenti  intesi  a   favorire
          l'inserimento  al  lavoro  ovvero  la   ricollocazione   di
          soggetti  rimasti  privi  di  occupazione,  il  Governo  e'
          delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano  nazionale
          dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il  30  aprile
          2000, uno  o  piu'  decreti  legislativi  contenenti  norme
          intese  a  ridefinire,   nel   rispetto   degli   indirizzi
          dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
          legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,  il  sistema  degli
          incentivi  all'occupazione  ivi  compresi  quelli  relativi
          all'autoimprenditorialita'    e    all'autoimpiego,     con
          particolare   riguardo    all'esigenza    di    migliorarne
          l'efficacia   nelle   aree   del   Mezzogiorno,   e   degli
          ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo  della
          formazione professionale, secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) razionalizzazione delle tipologie e delle  diverse
          misure  degli   interventi,   eliminando   duplicazioni   e
          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei
          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento
          lavorativo con rapporto di lavoro  dipendente  in  funzione
          degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire,  con
          particolare riguardo: 
                  1) alle  diverse  caratteristiche  dei  destinatari
          delle misure: giovani, disoccupati e  inoccupati  di  lungo
          periodo, lavoratori fruitori del trattamento  straordinario
          di integrazione salariale da consistente  lasso  di  tempo,
          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento; 
                  2) alla revisione dei  criteri  per  l'accertamento
          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
          diverse categorie, allo scopo  di  renderli  piu'  adeguati
          alla valutazione ed il controllo della effettiva situazione
          di disagio; 
                  3) il grado dello  svantaggio  occupazionale  nelle
          diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
          di quanto previsto all'art. 1, comma 9; 
                  4)  al   grado   dello   svantaggio   occupazionale
          femminile nelle diverse aree del Paese; 
                  5) alla finalita' di  favorire  la  stabilizzazione
          dei posti di lavoro; 
                  6) alla  maggiore  intensita'  della  misura  degli
          incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
          abbiano rispettato le prescrizioni  sulla  salute  e  sulla
          sicurezza dei lavoratori previste dal  decreto  legislativo
          19 settembre 1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,
          nonche' per le imprese che applicano nuove  tecnologie  per
          il risparmio energetico e  l'efficienza  energetica  e  che
          prevedono il ciclo integrato delle acque e  dei  rifiuti  a
          valle degli impianti; 
                b) revisione  e  razionalizzazione  dei  rapporti  di
          lavoro  con  contenuto  formativo  in  conformita'  con  le
          direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto
          previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
          n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui  alla  lettera
          a); 
                c)  previsione  di  misure  per  favorire  forme   di
          apprendistato di impresa  e  il  subentro  del  tirocinante
          nell'attivita'  di  impresa  nonche'  estensione,  per   un
          triennio, delle disposizioni  del  decreto  legislativo  28
          marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure  in  materia  di
          finanziamento; 
                d) revisione delle misure di inserimento  al  lavoro,
          non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla  conoscenza
          diretta del  mondo  del  lavoro  con  valorizzazione  dello
          strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  il   sistema
          formativo e le  imprese,  secondo  modalita'  coerenti  con
          quanto previsto dagli articoli  17  e  18  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra  i
          3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione,  alle
          caratteristiche dell'attivita' lavorativa e  al  territorio
          di  appartenenza,  e  la  eventuale  corresponsione  di  un
          sussidio, variabile  fra  le  490.000  e  le  800.000  lire
          mensili; 
                e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
          principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
          e d) del  presente  comma  debbano  tendere  a  valorizzare
          l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne,  al
          fine di superare il differenziale occupazionale tra  uomini
          e donne; 
                f) rafforzamento  delle  misure  attive  di  gestione
          degli esuberi strutturali, tramite ricorso  ad  istituti  e
          strumenti, anche  collegati  ad  iniziative  di  formazione
          professionale, intesi ad assicurare la  continuita'  ovvero
          nuove occasioni di impiego,  con  rafforzamento  del  ruolo
          attivo dei servizi per  l'impiego  a  livello  locale,  per
          rendere piu' rapidi ed efficienti i processi  di  mobilita'
          nel rispetto delle competenze di cui alla  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.
          469; 
                g)   razionalizzazione   nonche'   estensione   degli
          istituti di integrazione salariale  a  tutte  le  categorie
          escluse, da collegare anche  ad  iniziative  di  formazione
          professionale,  superando  la  fase  sperimentale  prevista
          dall'art. 2, comma 28, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, anche attraverso interventi di modifica  degli  stessi
          istituti di integrazione salariale,  con  previsione  della
          costituzione di fondi categoriali  o  intercategoriali  con
          apporti finanziari di carattere plurimo,  tenendo  altresi'
          conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione
          collettiva; 
                h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
          due anni, della  possibilita'  per  i  coltivatori  diretti
          iscritti  agli  elenchi  provinciali,  di   avvalersi,   in
          relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli,  di
          collaborazioni occasionali di parenti ed  affini  entro  il
          terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
          corso dell'anno, assicurando il  rispetto  delle  normative
          relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di  lavoro,
          la  copertura  da   rischi   da   responsabilita'   civile,
          infortunio o morte e il  versamento  di  un  contributo  di
          solidarieta'  a  favore  del  Fondo   pensioni   lavoratori
          dipendenti; 
                i)    graduale    ammornizzazione    dei     sostegni
          previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento
          di base da rafforzare ed estendere con gradualita' a  tutte
          le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive  di
          copertura, fissando criteri rigorosi  per  l'individuazione
          dei beneficiari e  prevedendo  la  obbligatorieta',  per  i
          lavoratori  interessati,  di   partecipare   a   corsi   di
          orientamento   e   di   formazione,   anche   condizionando
          l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza; 
                l)   previsione   di   norme,   anche    di    natura
          previdenziale, che  agevolino  l'utilizzo  di  contratti  a
          tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine  di
          contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile  anche
          attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale; 
                m) semplificazione e snellimento delle  procedure  di
          riconoscimento e di attribuzione degli  incentivi,  tenendo
          conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in
          ogni caso criteri di automaticita', e degli  ammortizzatori
          sociali,   anche   tramite   l'utilizzo   di   disposizioni
          regolamentari adottate ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese  al  superamento
          della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
          speditezza all'azione amministrativa; 
                n) riunione, entro ventiquattro mesi, in uno  o  piu'
          testi unici delle normative e delle disposizioni in materia
          di incentivi all'occupazione e di  ammortizzatori  sociali,
          al fine di consentire la piu  agevole  conoscibilita  delle
          stesse; 
                o)  previsione   di   meccanismi   e   strumenti   di
          monitoraggio e di  valutazione  dei  risultati  conseguiti,
          anche in relazione all'impatto sui livelli  di  occupazione
          femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi
          di cui al presente articolo da parte delle  amministrazioni
          competenti  e  tenuto  conto  dei   criteri   che   saranno
          determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                p) razionalizzazione dei  criteri  di  partecipazione
          delle   imprese   al   finanziamento   delle   spese    per
          ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate; 
                q) previsione che tutte le  istanze  di  utilizzo  di
          istituti   di   integrazione   salariale   e    di    altri
          ammortizzatori  sociali  vengano  esaminate  nel   rispetto
          dell'ordine cronologico di presentazione; 
                r) adeguamento annuale, a decorrere dal  1o  gennaio,
          dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della  legge
          23 luglio 1991, n. 223,  nella  misura  dell'80  per  cento
          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
          ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e  di
          impiegati, come previsto dal  secondo  comma  dell'articolo
          unico della legge 13 agosto 1980, n. 427,  come  sostituito
          dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16  maggio  1994,
          n. 299,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1994, n. 451; 
                s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori  di
          pubblica utilita' o in lavori socialmente utili  finanziati
          dallo Stato o dalle regioni, della copertura  previdenziale
          attraverso forme di  riscatto  a  carico  dell'interessato,
          commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante
          l'attuazione dei progetti,  relativamente  ai  periodi  non
          coperti da alcuna contribuzione". 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomi locali), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n. 202. 
          Nota all'art. 1: 
              - L'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
          1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali),  cosi'
          recita: 
              "Art. 1. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo  di
          perseguire  l'interesse  generale  della   comunita'   alla
          promozione umana e all'integrazione sociale  dei  cittadini
          attraverso: 
                a) (omissis); 
                b) lo svolgimento di attivita'  diverse  -  agricole,
          industriali,  commerciali  o  di  servizi   -   finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".