Art. 2. Ambito territoriale di applicazione 1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (gia' articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.
Note all'art. 2: - La lettera c), praragrafo 3, dell'art. 87 del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, e' la seguente: "Art. 87. - 1-2. (Omissis). 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a)-b) (omissis); c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni e conomiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, reca: "Individuazione delle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro". Si vedano anche: il D.M. Lavoro 23 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23, serie generale, parte prima, del 29 gennaio 1998, il D.M. Lavoro 14 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121, serie generale, parte prima, del 27 maggio 1998, il D.M. Lavoro 14 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998 e il D.M. Lavoro 29 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998, che hanno integrato l'elenco allegato al decreto del 14 marzo 1995.